Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17230 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/08/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 19/08/2016), n.17230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20730/2014 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.

101, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO BAURO, rappresentato e

difeso dagli Avvocati GIOVANNI CICALA, FILIPPO ALESSI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1424/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

20/06/2013, depositata il 23/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO, difensore del controricorrente, il

quale si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. L’unico motivo di impugnazione, per omessa, insufficiente, motivazione su un punto decisivo della controversia, è svolto dalla parte ricorrente, con il ricorso in esame, avverso sentenza d’appello pubblicata in epoca successiva all’11 settembre 2012.

3. La censura si risolve, pertanto, nella proposizione di un mezzo d’impugnazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, inammissibile alla stregua della riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “decreto crescita”) convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, riforma applicabile ai ricorsi contro le sentenze depositate, come nella specie, dopo il giorno 11 settembre 2012.

4. Trova, dunque, applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

5. L’intervento di modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (e numerose decisioni successive conformi), comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.

6. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

7. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

8. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

9. Dunque, per le fattispecie ricadenti, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge.

10. La legge, in questo caso, è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

11. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

12. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

13. Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

14. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

15. Peraltro, si appalesano ulteriori profili di inammissibilità per essere la censura imperniata su un’asserita contraddittorietà delle consulenze espletate nei gradi di merito senza che la parte ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, abbia fornito adeguata indicazione, nell’illustrazione del mezzo d’impugnazione, dei dati necessari al reperimento, nelle pregresse fasi di merito, dei predetti esami peritali.

16. In definitiva il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

17. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento delle spese.

18. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

19. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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