Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17232 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato CARTONI

MOSCATELLI PIERA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARTINI ADRIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (OMISSIS) (già Società Assicuratrice

Industriale SpA), giusta fusione per incorporazione della Compagnia

La Fondiaria Assicurazioni SpA nella SAI SpA – nella qualità di

Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

in persona del Responsabile legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta

e difende, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA

dell’11.5.2010, depositata il 24/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Piera Cartoni Moscatelli che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa R.G. n. 19244/2010, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando quella del Tribunale di Massa, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello del B., confermando che non aveva ottemperato all’onere della prova, su di lui gravante, della ricostruzione dell’incidente tra il motociclo sul quale assumeva di essere trasportato ed un’auto rimasta non identificata.

2 – Ricorre per cassazione il B., con cinque motivi, resiste la compagnia assicuratrice quale IDFGVS. Questi sono i motivi:

2.1. – Violazione artt. 2054 e 1294 c.c., perchè la sentenza impugnata avrebbe dovuto desumere, dal non essere egli stato in grado di provare la dinamica del sinistro, che ciascuno dei conducenti avesse concorso ugualmente a produrlo.

2.2. – Motivazione mancante e contraddittoria sull’essere effettivamente occorso un sinistro stradale tra il mezzo su cui era trasportato il ricorrente ed un veicolo rimasto sconosciuto.

2.3. e 2.4. – Omessa motivazione in ordine all’an del sinistro, per:

1. Mancata considerazione delle risultanze del giudizio (3^ motivo);

per: 2. Mancata considerazione delle risultanze del giudizio, in rapporto ai protagonisti del sinistro (4^ motivo).

2.5. – Omessa motivazione in ordine alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità dell’auto. Mancato apprezzamento delle risultanze del dibattimento.

3.1. – Le censure – che possono trattarsi congiuntamente essendo tutte rivolte a censurare il ritenuto mancato assolvimento dell’onere probatorio -implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito.

Ripropongono, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04).

Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5323/07, in motivazione; 12362/06).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione ed ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui incombe sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), l’onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto (Cass. n. 12304/05; 10484/01; 8086/95; v. anche Cass. n. 18532/07).

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente ha presentato memoria, che si limita ad una generica riproposizione delle argomentazioni di cui al ricorso e non inficia quanto osservato nella relazione.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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