Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1723 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1723 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 21572-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SCARCIA TRIFONA;
– intimata –

2017
2639

avverso

la

sentenza

n.

137/2012

della

M44.0 A. s403
COMM.TRIB.REG/SEZ.DIST.

di

LECCE,

depositata

il

06/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Data pubblicazione: 24/01/2018

VITTORIO SCARLINI.

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza del 23
maggio 2012, rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto il
ricorso di Franco Licio Pepe, rappresentato da Trifona Scarcia, avverso la
richiesta di rimborso Irap per gli anni dal 1999 al 2001, posto che il contribuente
era privo, nello svolgimento della sua attività di consulente finanziario, di

2 – Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso,
articolando tre motivi.
2 – 1 – Nel primo motivo lamenta la violazione di legge laddove la
Commissione aveva operato un’inammissibile scissione fra il contributo personale
del contribuente alla formazione del reddito e l’apporto della struttura di cui si
era avvalso.
Apporto che, per esser rilevante di fini della imposizione Irap, è sufficiente
che abbia consentito un concreto incremento della prestazione intellettuale
fornita alla clientela dal contribuente.
2 – 2 – Con il secondo motivo censura il difetto di motivazione posto che
non si era spiegato come il contributo offerto dal figlio, pur assunto come
praticante, non avesse determinato alcun incremento della prestazione del
contribuente (citava Cass. 21563/10).
2 – 3 – Nel terzo motivo deduce la mancata pronuncia sulla decadenza del
rimborso, eccepita nel gravame di merito.
L’istanza era stata presentata il 18 settembre 2003, oltre 48 mesi dopo
alcuni dei versamenti effettuati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con rinvio alla CTR della Puglia per
nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente grado di giudizio.
1 – Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 9451 del 10/05/2016,
Rv. 639529, hanno chiarito che, in tema di imposta regionale sulle attività
produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del
d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile
dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo
indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente
l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

1

qualsivoglia autonoma organizzazione.

2 – In applicazione di tale principio di diritto, la Commissione regionale non
poteva, così, limitarsi ad affermare che l’apporto di un praticante non avesse di
per sé potuto costituire un concreto incremento della prestazione intellettuale,
ma avrebbe dovuto vagliare se il professionista che se ne era avvalso avesse,
con tale apporto, certamente dì natura intellettuale e proprio della professione
da questi esercitata, accresciuto il valore della consulenza fornita ai clienti dello
studio, considerando anche che si era determinato a corrispondere a tale
collaboratore un emolumento.

e la Commissione regionale dovrà procedere a nuovo esame sul punto.
2 – Come dovrà procedere a nuovo esame della questione relativa alla
eccepita decadenza della richiesta del rimborso, posta nell’atto di appello
dell’Agenzia delle entrate, di cui può prospettarsi la fondatezza almeno per i
versamenti compiuti nella prima parte del 1999, alla quale non ha dato risposta.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata eismitpt‘nente)e rinvia alla
CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2017.
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanisl

carlini

Aurelio C ppabianca

La sentenza va pertanto cassata in relazione al primo ed al secondo motivo

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