Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17232 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6535-2017 proposto da:

Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato LORENZO GRISOSTOMI

TRAVAGLINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CASSANO,

MIRKO PAMBIANCO;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 4575/2016 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 02/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 4575/2016, depositata il 2 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione emesso, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, in relazione alla registrazione di sentenza civile recante risoluzione di contratto di compravendita immobiliare;

– il giudice del gravame ha ritenuto che:

– la sentenza oggetto di tassazione recava risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell’obbligazione relativa al pagamento del relativo prezzo, previo accertamento della simulazione concernente la dichiarazione contrattuale di avvenuto adempimento di detta obbligazione;

– secondo dicta giurisprudenziali, la sentenza dichiarativa della simulazione, tanto assoluta quanto relativa, di un contratto di trasferimento immobiliare “è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale” in ragione del ritrasferimento del bene, così, disposto;

– l’accertamento del maggior valore venale del bene trovava fondamento nel riscontro comparativo offerto dall’amministrazione sulla base di un contratto di vendita del 9 luglio 2010;

– in dette ragioni di accoglimento del gravame rimaneva assorbito l’esame di “ogni diversa domanda, eccezione e deduzione”;

2. – Q.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi, illustrati con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1453 e 1414 c.c., ed al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. a) ed e), della tariffa allegata, parte prima, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo al contenuto dispositivo della sentenza sottoposta a tassazione, – nella fattispecie veniva in considerazione, una pronuncia, – piuttosto che di accertamento della simulazione del contratto di compravendita, – di risoluzione contrattuale di quel contratto per inadempimento della parte acquirente all’obbligazione di pagamento del prezzo, – accertata la simulazione relativa all’avvenuto adempimento di detta obbligazione, – così che avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione tariffaria relativa al pagamento dell’imposta in misura fissa (art. 8, comma 1, lett. e), cit.);

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’assunto che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sulle ragioni, dedotte con le controdeduzioni svolte in secondo grado, involgenti l’inapplicabilità, nella fattispecie, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. A), della tariffa, cit., non potendosi identificare, così come preteso dall’amministrazione, una esatta corrispondenza tra imposizione in misura fissa o proporzionale in ragione, rispettivamente, della natura dichiarativa o costitutiva della sentenza registrata, e dovendosi, diversamente, considerare, secondo gli stessi dicta giurisprudenziali, il rapporto di derivazione accessoria che correla l’effetto restitutorio alla pronuncia di risoluzione contrattuale, allo stesso mutuo dissenso dovendosi ascrivere (solo) effetti di natura risolutoria (dell’accordo originario) piuttosto che traslativi e restitutori;

– il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone anch’esso la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., questa volta a riguardo delle deduzioni riproposte nel secondo grado del giudizio ed involgenti la ricorrenza di una preclusione all’esercizio del potere di rettifica, con accertamento di un maggior valore del bene immobile oggetto di restituzione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, avuto riguardo alla dichiarazione da esso esponente resa, – in esito a richiesta pervenuta dalla stessa amministrazione, quanto alla tassazione della sentenza di risoluzione ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497 (cd. prezzo valore), ed alla stessa (prima) tassazione della pronuncia di risoluzione in conformità a detta richiesta (con avviso di liquidazione notificato il 15 aprile 2011);

– col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente ripropone la denuncia di nullità della gravata sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alle ragioni di impugnazione dell’avviso di liquidazione che, riproposte in sede di gravame, avevano riguardo all’applicabilità del criterio di tassazione del cd. prezzo valore (L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, cit.) pur in relazione a cessioni immobiliari conseguenti ad atti giudiziari, non potendosi, così, giustificare il contrario avviso dell’amministrazione, quanto alla necessità di un atto stipulato in presenza del notaio rogante, avuto riguardo al tenore delle disposizioni nella fattispecie rilevanti (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, u.c., e art. 52, comma 4) ed alla stessa necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, secondo gli stessi dicta del Giudice delle leggi, pena l’illegittimità costituzionale della disposizione normativa (art. 1, comma 497, cit.) per violazione degli artt. 2,3 e 24 Cost.;

– il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37, 43 e art. 51, comma 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, deducendo il ricorrente che illegittimamente l’amministrazione aveva proceduto all’accertamento di un maggior valore del bene immobile oggetto della pronuncia risolutoria sulla base di un contratto di compravendita che, utilizzato a fini comparativi, era stato (però) concluso ben due anni dopo la pubblicazione di detta pronuncia, in buona sostanza con determinazione retroattiva della base imponibile;

– col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente torna a denunciare la nullità della gravata sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’omesso esame della richiesta di disapplicazione delle sanzioni, e degli interessi moratori, portati dall’impugnato avviso di rettifica e liquidazione che, nella fattispecie, aveva fatto seguito all’adempimento di esso esponente, adempimento, questo, che si era conformato (con gli effetti di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2) a precedente avviso di liquidazione che, nei suoi contenuti, aveva recepito l’opzione per l’applicazione del criterio di tassazione del cd. prezzo valore (art. 1, comma 497, cit.);

– il settimo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 2 bis e 2 septies, assumendo il ricorrente che le spese giudiziali erano state illegittimamente maggiorate, nel giudizio di secondo grado, della quota (del 50%) prevista esclusivamente con riferimento al previo svolgimento della mediazione obbligatoria, – e, dunque, solo in relazione al primo grado del giudizio, – e che, attraverso il richiamo al art. 15 cit., comma 2 bis, il giudice del gravame aveva esercitato il potere officioso sanzionatorio di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, in difetto di ogni riscontro di colpevolezza in capo ad esso esponente;

2. – il primo ed il secondo motivo di ricorso, – quest’ultimo da riqualificare, in relazione al suo obiettivo contenuto, in termini di violazione di legge sostanziale, – sono destituiti di fondamento, seppur previa correzione della motivazione della gravata sentenza;

2.1 – come la Corte ha già avuto modo di rilevare, tra le previsioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 8, si pone un rapporto da genere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la previsione di cui alla lett. e), – alla cui stregua l’imposta è applicata in misura fissa a fronte di pronunce “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto”, – ha, rispetto alle altre disposizioni, carattere speciale;

– difatti “il legislatore ha ritenuto di applicare l’aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum”;

– in ragione, quindi, di detto rapporto di specialità, le ipotesi previste dalla lett. e) risultano di stretta interpretazione, “in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicchè essa non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.” (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537);

2.2 – il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, dispone, poi, nei seguenti termini: “1. La risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 parte prima tariffa.

2. In ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.”;

2.3 – come reso esplicito dalla lettura combinata delle due disposizioni (v. già, in tal senso, Cass., 7 giugno 2006, n. 13315), l’applicazione dell’imposta in misura fissa si correla alla pronuncia di risoluzione contrattuale laddove ricorrano i presupposti delineati dall’art. 28 cit., comma 1, in quanto, da un lato, la disciplina tariffaria (art. 8, comma 1, lett. e), cit.) espressamente sterilizza l’effetto restitutorio (solo) in presenza di sentenze “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto” (v., altresì, il D.P.R. n. 131 cit., art. 38) e, dall’altro, l’art. 28, comma 2, prevede “In ogni altro caso” (quando, dunque, la risoluzione non consegua da tempestivo patto contrattuale) che, ai fini dell’applicazione dell’imposta in misura proporzionale sulle prestazioni derivanti dalla risoluzione, “l’eventuale corrispettivo della risoluzione” debba essere considerato quale “maggiorazione” di dette prestazioni;

– nella fattispecie, per come deduce la stessa parte ricorrente, l’effetto risolutorio conseguiva ad inadempimento contrattuale dell’obbligazione principale gravante sulla parte acquirente ed avente ad oggetto il pagamento del prezzo, così che, – esclusa la rilevanza genetica di detto effetto, – la disciplina tributaria degli obblighi restitutori (nella fattispecie del bene immobile oggetto del contratto di compravendita) si correlava alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 28, comma 2, cit. (v., con riferimento agli effetti restitutori involgenti obblighi di pagamento di somme di denaro, Cass., 23 agosto 2017, n. 20315);

3. – sono, per converso, fondati e vanno accolti il terzo ed il quarto motivo, dal cui esame congiunto, – siccome detti motivi involgendo distinti profili di una medesima quaestio iuris di fondo, – consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso;

3.1 – occorre premettere che, diversamente da quanto assume la controricorrente, la quaestio iuris posta dai due motivi di ricorso in trattazione non poteva affatto ritenersi assorbita (ovvero implicitamente disattesa) nell’esame delle ragioni che la Commissione tributaria regionale ha posto a fondamento dell’accoglimento del gravame; di vero, detta questione di diritto rivestendo rilievo pregiudiziale secondo l’ordine logico delle questioni sottoposte al giudizio di appello in quanto, – una volta qualificata in iure la fattispecie impositiva, così come avvenuto, – si trattava di verificare la legittimità del potere di accertamento esercitato dall’amministrazione, ancor prima che per il suo profilo di valore per quello che più propriamente riguardava la stessa possibilità (dunque, se non preclusa) del suo esercizio;

– in relazione alla denunciata omessa pronuncia, la Corte ha, poi, rilevato che alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta dichiarata la nullità – con conseguente cassazione – della sentenza impugnata, la Corte di cassazione, qualora sia posta, con altro motivo di ricorso, una questione di mero diritto e su di essa si sia svolto il contraddittorio e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può direttamente decidere la causa nel merito, attuando il previsto rimedio impugnatoria di carattere sostitutivo (v. Cass., 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass., 25 novembre 2011, n. 24914);

3.2 – la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497, ha disposto nei seguenti termini: “In deroga alla disciplina di cui all’art. 43 T.U. Disposizioni Concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del citato T.U. di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.”;

3.3 – la Corte ha già avuto modo di rilevare la portata sostanziale di detta disposizione, – a fronte della valenza meramente procedimentale delle regole poste dalla cd. valutazione automatica degli immobili attraverso i parametri catastali (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5), – rimarcando che la disciplina in discorso (del cd. prezzo valore) si pone quale regola alternativa, su opzione del contribuente, di determinazione della base imponibile, al ricorrere dei requisiti soggettivi e oggettivi ivi delineati (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27692; v., altresì, Corte Cost., 23 gennaio 2014, n. 6);

– il Giudice delle leggi ha, quindi, rilevato che la regola del prezzo valore “esprime anche un’evidente valenza agevolativa, laddove consente al contribuente di non scegliere immancabilmente, tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile, quello fondato sul valore “tabellare” (che potrebbe essere meno vantaggioso in situazioni congiunturali avverse), bensì quello ritenuto meno oneroso e quindi più conveniente.”; ed ha rimarcato che la “mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene non è… sufficiente a giustificare la discriminazione” tra fattispecie connotate da sostanziale omogeneità (“in particolare, con riguardo all’esclusività del diritto potestativo concesso all’acquirente in libero mercato”), così dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, cit., nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 1, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5 (Corte Cost., n. 6/2014, cit.);

3.4 – la Corte ha già rilevato, poi, che, in ragione della pronuncia del Giudice delle Leggi, “è venuta meno la differenza fra trasferimento tramite notaio e trasferimento per atto giudiziario” e, in particolare, ha considerato utile, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in discorso, una dichiarazione integrativa successiva alla produzione dell’effetto traslativo (correlato al passaggio in giudicato della sentenza) “purchè prima che l’Amministrazione Finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni oggetto di negoziazione immobiliare.” (Cass., 9 marzo 2018, n. 5751);

3.5 – nella fattispecie non è controverso, – per come dedotto dalle parti e per come emerge dalla stessa gravata sentenza, – che, al momento della registrazione della sentenza di risoluzione contrattuale, – e dietro interlocuzione con la stessa amministrazione, – la parte, odierna ricorrente, ebbe ad indicare, ai fini dell’applicazione delle imposte in misura proporzionale, il valore catastale dell’immobile (per Euro 50.432,00) qual già posto a fondamento della tassazione del contratto di compravendita oggetto di risoluzione e che detta indicazione, – corrispondente al valore tabellare cui rinvia la regola del cd. prezzo valore (art. 1, comma 497, cit.), – venne puntualmente recepita dall’amministrazione con un avviso di liquidazione cui il contribuente dette, a sua volta, regolare adempimento; contesto di azione, questo, che in buona sostanza radicava, da un lato, l’opzione del contribuente per l’applicazione della regola del prezzo valore e, dall’altro, il recepimento di detta opzione, da parte dell’amministrazione, con l’avviso di liquidazione delle imposte dovute in relazione alla registrazione della sentenza civile;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente nei termini sin qui esposti;

– le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione di reciproca soccombenza.

PQM

La Corte, accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente al maggior valore accertato dall’Agenzia delle Entrate; compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA