Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17230 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 17/06/2021), n.17230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25475-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., G.M., GI.PA.,

GI.CL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 250/2013 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’ AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dagli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) (notificato alla soc. Co. e C. F. e C.) n. (OMISSIS) (notificato al socio C.F.) e n. (OMISSIS) (notificato al socio Gi.), con cui era rettificato il reddito della società di persone, poi imputato in base alle quote possedute per trasparenza ai singoli soci.

Contro tali avvisi erano presentati dalla società e dai soci distinti ricorsi, poi riuniti, con cui si sosteneva che l’Agenzia non avesse in alcun modo tenuto conto della circostanza che la società non aveva potuto operare al meglio nell’anno di imposta 2002 per la malattia del socio C. e dello scarso apporto lavorativo dell’altro socio Gi..

La Ctp di Viterbo in parziale accoglimento del ricorso rideterminava il reddito nella misura di Euro 20500 a fronte del reddito di 9061 indicato nell’accertamento.

La CTR del Lazio respingeva l’appello proposto dalla Agenzia Delle Entrate riaffermando che non era stato adeguatamente considerato l’incidenza dell’infortunio del socio sulla attività di impresa societaria.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un solo motivo così sintetizzabile:

i) Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Non presentavano controricorso i contribuenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. 331 del 1993, art. 62-sexies, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non considera che l’applicazione gli studi di settore costituiscono presunzioni gravi ed in grado di sorreggere l’accertamento ove in sede di contraddittorio preventivo la parte non ha dimostrato le ragioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area cui possono essere applicati gli standards. Il motivo è infondato.

Come si deduce dalla stesso ricorso e dalla sentenza impugnata,la società intimata ha chiesto di valorizzare l’influenza della malattia-infortunio del socio attivo, quale elemento peculiare della specifica realtà aziendale, che doveva indurre a ritenere inapplicabile tali studi, almeno in assenza di correttivi. Nella sentenza impugnata si dava atto che l’unico socio “attivo ” nello svolgimento della attività di impresa era il C., cosa peraltro condivisa dallo stesso impugnante, e quindi doveva tenersi conto dell’infortunio in cui era incorso come da documentazione depositata (nello stesso ricorso si legge che il C. era stato ricoverato per una operazione alla spalla il 7. 2 2002 con prognosi post operatoria di giorni 30 più sessanta di riabilitazione). Come si vede la Ctr ritiene che per effetto di tale circostanza dedotta fin dal contraddittorio, il contribuente ha in parte giustificato le ragioni dello scostamento. La Ctr, come si vede si è uniformata, ai principi della Suprema Corte che ha già avuto modo di specificare che “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento va del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale. Secondo la Ctr quindi il contribuente ha dimostrata l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dei maggiori indici di reddito in essi previsti, avendo dato prova di specifiche circostanze che rivelino il conseguimento di un ammontare di ricavi inferiore. Come si vede l’Agenzia con il motivo de quo non tende tanto ha dolersi della violazione di legge quanto della valutazione della prova offerta dal contribuente. In definitiva la sentenza della commissione regionale del Lazio ha considerato i fatti acquisiti al processo lasciando chiaramente trasparire il percorso logico seguito, avendo ritenuto che i documenti depositati, valutati in uno con il contenuto del provvedimento amministrativo, consentissero di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente, confermando quanto già statuito dal giudice di primo grado. Come si vede la ratio decidendi che non è stata intaccata dal motivo in questione, prospettando inammissibilmente una rivalutazione del merito della vicenda, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nulla sulle spese non avendo le controparti proposto alcun controricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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