Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17230 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 18/08/2020), n.17230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7313/19 proposto da:

-) M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi

Pirandello n. 67/A (c/o avv. Sabrina Belmonte), difeso dall’avvocato

Bruno Fedeli, in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 11 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.M., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento della domanda dedusse di essere fuggito dal suo paese perchè era stato prescelto dagli altri abitanti del suo villaggio quale vittima per un sacrificio umano, e di essere fuggito in Libia dove venne imprigionato e maltrattato; sicchè, non potendo tornare in (OMISSIS) dove la situazione era degenerata “per i continui attacchi del gruppo estremista (OMISSIS)”, decise di lasciare la Libia alla volta dell’Italia; la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento M.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 13.6.2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 11.2.2019;

la Corte d’appello ritenne che il richiedente asilo non era credibile; che di conseguenza non vi era prova nè del rischio di essere condannato a morte, nè del rischio di essere torturato, nè del rischio di essere sottoposto ad altri trattamenti inumani o degradanti; che la protezione sussidiaria non potesse essere concessa perchè la zona di provenienza del richiedente asilo non era caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata derivante da atto armato ((OMISSIS)); che non potesse essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari per la mancanza di qualsiasi situazione di vulnerabilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo: ciò in quanto il richiedente era in buona salute, nè aveva mai raggiunto un apprezzabile livello di integrazione in Italia;

il provvedimento della Corte d’appellò è stato impugnato per cassazione da M.M. con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta la “erronea interpretazione dei fatti” da parte della Corte d’appello;

nella illustrazione il ricorrente sostiene l’erroneità del giudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni da lui rese, concernenti le ragioni dell’espatrio;

il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni; in primo luogo è inammissibile perchè non contiene nessuna ragionata censura avverso la sentenza d’appello: il ricorrente infatti si limita a proclamare che la Corte d’appello ha sbagliato a ritenere inattendibile il suo racconto, contrapponendo il proprio giudizio a quello della Corte, senza evidenziare alcun vulnus logico o giuridico nelle argomentazioni della sentenza impugnata;

in secondo luogo il motivo è altresì inammissibile perchè il giudizio di attendibilità del racconto compiuto dal richiedente asilo costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti consentiti da Sez. un. 8053/14, che nel caso di specie non vengono nemmeno prospettati; col secondo motivo il ricorrente formula la medesima censura di cui al primo motivo, la quale è perciò inammissibile per le stesse ragioni appena indicate;

col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostenendo che tale decisione sarebbe stata “aprioristica, sbrigativa e semplicistica”; nella illustrazione del motivo si afferma che “in sede di ricorso (introduttivo) erano stati prospettati diversi motivi, legati ad una situazione di vulnerabilità del richiedente asilo, i quali hanno formato oggetto di una valutazione approssimativa da parte della Corte d’appello”; e che la situazione di particolare vulnerabilità dell’odierno ricorrente “giustifica la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”;

anche questo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto non contiene nessuna censura degna di tal nome avverso la sentenza d’appello;

il ricorrente infatti si limita a sostenere di essere una persona vulnerabile e di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il ricorso tuttavia non espone – in violazione dell’onere imposto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 – quali fatti dedusse in primo grado a fondamento della domanda di protezione “umanitaria”; perchè si sarebbe dovuto ritenere vulnerabile; in che modo tali fatti erano stati giudicati dal giudice di primo grado, e se la doglianza era stata riproposta in appello; il motivo è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso non comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11 il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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