Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17231 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17231 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 18611-2007 proposto da:
MIGLIORE SABATINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato
PIERMARINI ALESSANDRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SGAMBATO CLAUDIO giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2013
516

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 12/07/2013

- contrari corrente avverso la sentenza n. 71/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 12/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.

CIGNA;

Svolgimento del processo
Con ricorso proposto dinanzi alla CTP di Caserta Migliore Sabatino deduceva l’illegittimità dell’avviso di accertamento
n. 601016/2002 contestato alla presunta “società di fatto dei fratelli Migliore Sabatino e Luigi” per mancato
versamento IVA relativo all’anno di imposta 1997 (in uno alla mancata presentazione della dichiarazione di inizio
attività ed all’omessa istituzione delle scritture contabili); in particolare sosteneva che la predetta società era stata
creata “d’ufficio” dalla Guardia di Finanza, in mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo.

sanzioni (in misura proporzionale alle diverse imposte accertate) nei soli confronti di Migliore Sabatino.
Avverso detta sentenza proponeva appello Migliore Sabatino e si doleva che il Giudice di prime cure, pur in assenza
della società di fatto, non avesse dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento in quanto emesso nei confronti di
soggetto inesistente; l’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale, ribadendo l’esistenza della società di
fatto.
Con sentenza 28-4/12-5-2006 la CTR di Napoli rigettava l’appello.
In motivazione la CTR riteneva gli elementi addotti dall’Ufficio insussistenti a provare l’esistenza della società di fatto e
dichiarava integralmente valido l’accertamento a carico di Migliore Sabatino; a tale riguardo evidenziava che siffatto
accertamento, emesso dall’Ufficio sulla presunzione dell’esistenza della società di fatto con il fratello Luigi, non
modificava il destinatario dell’imposizione in quanto l’atto propedeutico, rappresentato dal pvc, risultava essere stato
regolarmente notificato allo stesso nella qualità di responsabile e, trattandosi, nel caso in esame, di una paventata
forma societaria anomala, gli atti conservavano in pieno la loro efficacia con attribuzione giuridica e di fatto a carico
del soggetto che li aveva prodotti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione Migliore Sabatino, affidato ad un solo motivo, cui resisteva
l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di ricorso Migliore Sa batino, deducendo —ex art. 360, comma 1 n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione degli artt. 38 e 42, commi 1 e 2, DPR 600/1973, riteneva non potesse considerarsi valido nei confronti di
esso ricorrente (quale titolare di atto individuale) un avviso di accertamento notificatogli non in proprio ( e dunque
quale titolare della ditta individuale) ma nella qualità di socio di una società di fatto creata 4d’ufficiódall’Agenzia delle
Entrate, e successivamente dichiarata inesistente ; al riguardo a nulla rilevava che il pvc era stato notificato a Migliore
Sabatino in proprio, attesa l’autonomia e la distinzione tra p.v.c ed accertamento.
Siffatto motivo è infondato.
Per condiviso principio di questa S.C., infatti, “allorché l’accertamento ai fini IRPEF ed ILOR nei confronti dei pretesi
soci sia fondato sull’esistenza di una società di fatto, l’eventuale annullamento dell’accertamento, per l’in ssistenza
della società stessa, non determina l’automatico annullamento dell’accertamento in questione, dovendo

L’adita CTP riteneva insussistente la società di fatto e, rigettando nel resto il ricorso, stabiliva l’attribuzione delle

accertare se le operazioni economiche ascritte alla società ritenuta inesistente siano state compiute dai soci
singolarmente od anche solo da alcuno di essi. Infatti, dal coordinato disposto dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 e degli artt. 1 e 2 del. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 discende che, in ipotesi di società di fatto tra due o più
soggetti, l’ILOR fa carico alla società e l’IRPEF (o l’IRPEG, se uno dei soci di fatto è una società regolare) al singolo socio
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Pertanto, allorché sia accertata esistenza di una società
di fatto, i soci sono soggetti passivi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, unicamente dell’imposta
sui redditi, in quanto è la società il soggetto passivo dell’ILOR; mentre, quando sia accertata l’inesistenza della società
di fatto, il soggetto passivo di entrambe le imposte per il reddito prodotto dall’attività economica ascritta (in origine)

mancanza, nella società di fatto, di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque
riferito, già nella contestazione dell’Ufficio, individualmente ad ogni ipotizzato socio l’avvenuto svolgimento di
quell’attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell’assunzione “ex lege”, da parte del
medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte” (Cass. 12765/2011); di conseguenza, “in ipotesi
di accertamento fondato sull’esistenza di una società di fatto, l’eventuale annullamento dell’accertamento in capo alla
stessa per la sua insussistenza, non determina l’automatico annullamento dell’accertamento fiscale in capo ai pretesi
soci, dovendo il giudice comunque accertare se le operazioni economiche ascritte alla società ritenuta inesistente
siano state comunque compiute dai soci singolarmente e/o solo da alcuni di essi” (v. cit. sentenza, in motivazione).
Detto principio è applicabile anche in caso di accertamento, quale quello di specie, concernente mancato versamento
IVA (in uno alla mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività ed all’omessa istituzione delle scritture
contabili); invero, per la predetta mancanza -nella società di fatto- di una personalità giuridica distinta da quella dei
soci , in ipotesi di ritenuta insussistenza della società di fatto, la relativa attività economica deve ritenersi riferita
individualmente al singolo, così come i conseguenti obblighi; ne consegue l’irrilevanza della circostanza che la
notificazione dell’accertamento sia awenuta al contribuente, quale socio della società di fatto, anzichè in proprio,
quale imprenditore individuale.
Correttamente, pertanto, la CTR, sia pure per ragioni diverse da quelle su evidenziate, pur avendo annullato (in
conformità alla decisione di primo grado) l’accertamento in capo alla società di fatto per insussistenza di quest’ultima,
ha poi proceduto all’esame dell’avviso di accertamento a carico di Migliore Sabatino, ritenendo siffatto accertamento
legittimo per ragioni di merito, che non sono state oggetto di specifica censura.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione dell’affermazione, da parte della S.C., del predetto principio di diritto in epoca successiva alla
proposizione del presente ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti
i compensi e le spese di lite relativi al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti i compensi e le spese di lite relativi al presente giudizio di legittimitW\,

alla società, risultata inesistente, va individuato nella persona cui sia riconducibile quell’attività; ed invero, la

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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della sez. tributaria in data 13-2-2013.

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