Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17231 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 18/08/2020), n.17231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7752/19 proposto da:

-) O.O., elettivamente domiciliato in Roma, v. G, Marcora

n. 18 (c/o avv. Guido Faggiani), difeso dall’avvocato Roberto Dalla

Bona, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 12 luglio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’odierno ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il suo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Milano, reiettiva della domanda di protezione internazionale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è improcedibile in quanto:

a) è corredato da una copia non autentica, nè munita di attestazione di conformità all’originale, del provvedimento impugnato, in violazione del precetto imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c.;

b) è privo dell’attestazione di conformità sia della copia del ricorso, sia della procura, sia delle relate di notificazione del ricorso (notifica, per di più, eseguita all’Avvocatura distrettuale invece che a quella generale); il documento, infatti, intitolato “asseverazione di conformità”, datato 6.3.2019 ed anteposto a tutti gli atti del fascicolo per cassazione, è privo di sottoscrizione, e reca solo un timbro a stampa con le generalità dell’avvocato Roberto Dalla Bona;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

l’improcedibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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