Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17232 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 19/08/2016), n.17232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23524/2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA BAFILE

3, presso lo studio dell’Avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 8240/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

08/01/2013, depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO, difensore del controricorrente, il

quale si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame svolto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità, in difetto del requisito reddituale, computato anche il reddito del coniuge.

3. Avverso detta sentenza ricorre la parte privata, deducendo violazione di legge.

4. L’INPS ha resistito con controricorso.

5. Il Ministero dell’economia è rimasto intimato.

6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

7. La Corte territoriale si è conformata alla consolidata giurisprudenza della Corte (cfr., sulla rilevanza del reddito familiare affermata da Cass. 28714/2011 e successive conformi) sulla quale è intervenuto lo jus superveniens rappresentato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, in vigore dal 28 giugno 2013 (v, ex multis, Cass. 27812/2013, 28565/2013, 1829/2014, e numerose successive conformi), alla stregua del quale, per il periodo anteriore al 28 giugno 2013 deve continuare a farsi riferimento ai redditi familiari mentre per il periodo posteriore a tale data deve farsi riferimento al reddito personale.

8. Nella presente controversia il nuovo requisito reddituale (tenuto conto del predetto discrimine temporale) è tuttavia inapplicabile posto che, ai sensi del richiamato comma 6, il diritto alla pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12 (con il nuovo requisito reddituale previsto nel comma 5) è riconoscibile a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione (28 giugno 2013), ossia da una data nella quale il ricorrente (nato nel 1947), per aver già compiuto il 65^ anno di età, aveva diritto soltanto alla pensione sociale, giusta la previsione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8 comma 1, che consente la concessione della ripetuta pensione di inabilità solamente a soggetti di età compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno.

9. Ne consegue il rigetto del ricorso.

10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell’INPS, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento delle spese; nulla spese in favore della parte rimasta intimata.

11. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

12. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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