Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17230 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 183, presso lo studio dell’avvocato BENINCAMPI URSULA,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ADDARIO FILOMENA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI TARANTO/(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 181/2005 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 03/11/2005 R.G.N. 30/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato D’ADDARIO FILOMENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Taranto, depositato in data 22.6.1998, S.A. – titolare dal 1 settembre 1994 di pensione erogata dal Ministero del Tesoro e, nel contempo, medico convenzionato con l’AUSL TA/(OMISSIS) – chiedeva la condanna dell’Azienda convenuta al pagamento, per intero, del compenso aggiuntivo, in forza dell’art. 45 dell’accordo approvato con D.P.R. n. 484 del 1996. Nel corso del giudizio il ricorrente forniva la prova che l’Ente convenuto aveva proceduto, successivamente al deposito del ricorso, alla corresponsione del compenso aggiuntivo per intero, cosi’ come richiesto in giudizio.

Con sentenza in data 1.6.2001 il Tribunale adito dichiarava il diritto de ricorrente a percepire, per il periodo successivo al 1 gennaio 1995, la quota parte del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 45, punto e), dell’accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484 del 1996, limitatamente alla somma eccedente l’importo dell’indennita’ integrativa speciale percepita, nello stesso periodo, sulla pensione erogatagli quale ex dipendente del Ministero della Pubblica istruzione.

Avverso tale sentenza proponeva appello lo S. lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire l’intero compenso aggiuntivo previsto dal predetto art. 45 dell’accordo di cui al D.P.R. n. 484 del 1996.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza in data 27.9.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione S. A. con tre motivi di impugnazione.

L’Azienda intimata non ha svolto alcuna attivita’ difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi e del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, nella parte in cui era stato affermato, nell’impugnata sentenza, che il compenso aggiuntivo dovesse essere riconosciuto solo limitatamente alla somma eccedente l’importo dell’indennita’ integrativa speciale corrisposta con il trattamento pensionistico.

In particolare rileva il ricorrente che nel nostro ordinamento erano stati soppressi tutti gli istituti normativi e contrattuali che costituivano meccanismi di “scala mobile”; e pertanto il richiamo contenuto, nel D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, al D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, punto f) si riferiva solo al criterio di calcolo, ma non comportava anche l’applicazione della disposizione (punto d) che imponeva il divieto di cumulo.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 15, comma 3 laddove veniva affermato che esso ricorrente percepiva l’indennita’ integrativa speciale con il trattamento pensionistico.

Cio’ in quanto, con l’entrata in vigore della predetta L. n. 724 del 1994, la pensione annua lorda, spettante agli ex iscritti alle Casse Pensioni confluite nell’Inpdap, era composta da una sola voce, a seguito del conglobamento, nella base di calcolo, del trattamento di quiescenza e dell’indennita’ integrativa speciale ovvero dell’indennita’ di contingenza o assegno analogo.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 11 e 12 preleggi in relazione al D.P.R. 484 del 1996, che aveva integralmente abrogato il D.P.R. 314 del 1990, per quanto riguardava il trattamento economico dei sanitari convenzionati.

In particolare rileva che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che con l’introduzione del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45 – che aveva previsto un nuovo trattamento economico, per i medici convenzionati con il S.S.N., in sostituzione di quello precedentemente dettato dal D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41 – si era verificata l’abrogazione, quanto meno tacita, della disciplina piu’ remota che prevedeva le quote di caro vita (D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. f); ed invero la nuova normativa aveva introdotto un nuovo compenso, c.d. “compenso aggiuntivo”, ed aveva richiamato solo i criteri di determinazione, indicati nella lett. f) del predetto D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati alla stregua delle seguenti considerazioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 566 del 1989, ha dichiaralo l’illegittimita’ costituzionale del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99, comma 5, nella parte in cui dispone la sospensione dell’erogazione dell’indennita’ integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita sotto qualsiasi forma presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni. La Corte in particolare ha dichiarato l’illegittimita’ delle norme, come quella anzidetta, che implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell’emolumento dell’attivita’ esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante.

A seguito di tale pronuncia costituzionale e’ stata emanata la disciplina dettata dal D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316 il quale, all’art. 33, ha previsto a favore dei medici specialisti convenzionati con le USL, titolari di pensione implicante il diritto alla indennita’ integrativa speciale, il riconoscimento dell’indennita’ di carovita limitatamente alla differenza tra l’entita’ complessiva della stessa quota di carovita e quella relativa all’indennita’ integrativa speciale, al fine di evitare la duplicazione di benefici aventi la stessa funzione. In questo modo il legislatore ordinario ha rispettato il principio di ragionevolezza nella fissazione del limite minimo di decurtazione, indicato dal giudice delle leggi.

La limitazione, fissata per l’indennita’ di carovita, trova applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche con riferimento al compenso aggiuntivo, introdotto in sostituzione della quota di carovita, per effetto del D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500, Parte 2A, art. 31, comma 1, che rinvia – perseguendo esigenze di coerenza sistematica, collegata alla natura dello stesso istituto del compenso aggiuntivo ed alla conformita’ del quadro normativo in cui si e’ inserito – ai criteri di determinazione contenuti nel suddetto D.P.R. n. 316 del 1990, art. 33, senza alcuna limitazione, e percio’ ricomprensivi non solo di quelli relativi al calcolo, ma anche alle relative condizioni di attribuzione del compenso (in questo senso, in particolare per le indennita’ di carovita: Cass. sez. lav., 10.3.2006 n. 5333; Cass. sez. lav., 23.4.2003 n. 6490; Cass. sez. lav., 25.10.1997 n. 10522).

In questo ambito va collocata anche la disposizione di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 45, lett. e, il cui richiamo ai criteri di calcolo delle quote mensili dell’indennita’ di carovita, ex D.P.R. 28 settembre 1990, art. 41, lett. f, – deve intendersi nel senso di un riferimento, ai fini della determinazione del compenso aggiuntivo, a tutte le condizioni relative all’attribuzione dell’indennita’ di carovita.

Non ignora peraltro il Collegio che contraria impostazione, che non si ritiene di condividere, si riscontra in un precedente di questa Corte (Cass. sez. lav., 28.2.2006 n. 4412) secondo il quale il rinvio, ex D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, al D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, non puo’ riguardare la voce soppressa delle quote di carovita, in quanto il compenso aggiuntivo professionale del medico convenzionato non e’ collegato al costo della vita e quindi ad esso non si estende la regola dell’incompatibilita’, propria delle quote di carovita, con le altre voci retributive collegate al costo della vita; trattasi di giurisprudenza ormai risalente superata da diverse pronunce di segno contrario (Cass. sez. lav., 8.5.2006 n. 10467;

Cass. sez. lav., 13.11.2006 n. 24164; Cass. sez. lav., 19.4.2007 n. 9342; Cass. sez. lav., 3.7.2007 n. 15005; Cass. sez. lav., 19.6.2008 n. 16681; Cass. sez. lav., 23.12.2009 n. 27148) alle quali il Collegio ritiene di dover senz’altro aderire.

Ed invero l’interpretazione fornita dal ricorrente, secondo cui il richiamo ai criteri del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. f, non varrebbe a rendere operanti le limitazioni ivi previste per il nuovo istituto del compenso aggiuntivo, dovendosi intendere il richiamo come circoscritto ai criteri di determinazione del quantum del compenso e non anche alla parte della disposizione (punto d) che impone il divieto di cumulo, stante la totale disomogeneita’ tra quote di carovita e compenso aggiuntivo, non puo’ essere condivisa.

Il citato art. 41 (Trattamento economico), reca la disciplina, al punto f, del compenso per la variazione dell’indice al costo della vita (c.d. quote di carovita), determinando le modalita’ di calcolo con riferimento alle variazioni semestrali degli indici Istat (lett. a, b), la misura con la previsione di tetti massimi (lett. c e d); la stessa lett. d) contempla i limiti operanti per i medici convenzionati che fruiscono di altri meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita (le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. Le quote di carovita spettano ai pensionati che in dipendenza dell’incarico di cui sono titolari ai sensi del presente accordo, non percepiscono l’indennita’ integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico).

La formulazione letterale delle norme, nella parte in cui rinviano ai “criteri” di determinazione delle quote di carovita, senza alcuna limitazione, non consente la proposta lettura riduttiva, secondo la quale i “criteri” richiamati sarebbero solo quelli relativi al calcolo, o determinazione, restando estranei al richiamo le condizioni di attribuzione del compenso. I criteri di cui alla lett. f non possono che essere tutti quelli precisati nelle lettere a-d.

Ne’ l’interpretazione riduttiva, giudicata priva di riscontri sul piano della formulazione letterale della norma disciplinante il compenso, potrebbe risultare suffragata da esigenze di coerenza sistematica, collegate alla natura dell’istituto del compenso aggiuntivo ed alla conformita’ al quadro normativo in cui si inserisce; devesi in proposito evidenziare che non sarebbe certamente pertinente il richiamo al precetto di cui all’ari. 36 Cost., atteso che tale norma – sul diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualita’ e quantita’ del lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa – si riferisce soltanto al rapporto di lavoro subordinato e non e’ applicabile con riguardo a prestazione d’opera professionale autonoma, ancorche’ svolta nell’ambito di un rapporto di parasubordinazione, ove si osservi che l’equiparazione dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, ai rapporti di lavoro subordinato e’ limitata all’applicazione di determinati istituti, prevalentemente processuali (Cass. SS.UU., 3.4.1989 n. 1613, e le altre, numerose, decisioni conformi).

Ne’ la tesi del ricorrente e’ confortata dalle disposizioni recate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, (Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali) – nel testo vigente ratione temporis – nella parte in cui, nell’ambito dei criteri direttivi dettati in ordine ai contenuti della normazione secondaria costituita dagli accordi sindacali da recepire nei D.P.R., dispongono (comma 1, lett. d) che debba essere ridefinita la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa e una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi e per particolari attivita’, nonche’ (alla lettera h dello stesso comma) che si proceda all’abbandono di istituti normativi previsti dalle vigenti convenzioni, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente. Infatti, da una parte, i criteri direttivi sono stati rispettati con l’eliminazione dell’istituto delle quote di carovita, sostituito dal compenso aggiuntivo;

dall’altra, facendo parte l’erogazione in oggetto dei compensi fissi, ben poteva stabilirsi una limitazione dell’erogazione, confermando per i pensionati la disciplina gia’ operante per il soppresso istituto delle quote di carovita. Nessuna norma o principio, infatti, impedisce di determinare il compenso per un lavoratore autonomo attribuendo rilevanza a fatti e circostanze, anche inerenti a profili soggettivi, restando del tutto irrilevanti i principi e le regole relative al cumulo tra pensioni o retribuzioni. Del tutto inconferente, quindi, il richiamo alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 15, comma 3, che comprende tra gli elementi retributivi, assoggettabili a contribuzione e utili a pensione, l’indennita’ integrativa speciale e istituti analoghi (Cass. sez. lav., 8.5.2006 n. 10467).

Il proposto gravame va pertanto rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di giudizio, non avendo l’Azienda intimata svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

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