Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17229 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. I, 18/08/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 18/08/2020), n.17229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34712/18 proposto da:

-) U.M., elettivamente domiciliato a Catania, Via Asiago n.

23, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Emanuela Lo Faro,

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania 12.7.2018 n.

1631;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.M., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse che nel suo Paese, dopo aver perso a causa di un attentato la zia con la quale conviveva, non potè più pagare il canone della casa da lui abitata, ragion per cui “per scontare il suo debito” dovette andare a coabitare con il proprietario dell’immobile, il quale intendeva costringerlo a partecipare a riti satanici e lo denunciò per appropriazione indebita, una volta ricevutone un rifiuto.

Aggiunse che rientrando nel proprio Paese sarebbe stato esposto al rischio di “vendetta privata”.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento U.M. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Catania ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 che lo rigettò con decreto 10.11.2016.

Il soccombente propose appello.

La Corte d’appello di Catania con sentenza 12.7.2018 lo rigettò, affermando che:

-) il ricorrente non era credibile;

-) in ogni caso, i fatti da lui narrati non giustificavano nè la domanda di rifugio (perchè non era vittima di persecuzione per ragioni di razza, lingua, religione od opinioni politiche), nè la protezione sussidiaria, perchè il sistema giudiziario (OMISSIS) non gli impediva di far valere le sue ragioni; nè nella zona di provenienza del richiedente asilo erano in atto conflitti armati o vi era rischio di violenza indiscriminata;

-) la protezione umanitaria non spettava perchè non era stata dimostrata alcuna situazione di vulnerabilità.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da U.M. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che la motivazione della sentenza impugnata sia “insufficiente e contraddittoria”.

L’illustrazione del motivo è così concepita:

-) dapprima il ricorrente trascrive la motivazione della sentenza impugnata;

-) quindi richiama il principio secondo cui il giudice della domanda di protezione internazionale ha il dovere di accertare, anche d’ufficio, la fondatezza dei fatti dedotti dal richiedente asilo;

-) quindi sostiene che il racconto da lui fatto alla commissione territoriale doveva ritenersi verosimile;

-) in seguito richiama una massima di questa Corte, la quale stabiliva a quali condizioni sia denunciabile in sede di legittimità il “vizio di motivazione” di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (massima, tuttavia, pronunciata con riferimento al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134);

-) il ricorso si conclude con l’invocazione di alcuni principi stabiliti da questa Corte in tema di protezione (non già sussidiaria, ma) umanitaria.

1.2. D’un motivo così concepito il meno che si possa dire è che sia drasticamente inammissibile.

Esso, infatti, non mette questa Corte nemmeno in condizione di concepire quale censura mai il ricorrente abbia inteso formulare avverso la sentenza impugnata.

Da un lato, infatti, il ricorrente pare dolersi di un deficit di cooperazione istruttoria da parte del giudice; poi passa a discorrere di un vizio (“l’insufficienza della motivazione”) ormai abrogato da sette anni e non più denunciabile in sede di legittimità; infine, dopo avere invocato principi di diritto concernenti la protezione sussidiaria, conclude la propria censura invocando la protezione umanitaria.

Un ricorso per cassazione così concepito viola i principi ripetutamente affermati da questa Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:

(a) quale sia stata la decisione di merito;

(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;

(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.

Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta (formalmente invocando un error in iudicando, ex art. 360 c.p.c., n. 3) nella sostanza un vizio procedurale, consistito nella mancata audizione dell’interessato; soggiungendo che la Corte d’appello avrebbe fatto confusione sulla identificazione della città di provenienza del richiedente asilo.

Dopo aver detto ciò, il ricorso prosegue con una serie di proposizioni giustapposte le une alle altre, prive di filo logico e avulse dal contenuto oggettivo della sentenza impugnata.

2.2. Nella parte in cui lamenta la mancata audizione dell’interessato, il motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte già più volte affermato che tale circostanza non costituisce di per sè nullità nè del procedimento, nè della sentenza, a meno che il ricorrente non deduca e dimostri sia di avere chiesto di essere ascoltato, sia quali fatti avrebbe potuto riferire astrattamente idonei a mutare l’esito del giudizio (Sez. 1, Ordinanza n. 17285 del 27.6.2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297 – 01).

2.3. Nella parte in cui lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello equivocando la città di origine del richiedente asilo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente, infatti, non spiega quale rilievo avrebbe ai fini del decidere la circostanza che il richiedente asilo fosse sempre vissuto nella città di (OMISSIS), piuttosto che altrove.

Ovviamente irrilevante, a tal fine, è la circostanza che in tale città nel 2011 si sia verificato un non meglio precisato “attentato del 2011” (così il ricorso, foglio 6, ultimo capoverso), posto che attentati si sono verificati un pò dovunque nel mondo, e non basta certo allegare l’avverarsi d’un attentato per pretendere di avere dimostrato la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il motivo in esame sarebbe comunque inammissibile anche perchè la Corte d’appello, a pagina 2 della sentenza impugnata, afferma chiaramente che il ricorrente “ha narrato di essere fuggito dallo stato di (OMISSIS), città di (OMISSIS)”.

Delle due, pertanto l’una:

-) se la città di provenienza del ricorrente era una circostanza incontestata fra le parti, quello commesso dalla Corte d’appello sarebbe un errore revocatorio, da far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c.;

-) se la città di provenienza del ricorrente era invece contestata fra le parti, sarebbe stato onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, indicare da quale atto processuale risultasse la diversa circostanza, ed in quale fase processuale quell’atto fu depositato.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Sostiene che erroneamente la Corte d’appello abbia rigettato la sua domanda di protezione umanitaria ritenendola non provata, senza valutare le circostanze indicate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

3.2. Il motivo è doppiamente inammissibile.

In primo luogo, è inammissibile perchè la ritenuta inattendibilità del richiedente asilo esonerava il giudice dal c.d. dovere di cooperazione istruttoria, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

In secondo luogo è inammissibile perchè il ricorso non indica quali sarebbero dovute essere le circostanze che, se oggetto di istruttoria officiosa da parte della Corte d’appello, avrebbero dovuto indurre quest’ultima ad un diverso giudizio.

Ovviamente irrilevante a tal fine è la mera circostanza che il codice penale (OMISSIS) preveda la pena di morte (circostanza confusamente indicata dalla ricorrente a pagina 7 del ricorso), in assenza dell’allegazione che l’odierno ricorrente sia stato condannato all’estremo supplizio, o rischi di esserlo.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c.” (sic).

Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha revocato l’ammissione del richiedente asilo al gratuito patrocinio, sul presupposto che l’appello fosse manifestamente infondato.

Sostiene al riguardo una tesi giuridica così riassumibile:

-) il giudice di primo grado nulla aveva rilevato circa l’ammissione del richiedente asilo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

-) la Corte d’appello, non avendo riformato il capo di sentenza di primo grado che aveva ammesso il ricorrente al suddetto beneficio, non poteva perciò ritenere l’appello “manifestamente infondato”, perchè almeno su quel punto non vi era stata riforma della sentenza di primo grado.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Le decisioni inerenti la revoca del patrocinio a spese dello Stato debbono essere impugnate ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 in quanto pronunce accessorie ed autonome rispetto al merito della decisione.

5. Le spese.

5.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

La circostanza che il ricorrente sia stato (sorprendentemente e nuovamente) ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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