Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17230 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato PORRONE

DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA, N.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4049/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 15.1.2010,

depositata il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Domenico Porrone che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa R.G. n. 18166/2010, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando quella del Giudice di pace di Roma, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello del conducente del ciclomotore coinvolto nell’incidente di cui è causa, ritenendo doversi far riferimento alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, in quanto risultando certo l’urto tra i due veicoli coinvolti in corrispondenza d’intersezione stradale, non essendo individuabile l’entità dell’apporto causale colposamente ascrivibile ad ognuno dei conducenti e non essendo stata fornita da alcuno di essi la prova della regolarità della propria condotta, nonchè quella liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione.

2 – Ricorre per cassazione il F. con due motivi; la compagnia assicuratrice e gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – Il primo motivo denuncia plurima violazione di legge e di principi in tema di scontro tra i veicoli in area d’intersezione ed in presenza di obbligo di precedenza, perchè il giudice di appello non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale dal conducente dell’altro veicolo.

Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in tema di valutazione dell’attendibilità dei testi e delle relative deposizioni.

Le censure – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione – implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Pur (impropriamente) rubricate e sviluppate sotto il profilo della violazione di legge, ripropongono, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia – come nella specie adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03;

v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente ha presentato memoria, che si limita ad una generica riproposizione delle argomentazioni di cui al ricorso e non inficia quanto osservato nella relazione.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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