Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1723 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1723 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 29688-2011 proposto da:
PORCELLI ANGELO PRCNGL77A22H703X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato
RUSSILLO GERARDO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
POSTE ITAI,I ANI SPA 97103880585 societk con socio unico
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/01/2014

avverso la sentenza n. 785/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 27.1.2011, depositata il 3/6/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Cristina Speranza (per delega avv.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto
Con ricorso notificato in data 2-5 dicembre 2011, Angelo Porcelli
chiede, con tre motivi, relativi alla violazione degli artt. 1 e 2 della L. n.
230/1962, dell’art. 23 L. n. 56/87, 8 CCNL 26 novembre 1994 e degli
accordi sindacali successivi nonché al vizio di motivazione e omessa
pronuncia su di uno specifico motivo di appello, la cassazione della
sentenza pubblicata il 5 dicembre 2010, con la quale la Corte d’appello
di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la sua
domanda diretta alla dichiarazione di nullità del termine apposto per il
periodo 18 luglio-30 settembre 2000 al contratto di lavoro stipulato
con la società Poste Italiane ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26
novembre 1994 `per necessità di espletamento del servkio in concomitanza di

assene per felie”.
La società resiste alle domande con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera
di consiglio per essere respinto.
Va infatti premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte (dr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della
Ric. 2011 n. 29688 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

Gerardo Russino) che si riporta agli scritti.

sezione lavoro,tra le quali, ad es., Cass. n. 6913/09), l’art. 23 della legge
28 febbraio 1987 n. 56 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla
contrattazione collettiva ivi considerata quanto alla individuazione di
ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di
lavoro subordinato, sottratte pertanto a vincoli di conformazione

derivanti dalla legge n. 230 del 1962 e soggette, di per sé, unicamente
agli eventuali limiti e condizionamenti stabiliti dalla legge che ne
prevede l’individuazione o dalla medesima contrattazione collettiva.
Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche
direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti
collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse
come idonea causale del contratto a termine (d.r., ad es., Cass. 20 aprile
2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità,
contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, di un accertamento a
posteriori in ordine alla effettività delle stesse.
E’ stato infine ripetutamente accertato che questa ultima evenienza
ricorre nella previsione dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di
lavoro postale del 1994, di contenuto identico all’art. 25 del C.C.N.L.
del 2001 con riguardo alla causale relativa alla “necessità di espletamento del
servi io in concomitanza di assente per ferie nel periodo giugno settembre”,
interpretata nel senso che con tale previsione le parti stipulanti hanno
considerato che nel periodo indicato sia sempre necessaria per la
società l’assunzione di personale, data la normale assenza di personale
in ferie, con la conseguenza che in tale ipotesi non è necessaria
l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito e
non è configurabile alcun onere di allegazione e prova della effettività
della esigenza e della idoneità della singola assunzione a far fronte ad
essa g.r., ad es. Cass. n. 18687/08), essendo comunque sufficiente il
rispetto della c.d. clausola di contingentamento, vale a dire della
Ric. 2011 n. 29688 sez. ML – ud. 07-11-2013
-32

percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei
rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in
adempimento di quanto imposto dall’art. 23 della legge n. 56/87.
Non può in questa sede tenersi conto dell’allusione contenuta nel
ricorso al mancato accertamento del rispetto da parte della società della

quale non viene specificatamente indicato in quale sede è stata
ritualmente dedotta e con quale formulazione (la questione non è
meramente formale, il silenzio serbato in proposito dalla sentenza
impugnata potendo essere indicativo di una non riconducibilità della
censura ad uno specifico motivo di appello e di una non chiara
percepibilità della stessa).
In applicazione dei principi richiamati, pertanto, è corretta la decisione
della Corte territoriale, in ragione dell’accertamento operato dai giudici
di merito nel senso che il contratto a tempo determinato tra le parti è
relativo al periodo dal 18 luglio al 30 settembre 2000.
In conclusione il ricorso, manifestamente infondato, deve essere
respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura
indicata in dispositivo.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si
liquidano in € 3000,00 per compensi professionali ed in € 100,00 per
esborsi oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013

r

,

Il Presid

c.d. clausola di contingentamento, in quanto trattasi di questione della

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