Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17229 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 17/06/2021), n.17229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19085-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2013 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA,

depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) nei confronti della impresa individuale Z.R. con cui era individuata un imponibile di 284332, tenendo conto del fatturato, del costo lavoro dipendente, oneri previdenziali, costo materiali, sottraendo le perdite dell’anno precedente, nonchè una maggiore pretesa fiscale ai fini irap e iva.

Il contribuente Z. impugnava il predetto accertamento contestando l’esistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo, assumendo di aver presentato dichiarazione dei redditi per l’anno 2004, e di non aver potuto presentare la documentazione contabile richiesta a causa del suo smarrimento.

La commissione Tributaria provinciale di Arezzo respingeva il ricorso del contribuente, essendo le motivazioni poste a base all’accertamento legittime.

La CTR della Regione Toscana con sen. N. 50/16/2013 accoglieva l’appello del contribuente.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un solo motivo così sintetizzabile:

i) Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. C, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, del potere dell’ufficio delle imposte di rideterminazione dell’imponibile e dell’imposta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Non si costituiva il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce che il giudice di secondo grado, violando la disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. C, abbia ritenuto l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’accertamento effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ritenendo che la presentazione della dichiarazione tramite posta non era da ritenersi omessa.

Il ricorso va accolto. Appare pacifico che il contribuente non abbia presentato alcuna documentazione a seguito di richiesta formale, allegando solo la ricevuta presentazione della dichiarazione tramite posta che la den8ucia di smarrimento della contabilità.

A prescindere che lo stesso giudice di appello dubita della avvenuta presentazione tramite posta della dichiarazione dei redditi, (“restano elementi di sospetto….), non ha applicato la normativa circa le modalità di presentazione della dichiarazione. La Ctr della Toscana non ha considerato che il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 1, primo periodo, stabilisce che “le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati” e l’art. 2, comma 3-bis, stabilisce che i modelli di dichiarazione per la trasmissione telematica sono resi disponibili, in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello d’imposta di riferimento. Le disposizioni dettate dal D.P.R. 322 del 1998, art. 3, individuano in modo tassativo le modalità di presentazione della dichiarazione. Tali modalità sono vincolanti per i contribuenti, con la conseguenza che non può essere considerata validamente presentata la dichiarazione resa secondo modalità diverse da quelle prescritte. In altri termini la dichiarazione presentata tramite posta, in presenza dell’obbligo di presentazione in via telematica, utilizzando pertanto un modello diverso da quella prescritto, è da ritenersi nulla ai sensi del disposto di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo cui “le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati”. Essendo i contribuenti tenuti a utilizzare il servizio telematico, l’obbligo di presentazione della dichiarazione deve ritenersi assolto solo a seguito della corretta e tempestiva ricezione telematica della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal caso, la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data, ai sensi dell’art. 3, comma 10, dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione e non dalla ricevuta della posta cui sia stato erroneamente consegnato il modello cartaceo. In tal modo il collegio intende uniformarsi all’indirizzo già affermato dalla ordinanza n. 19058 del 18/07/2018, secondo cui le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, individuate dal D.P.R. n. 322 del 1988, art. 3, sono tassative e vincolanti per il contribuente sicchè, ove questi sia tenuto ad utilizzare il servizio telematico e presenti, invece, la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla ai sensi dell’art. 1, comma 1, del detto decreto e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo, senza che assuma rilevanza la previsione di una sanzione inferiore, da parte del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l’omessa dichiarazione, trattandosi di una scelta legislativa discrezionale che non incide sul profilo della validità della dichiarazione e che, in ogni caso, trova applicazione solo se la violazione non rilevi sul contenuto essenziale della dichiarazione. Inoltre, l’Agenzia poteva controllare la dichiarazione e nel caso il contribuente non è stato in grado di esibire alcuna documentazione nella fase del contraddittorio preventivo, una volta accertato l’omessa presentazione telematica della dichiarazione affermando che la contabilità fosse stato smarrita. Nel ò caso non solo la denuncia di smarrimento riguarda il 2002 ed il 2003, come si evince dal documento riportato nel ricorso, e non il 2004, ma la Ctr non ha tenuto conto del principio secondo cui, quando il contribuente non è in grado di dimostrare l’assolvimento degli obblighi fiscali, non vale dedurre lo smarrimento della contabilità, sia perchè presuppone una colpa, circa la mancata diligente custodia, sia perchè era suo onere attivarsi per la sua ricostruzione. In altri termini lo smarrimento (peraltro denunciato e non provato) non necessariamente esclude la colpa, mentre la disposizione in riferimento (“l’art. 39, comma 2, recita “in deroga alle disposizioni del comma precedente, l’ufficio delle imposte determina il reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di… avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al precedente comma, lett. D, quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”) addirittura autorizza l’accertamento sulla scorta di presunzioni “supersemplici” anche nel caso in cui sia accertato che la mancanza delle scritture contabili sia affatto incolpevole.

Pertanto il ricorso va accolto,e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana che si atterrà ai principi suddetti, e provvederà anche alla ripartizione delle spese di questo grado.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr Toscana in diversa composizione..

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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