Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17231 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MAGI

PIERPAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato POLITI CORRADO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del Direttore

Generale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSI GAETANO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.N., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 402/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 19.11.09, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per la controricorrente l’Avvocato Gaetano Alessi che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa R.G. n. 18604/2010, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando quella del Tribunale di Reggio Calabria, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello principale della A., conducente del ciclomotore urtato nell’incidente di cui è causa, ritenendo doversi far riferimento alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli di cui all’art. 2054 c.c., in quanto anche a voler negare – come faceva l’odierna ricorrente – che gli elementi raccolti non fossero pienamente probanti di una sua condotta negligente (ma, secondo la Corte territoriale, appariva arduo affermarlo, per la mancata rilevazione di segni di frenata sull’asfalto) sarebbe comunque valso anche il contrario: che non lo erano, cioè, nemmeno di una condotta pienamente diligente ed esente d qualsiasi profilo di colpa; che è quanto incombeva comunque a lei dimostrare per superare l’indicata presunzione di pari responsabilità.

2 – Ricorre per cassazione l’ A., con unico motivo, resiste la compagnia assicuratrice con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – Il motivo denuncia omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla conferma della sentenza di primo grado circa il ritenuto concorso di colpa. La censura implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropone, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, ove si tenga presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.. (Cass. n. 15434/04; 11007/03;

v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Nulla per le spese nel rapporto con gli altri intimati;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Compagnia assicuratrice, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA