Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1723 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 25/10/2018, dep. 23/01/2019), n.1723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18266-2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI FONTANA

CANDIDA 149, presso lo studio dell’avvocato MONICA DI GIULIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIORELLA TITOLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIRIAM CHIUMMARIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione del 10 febbraio 2011 B.A. conveniva davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Ercolano perchè fosse condannato, ai sensi degli artt. 2043 o 2051 c.c., a risarcire gli danni subiti per un sinistro stradale che sarebbe avvenuto a causa di una macchia d’olio sulla strada. Il Comune si costituiva resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 203/2013, rigettava la domanda compensando le spese.

B.A. proponeva appello, che con sentenza del 30 gennaio 2017 la Corte d’appello di Napoli rigettava.

B.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi; si è difeso con controricorso il Comune di Ercolano, che ha pure depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c.

Il giudice d’appello avrebbe posto “erroneamente a carico del danneggiato l’onere della prova della conoscenza da parte dell’Ente pubblico della situazione di pericolo da tempo ragionevole e/o sufficiente per poterla eliminare e/o rimuovere”; e nel caso in esame tale prova il Comune non l’avrebbe fornita.

La corte territoriale rileva la mancanza di prova sulla conoscenza da parte del Comune della situazione pericolosa prima di quando si verificò l’incidente; ritiene infatti non attendibile la testimonianza P. sulla presenza della macchia d’olio dal primo mattino e sulla già avvenuta segnalazione di pericolo in quanto testimonianza de relato non suffragata da ulteriori elementi oggettivi concordanti. Ciò viene censurato dal ricorrente imperniando il motivo sull’art. 2043 c.c. in chiaro rapporto con l’art. 2697 c.c. ovvero facendo riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio nell’azione aquiliana: onere che, peraltro, secondo il ricorrente – come si è appena visto – avrebbe dovuto essere adempiuto dal Comune. E’ evidente, invece, che il paradigma aquiliano ne grava l’attore, per cui, assorbito ogni altro rilievo, il motivo risulta manifestamente infondato.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.

Lamenta il ricorrente che la corte territoriale ha escluso nella fattispecie in esame l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., anche in questa doglianza attribuendole una erronea ripartizione dell’onere probatorio. Adduce che la responsabilità dell’ente proprietario “prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati”, e che l’ente ha “l’onere di provare che tra l’insorgenza dell’alterazione della strada e il sinistro è decorso un tempo insufficiente a rilevarla e a intervenire per rimuoverla o segnalarla” (ricorso, pagina 17).

Per ben comprendere la sussistenza o meno di fondatezza del presente motivo, è necessario un esame analitico ma al contempo contestualizzante della struttura motivazionale offerta dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata quanto all’azione esercitata da B.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Dopo avere riconosciuto che “i fatti” – rectius, le modalità del sinistro – si erano “svolti secondo quanto prospettato dal B. e confermato dai testi escussi dichiaratisi presenti sui luoghi di causa sì da assistere alla caduta del B. dalla motocicletta a causa della sostanza oleosa” presente sulla strada (motivazione, pagine 2-3), la corte osserva: “I fatti che, viceversa, non sono stati rigorosamente provati riguardano la conoscenza, da parte del Comune, della presenza della situazione di pericolo creatasi sul tratto stradale (sì da poter intervenire per rimuoverla) e da quanto tempo la sostanza oleosa si trovasse sulla strada rispetto al momento dell’incidente”; e ciò in quanto “solo il teste P.” aveva formulato dichiarazioni al riguardo, mostrando però di “non avere diretta conoscenza” di tali fatti, a lui riferiti per di più “genericamente” da altre persone non individuate.

Così modellata e fino a questo punto, la motivazione sembra davvero connettere la prova sul caso fortuito ex art. 2051 c.c. esonerante dalla responsabilità il Comune alla prova sulle modalità del fatto, vale a dire gravare di entrambe l’attore B.A. anzichè ripartire correttamente l’onere probatorio: e, se così fosse, il motivo sarebbe fondato.

Proseguendo tuttavia il vaglio della motivazione (pagina 4), emergono ulteriori elementi di prova, pur se rapportati alla non credibilità della testimonianza de relato: da nessun atto risultava che “nella strada si fosse verificato altro incidente per la medesima causa” (il teste aveva dichiarato che “altre persone” avevano riferito che un altro ciclomotore era già scivolato per la macchia d’olio, presente dal primo mattino) e “gli agenti della Polizia che soccorsero l’appellante” sempre da nessun atto risultava avessero dato atto nella loro relazione di un ulteriore incidente. Di qui allora – oltre al rigetto dell’azione aquiliana – la corte giunge al rigetto pure dell’azione ex art. 2051 c.c. “in quanto non può ipotizzarsi l’obbligo di un controllo continuo ed ininterrotto sull’intero sistema viario”: implicito è il corretto riferimento alla giurisprudenza di questa Suprema Corte che rimarca la ragionevole esigibilità dell’intervento riparatorio dell’ente custode quale presupposto della sua responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia, concretizzando quindi il suo obbligo custodiale (v. da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018 n.6703 e Cass. sez. 6-3, ord. 27 marzo 2017 n. 7805).

Il motivo, in conclusione, non merita accoglimento, non avendo d’altronde la corte territoriale neppure attribuito espressamente all’attore l’onere probatorio del caso fortuito, ma essendosi limitata ad una giustapposizione del vaglio probatorio dapprima relativamente alla modalità dell’incidente – onere della prova attoreo – e poi relativamente alla presenza, risultata assai recente e non segnalata da alcuno, del materiale oleoso sulla strada, ritenuta appunto come riconducibile al caso fortuito – onere probatorio del convenuto -.

La conformazione della motivazione, comprensibile in ultima analisi ma a prima vista non del tutto chiara e lineare, giustifica la compensazione delle spese di lite, interpretando l’art. 92 c.p.c., comma 2, alla luce della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale.

Sussistono invece, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso, compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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