Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17232 del 12/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 17232 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 1678-2010 proposto da:
MIGLIORE SABATINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio
dell’avvocato PIERMARINI ALESSANDRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SGAMBATO CLAUDIO giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2013

contro

517

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 189/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 25/11/2008;

Data pubblicazione: 12/07/2013

,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.

8

Svolgimento del processo
La CTP di Caserta rigettava il ricorso proposto da Migliore Sabatino, esercente commercio di autovetture usate,
avverso l’avviso, con il quale l’Agenzia delle Entrate. Ufficio di Caserta, a seguito di p.v.c. redatto dalla Guardia di
Finanza in data 29-5-2002, aveva accertato a suo carico, per l’anno di imposta 2000, maggiori ricavi ai fini IRPEF,
addizionale regionale e comunale, IVA ed IRAP.
Con sentenza depositata il 25-11-2008 la CTR di Napoli rigettava l’appello proposto dal contribuente.

secondo cui l’attività di vendita di automobili usate era stata svolta in società di fatto con tale Piscitelli Gennaro,
era stato travolto dalla sua stessa dichiarazione, riportata a verbale nel p.v.c., ove si leggeva che dal 1996 al 1998
(l’anno in questione era il 1999) per tutte le autovetture acquistate all’estero era stata utilizzata la partita IVA del
Piscitelli; soggiungeva, nel merito, per ciò che concerneva l’IVA, che il c.d. regime del margine non poteva
applicarsi nella fattispecie in esame, in quanto il contribuente: non aveva istituito nè i registri IVA (acquisti e
cessioni di beni usati) previsti dall’art. 38, comma 2, d.l. 41/95, nè le scritture contabili; non aveva presentato le
prescritte dichiarazioni annuali; non aveva conservato le fatture di acquisto delle autovetture, dalle quali rilevare
se il cedente avesse o meno applicato il regime del margine.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente affidato a tre motivi; l’Agenzia delle
Entrate non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduceva -ex art. 360 n. 5 cpc- omessa, insufficiente o contradditoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; al riguardo rilevava che, in ordine alla sollevata
questione della carenza del presupposto soggettivo della pretesa tributaria, la CTR era giunta alla conclusione
dell’insussistenza (per l’anno in questione) della società di fatto esistente illo tempore tra Migliore Sabatino e
Piscitelli Gennaro solo tenendo presente le dichiarazioni del Piscitelli, senza invece considerare quanto in senso
contrario risultava documentalmente.
Con il terzo motivo il ricorrente deduceva omessa, insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, relativamente all’IRAP ed all’IRPEF; al riguardo rilevava che la CTR aveva
omesso di motivare in ordine all’erronea determinazione del calcolo di detti tributi, determinati sulla base
imponibile data dalla differenza tra ricavi di vendita e costi di acquisto, senza procedere allo scorporo dell’IVA,
inclusa nelle vendite lorde.
.

e

Siffatte motive sono inammissibili per violazione dell’ art. 366 bis c.p.c. (applicabile perché la sentenza
impugnata è stata depositata in data 25-11-2008, quindi nel vigore del detto articolo, introdotto con il D. Lg.vo n.
40 del 2006 a decorrere dal 2-3-2006, ed abrogato, ma solo dal 4 luglio 2009, con l’ art. 47, primo comma, lett. d)
della legge n. 69 del 2009).
Le complessive doglianze sono, infatti, materialmente prive del “momento di sintesi”, richiesto in tutte e
di vizio sussumibile nel n. 5 dell’ art. 360 c.p.c.; ed invero, per costante e condiviso principio di questa

In particolare la CTR, per quanto ancora interessa, rilevava, preliminarmente, che l’assunto dell’appellante,

caso previsto dall’ articolo 360, primo comma, n. 5, l’ illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, sia la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, sia le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, sia un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto), e cioè un’ indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’ illustrazione del
motivo e che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; ciò anche quando l’indicazione del fatto
decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la
condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva -ex art 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli arti 36 e
38 d.l. 41/95; al riguardo rilevava che erroneamente la CTR aveva affermato che le su riportate omissioni nella
contabilità comportavano il venir meno dell’applicazione del regime del margine; ed invero, come poteva
desumersi dalle su citate disposizioni di legge, siffatto regime (teso ad evitare che sul consumatore finale
gravasse l’imposta sull’intero valore del bene già uscito dal circuito commerciale e sul quale era stata già assolta
l’IVA, e, quindi, per nulla agevolativo per il soggetto d’imposta, che non traeva da detta applicabilità alcun
beneficio) era obbligatorio, e poteva comportare, in caso di omissioni nella contabilità, solo le sanzioni
pecuniarie specificatamente previste dall’ari 38 dicit.
Siffatto motivo è infondato.
Preliminarmente occorre ricordare che gli articoli da 36 a 40 bis del decreto legge 41 del 1995 disciplinano
organicamente, ai fini IVA, il commercio di beni mobili usati, tra cui autovetture, autocaravan, eccetera; tale
normativa ha introdotto, in ottemperanza a specifica direttiva comunitaria, un regime speciale di applicazione
dell’IVA, detto anche “regime del margine”, allo scopo di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per í
beni mobili che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono successivamente seduti ad un soggetto
passivo d’imposta che intende rivenderli; siffatto regime ha fondamentalmente lo scopo di evitare che un bene,
già colpito dall’imposta (perché ad esempio giunto al consumatore finale), nel momento in cui viene venduto di
nuovo, venga tassato nuovamente, con una reiterazione dell’imposta contrastante con i principi fondamentali del
tributo; il margine su cui applicare l’imposta è, in tal caso, ordinariamente costituito dalla differenza tra il prezzo
di acquisto dell’usato e quello di vendita; conseguentemente la relativa imposta non è detraibile; nell’ipotesi di
cessione di autovetturc, affinché il regime del margine sia operante, è necessario che il mezzo sia stato acquisito
dal cedente senza applicazione dell’IVA; In questo caso, all’atto della cessione dell’autovettura, l’IVA andrà
scorporata dalla diffeirefila tra Preme di vendita dell’autovettura e prezzo di acquisto della stessa, la cui fattura

va emessa con la seguente dicitura “operazione soggetta al regime dei margine di cui all’articolo 36 del DL
41/1995 e successive modificazioni”.
Ciò precisato, va rilevato che per condiviso principio di questa Corte, “in tema di IVA, l’applicazione del regime
del margine di utile, di cui all’art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85,
costituisce … un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario. Ne consegue che, tutte \e
volte in cui la contestazione dell’Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, l’onere di pr

disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in

SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26,”.. 1 1 , .06
N. 131 1ALA. ‘‘‘i
N5
MATEIAIA.T14.12U Afrs;

sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’operatività di tale regime di deroga incombe al
contribuente-cessionario, il quale è tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell’operazione,
pure con riferimento alla mancata detrazione dell’IVA corrisposta a monte da parte del cedente, nei limiti
imposti dal dovere di agire con la diligenza richiesta in base alle concrete circostanze, anche in relazione alla sua
qualità professionale, ove trattasi di operatore commerciale del settore, ed alla stregua dei documenti negoziali
in suo possesso, conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova ed al sistema del diritto
comunitario” (Cass. 15219/2012); in termini anche Cass. 2227/2011, secondo cui “in tema di IVA, il regime del
margine previsto dall’art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85,
difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime “de quo”,
indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale
difetto di consapevolezza incidere solo sull’aspetto sanzionatorio”.
Alla stregua dei predetti principi va, pertanto, ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che,
relativamente all’IVA, il regime del margine sia speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e che
presupponga una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei quali risulta
impossibile procedere al calcolo dell’IVA come richiesto dalle predette disposizioni di legge.
In particolare, va rilevato che l’art. 38, comma 5 (che il ricorrente intende porre a fondamento della decisione), in
base al quale le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano solo l’applicazione di
specifiche sanzioni ma non determinano la non applicabilità del regime del margine, si riferisce appunto solo ed
esclusivamente ad omissioni o inesattezze, e non invece alla totale mancanza dei registri e delle scritture
contabili; siffatta mancanza, verificatasi nel caso di specie, non può che comportare, come detto, la non
applicabilità del regime del margine, non consentendo infatti detta mancanza il controllo -da parte dell’Agenziadei presupposti fissati per l’applicazione (in particolare la mancata detrazione dell’IVA all’acquisto da parte del
cedente).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione nel presente giudizio da parte dell’Agenzia.
P. Q. M.

DePOSITATO N CANCELLERIA
IL…….

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della sez. tributaria in data 13-2-2013.

………….

presuppone la mancata detrazione dell’IVA all’acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA