Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1723 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8545/2008 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio dell’avvocato FABBRINI Fabio, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/03/2007 R.G.N. 1317/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI ;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. Con ricorso al Tribunale della Spezia, A.M. impugnava il licenziamento comunicatogli da Poste Italiane s.p.a., all’esito della procedura ex lege n. 223 del 1991, in quanto il criterio selettivo della pensionabilità doveva ritenersi illegittimo. Il Tribunale rigettava la domanda. L’ A. proponeva gravame davanti alla Corte d’Appello di Genova.

2. Con sentenza n. 114 del 2007 il Giudice di appello respingeva l’impugnazione; compensava per tre quarti le spese del grado di giudizio e condannava l’appellante a rifondere all’appellata società la frazione residua.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l’ A. proponendo due motivi di ricorso articolati in più quesiti di diritto.

4. Resiste con controricorso Poste Italiane che in prossimità dell’udienza ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, in relazione alla Direttiva 2000/78/CE, in quanto il solo criterio della anzianità contributiva non legittima l’atto di recesso.

In ordine al suddetto motivo veniva formulato il seguente quesito di diritto: se la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, così come interpretato dalla Corte d’Appello di Genova, nel senso che sarebbe consentito in sede di accordo sindacale la possibilità di adottare quale unico ed esclusivo criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare quello della prossimità alla pensione è in contrasto con il principio comunitario di non discriminazione di cui agli artt. 1 e segg. della Direttiva 2000//8/CE. Il ricorrente prospettava in ordine al suddetto quesito quello che, a proprio avviso, avrebbe dovuto essere il principio di diritto: la L. L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, deve essere interpretato nel senso che in sede di Accordo sindacale ai fini dell’individuazione dei lavoratori da licenziare i criteri di “carichi di famiglia” “anzianità” ed “esigenze tecnico-produttive ed organizzative” devono essere adottate in concorso tra loro.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, sotto il profilo della mancanza del nesso causale tra le dedotte eccedenze di personale ed il licenziamento del ricorrente. In relazione a detto motivo sono stati formulati più quesiti di diritto.

Il primo: se ai fini di un legittimo atto di recesso ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 24, è sufficiente che la situazione di eccedenza di personale sussista solo nel momento “genetico”, ossia all’atto di avvio della procedura di cui all’art. 4 della suddetta legge e che, pertanto, eventuali riduzioni di personale dovute a cause diverse dai licenziamenti collettivi non incidono sulla legittimità dell’iter previsto dallo stesso art. 4, come affermato dalla Corte d’Appello di Genova. In merito al suddetto quesito il ricorrente prospettava quello che, a proprio avviso, avrebbe dovuto essere il principio di diritto: ai fini di un legittimo atto di licenziamento della L. n. 223 del 1991, ex art. 24, non è sufficiente che la situazione di esubero dedotta dal datore di lavoro sussista al momento dell’avvio dell’iter di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, ma tale esubero deve permanere nel momento conclusivo della procedura di mobilità, ossia al momento della comunicazione del licenziamento al singolo lavoratore.

Il secondo: se ai fini della validità della procedura di mobilità di cui al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro da parte di dipendenti inseriti nelle liste di mobilità, sono equiparabili ai licenziamenti di cui al citato art. 24 come affermato dalla Corte d’Appello di Genova. Anche in ordine a tale quesito il ricorrente ha prospettato quello che, a proprio avviso, avrebbe dovuto essere il principio di diritto: ai fini della legittimità della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro da parte di lavoratori inseriti nelle liste di mobilità, modificando lo stato di fatto dedotto dal datore ex art. 4 cit. all’inizio dell’iter procedimentale, incidono sulla validità delle procedure in atto e, nel caso in cui la situazione aziendale denunciata e soggetta a controllo sindacale sia venuta ad essere sostanzialmente modificata la procedura iniziata deve necessariamente ritenersi non più utilmente esperibile e portata a conclusione.

Il terzo: se la L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, impongono al giudicante un’indagine sulla persistenza al momento della conclusione dell’iter di cui all’art. 4 citato del presupposto aziendale posto alla base della procedura di mobilità collettiva ed oggetto del controllo sindacale e dunque la sussistenza di un nesso causale tra la dedotta eccedenza di personale ed il provvedimento espulsivo in concreto adottato nei confronti del singolo lavoratore. Il ricorrente prospettava, in merito, quello che, a proprio avviso, avrebbe dovuto essere il principio di diritto: la L. n. 223 del 1991, art. 5, non limita il controllo del giudicante al rispetto dell’iter procedimentale di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, ma impone allo stesso un controllo della persistenza, all’atto del licenziamento del singolo lavoratore, del nesso causale tra il programma di riduzione di personale ed il singolo provvedimento di recesso.

3. La Corte, esaminati unitariamente i suddetti motivi di ricorso per la connessione tra le diverse censure, li giudica non fondati nei sensi e nei limiti delle considerazioni seguenti.

Si deve infatti osservare che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex posi nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo), ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. 12 ottobre 1999 n. 11455, e numerose altre successive, tra cui Cass. 13 maggio 2004 n. 9134, Cass. 6 ottobre 2006 n. 21541).

Nell’ambito del controllo giudiziale della legittimità del licenziamento collettivo, contestata dall’impugnativa dei lavoratori interessati, si è altresì precisato che il giudice deve accertare la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento aziendale e i singoli provvedimenti di recesso (Cass. 19 aprile 2003 n. 6385, 6 maggio 2004 n. 8364), mentre con riguardo alla verifica del rispetto delle regole procedurali si è affermato che la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale. Si è in particolare evidenziato che, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridurre l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra la specificazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione (cfr. Cass. 26 febbraio 2009 n. 4653, in fattispecie concernente il licenziamento collettivo dei dipendenti di Poste Italiane).

La comunicazione di avvio della procedura della L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24, fatta dalla società ricorrente, ad avviso del ricorrente, non esprimeva adeguatamente, il punto di vista datoriale circa le esigenze tecnico-produttive del ridimensionamento, ed era stato applicato il criterio, ritenuto discriminatorio, della pensionabilità, senza alcuna distinzione tra le categorie del personale esodato, nel senso che tale criterio di scelta aveva colpito indistintamente tutti i dipendenti senza una separata applicazione settoriale (cioè senza riferimento ai singoli comparti:

area operativa, di base, quadri, professionale, etc.).

Occorre rilevare che, in applicazione dei principi di diritto richiamati, il progetto di riduzione del personale complessivo dell’azienda postale imponeva di indicare soltanto la ripartizione delle eccedenze per categorie professionali, nonchè per le aree del territorio nazionale, anche in vista della conseguente necessità di una nuova distribuzione geografica del personale e di una riorganizzazione del lavoro. In relazione a tale progetto, infatti, non sarebbe stato coerente l’indicazione di uffici o reparti con eccedenze, coincidendo la “collocazione” dei dipendenti da licenziare con l’intero complesso aziendale; nè avrebbe avuto alcun senso la specificazione delle concrete posizioni lavorative che si intendevano eliminare, risultando tale profilo completamente estraneo alle ragioni della decisione imprenditoriale.

D’altra parte, il riferimento legislativo ai “profili professionali” va inteso sì in termini di esclusione della prospettiva formale delle categorie (artt. 2095 e 2103 cod. civ.) al fine di privilegiare gli aspetti funzionali della categoria o qualifica d’inquadramento, ma ciò non significa certo richiedere l’indicazione delle concrete posizioni lavorative, cioè delle mansioni svolte, restandosi pur sempre sul piano astratto della classificazione del personale alla stregua della disciplina applicabile al rapporto di lavoro; ed allora, se il giudice di merito aveva accertato che la contrattazione collettiva recava un sistema di inquadramento del personale per “aree funzionali”, ciascuna caratterizzata dall’idoneità professionale allo svolgimento di una pluralità di mansioni, non si comprende perchè l’indicazione dell’area di appartenenza non sarebbe indicazione dei “profili professionali”.

Inoltre, in ragione del fine delle informative sulla procedura di mobilità, che è quello di favorire la gestione contrattata della riduzione di personale, la circostanza che sia stato in concreto raggiunto tale fine, per essere stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, assume rilevanza nel giudizio di completezza della comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, mentre le eventuali insufficienze o inadempienze informative possono, in ogni caso, essere fatte valere dalle organizzazioni sindacali e non dai singoli lavoratori, salvo che questi ultimi dimostrino l’idoneità in concreto di siffatte informative a forviare o ledere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali, con ricadute a essi lavoratori pregiudizievoli (Cass. 11 gennaio 2008, n. 528).

Si deve poi aggiungere che anche la prospettiva di ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti mediante l’applicazione del criterio di scelta (necessitante di accordo sindacale) del possesso dei requisiti per la pensione, offriva elementi utili alla valutazione di sufficienza e coerenza dei contenuti della comunicazione preventiva.

Il detto criterio, in linea con le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 268 del 1994, è ritenuto dalla giurisprudenza della Corte conforme al principio di ragionevolezza e non discriminazione, coerente soprattutto con le finalità del controllo sociale affidato ai sindacati e agli organi pubblici (vedi Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; 24 aprile 2007, n. 9866) ed è ora consacrato a livello legislativo dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3. Pertanto, non può dirsi che l’applicazione della normativa nazionale comporti una discriminazione non compatibile con l’ordinamento comunitario.

Le condizioni favorevoli per un accordo sindacale sul detto criterio erano appunto costituite dalla riduzione di personale da operare sull’intero organico dell’azienda su base nazionale e in relazione a tutte le aeree di inquadramento del personale, senza distinzioni tra uffici e settori produttivi specifici. Anche questo aspetto induce, quindi, a ritenere sufficienti i contenuti della comunicazione di avvio della procedura sfociata poi nell’auspicato accordo sindacale.

Il ricorso, pertanto, in relazione a tutti i motivi prospettati, va rigettato sulla base del principio di diritto elaborato da Cass. n. 4653 del 2009, nella sintesi redatta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte, che qui si trascrive: “In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura, che, nell’ambito delle misure idonee ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione”.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 22,00 per esborsi oltre Euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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