Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17231 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 13/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13309-2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE GERBINO difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE CASTELLAMMARE DEL GOLFO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1199/2014 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. avvò nel 2011 un pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Castellammare del Golfo, vincolando a tal fine somme giacenti presso Poste Italiane s.p.a., di pertinenza dell’ente. Questo propose opposizione ex art. 615 c.p.c.; il giudice dell’esecuzione sospese la procedura con ordinanza del 6.2.2012, contestualmente fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito in novanta giorni, dinanzi al G.d.P. di Trapani, competente per valore. L’avv. G. provvide all’incombente notificando l’atto introduttivo il 7.3.2012, ma l’adito G.d.P. rilevò la tardività dell’adempimento per mancata iscrizione a ruolo e dichiarò “l’estinzione del giudizio di opposizione” (così testualmente in ricorso).

Proposto il gravame da G.G., il Tribunale di Trapani accolse il primo motivo, concernente la tempestività dell’introduzione del giudizio di merito, ma al contempo riconobbe la fondatezza dell’opposizione all’esecuzione proposta dal Comune riguardo alla dedotta impignorabilità delle somme, per non essere stato il pignoramento eseguito presso il terzo tesoriere, ai sensi dell’art. 159, comma 1, TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000). Ricorre ora per cassazione G.G., affidandosi a due motivi. L’intimato non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 4…”, si sostiene la nullità della sentenza impugnata perchè il motivo dedotto dal Comune di Castellammare del Golfo (pretesa violazione dell’art. 159 TUEL) integra gli estremi della opposizione agli atti esecutivi, e non invece di opposizione all’esecuzione, come ritenuto dal Tribunale di Trapani. Conseguentemente, l’opposizione in questione era da considerare tardiva, perchè proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento, tardività erroneamente non rilevata dal giudice d’appello.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159 ai sensi dell’art. 360, n. 3…”, si censura la decisione impugnata perchè risulta che Poste Italiane avrebbe dichiarato di intrattenere un conto corrente intestato al “Comune di Castellammare del Golfo servizio di tesoreria intrattenuto presso l’agenzia di San Vito Lo Capo”. Quindi, il pignoramento sarebbe stato correttamente eseguito.

2.1 – Il primo motivo è infondato.

In relazione alla natura dell’opposizione proposta da un ente locale per pretesa violazione dell’art. 159 TUEL – che impone al creditore di eseguire il pignoramento presso terzi soltanto presso il gestore del servizio di tesoreria dell’ente stesso – questa Corte ha affermato che, trattandosi di questione attinente alla pignorabilità dei beni, essa ha natura di opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c. (Cass. n. 14048/2013). Pertanto, il Tribunale di Trapani ha correttamente disatteso quanto sostenuto da G.G., non potendo riscontrarsi alcuna tardivitànell’opposizione proposta dal Comune.

3.1 – Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, il ricorrente afferma che, stando alla dichiarazione resa dal terzo pignorato Poste Italiane s.p.a. nell’ambito della procedura iscritta al N. 866/2011 R.G.E., esiste presso l’agenzia di San Vito Lo Capo un conto corrente intestato a “Comune di Castellammare del Golfo Servizio di Tesoreria”.

In proposito, deve rilevarsi che il Tribunale di Trapani, nell’esaminare il merito della questione, ha testualmente affermato (p. 2) essere “incontestata tra le parti… la circostanza che l’esecuzione sia intervenuta nei confronti di soggetto che non esercita servizio di Tesoreria unica, pur a fronte dell’atecnica dicitura del conto citata da parte appellante riguardo all’intestazione del conto postale in oggetto…”.

A fronte di quanto precede, l’odierno ricorrente non ha svolto alcuna specifica censura circa il percorso argomentativo del giudice d’appello, essendosi limitato a riproporre la questione dell’intestazione del conto postale, come emergente dalla dichiarazione del terzo pignorato, che pelò lo stesso giudice aveva ritenuto non avere ricadute sostanziali (trattandosi di “atecnica dicitura del conto”), essendo pacifico tra le parti che Poste Italiane s.p.a. non svolgesse servizio di tesoreria unica per conto del Comune intimato. In altre parole, è evidente che, in proposito, il ricorrente – nel pretendere di dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata, mediante l’indicazione del contenuto della dichiarazione resa dal terzo, ex art. 547 c.p.c. – non ha colto la ratio decidendi della sentenza stessa, avendo spiegato un motivo del tutto avulso dalle effettive ragioni poste a sostegno della motivazione adottata dal Tribunale (ossia, l’essere addirittura pacifico tra le parti che il terzo non svolgesse l’indicato servizio di tesoreria unica), minimamente censurate.

4.1 – In definitiva, il ricorso va rigettato perchè infondato. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo il Comune di Castellammare del Golfo resistito.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si di atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA