Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17231 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 17/06/2021), n.17231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25761-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

EUROMIDIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 631/2014 della COMM.TRIB.REG. CALABRIA,

depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dagli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) (notificato alla soc. Euromidia), con cui era rettificato il reddito della società, a seguito della applicazione degli studi di settore.

Contro tale avviso era presentato dalla società un formale ricorso, con cui si sosteneva che l’Agenzia avesse applicato automaticamente gli studi di settore, pur in mancanza di elementi che lasciassero supporre l’occultamento di reddito.

La Ctp di Cosenza accoglieva il ricorso, annullando l’atto di accertamento.

la Ctr di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, non avendo l’appellante prodotto la ricevuta di spedizione.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un solo motivo così sintetizzabile:

i) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs., art. 22, dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 260 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Non presentava controricorso il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione di legge, per aver la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l’appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di appello, nonostante che fosse stata depositato l’avviso di ricevimento. Il motivo va accolto.

Ritiene il collegio che la commissione tributaria regionale ha fatto erronea applicazione di norme di diritto processuali (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1), laddove ha sostanzialmente negato che fossero idonee a provare la spedizione delle raccomandate e la tempestività dell’appello, l’avvenuto deposito degli avvisi di ricevimento riportanti la spedizione del 6 sett. 2011 e la ricezione del 7 9 2011 nel domicilio eletto. Va sottolineato che le disposizioni processuali – e quelle del processo tributario in particolare – devono essere interpretate nel senso di limitare inammissibilità irragionevoli, anche in funzione del principio generale del raggiungimento dello scopo immanente nel nostro ordinamento. Inoltre il giudice d’appello ha trascurato la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata fide-facente quanto alle indicazioni in esso contenute, ivi compresa la data di spedizione del plico, costituendo, pur sempre, atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c..

In definitiva il deposito, all’atto della costituzione, della ricevuta di spedizione è sicuramente surrogabile mediante il deposito, della ricevuta di ritorno. Da tale principio ne consegue quale corollario che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico. Tale orientamento non solo è ribadito dalle decisioni n. 19138 e n. 27286 del 2016, ma è stato avallato anche dalle Sezioni Unite (sent. N. 13452 / 2017) la quale ha affermato il seguente principio “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale”.

La sentenza d’appello impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla CTR della Calabria per il riesame dell’appello, che provvederà anche a regolamentare le spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte:

accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando, alla Ctr della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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