Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17229 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11428-2015 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA VARANO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE succeduta ex lege alla

PROVINCIA DI ROMA, in persona del Vice-Sindaco A.M.,

legale rappresentante protempere, in luogo e vece del Sindaco,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO SIENI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA VARANO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO SIENI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 28.11.2012, rigett5 l’opposizione proposta da S.E. avverso il precetto notificatogli ad istanza della Provincia di Roma per il pagamento, quale erede di C.L., della somma di Euro 135.567,15 in forza di sentenza esecutiva. Il S. aveva eccepito, quale unico motivo di opposizione, l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, pubblicata in data 11.3.2014, rigetti l’appello proposto dal S., confermando la sentenza di primo grado.

S.E. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. L’intimata, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “nullità della sentenza per errata applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, si afferma che la sentenza impugnata sarebbe nulla perchè la Corte d’appello ha dichiarato inammissibili le domande nuove e le deduzioni ad esse sottese; ciò perchè il S. non ha eccepito in primo grado la prescrizione quinquennale degli interessi, ma solo (genericamente) la prescrizione del credito. Sostiene il S. che l’eccezione sulla prescrizione quinquennale non può considerarsi nuova rispetto a quella genericamente sollevata in primo grado, invocando l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 10955/2002, recentemente ribadito da Cass. n. 1064/2014, secondo cui “In tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una “quaestio iuris” sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice con la conseguenza che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una prescrizione quinquennale (nella specie, in materia di diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria a favore dei medici specializzandi), invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa”. Avrebbe quindi errato la Corte catanzarese nell’affermare la novità dell’eccezione.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c.; 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si denuncia consequenzialmente l’omessa pronuncia sulla detta eccezione, come proposta col quinto motivo d’appello.

2.1 – Il ricorso è stato tardivamente proposto.

La sentenza, infatti, è stata pubblicata in data 11.3.2014 e nonè stata notificata;

il ricorso per cassazione è stato invece notificato il 27.4.2015, ossia oltre un anno dopo, evidentemente essendosi considerata operante la sospensione feriale dei termini e, quindi, la tempestività dell’impugnazione, avuto riguardo al testo dell’art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile ratione temporis. Tuttavia, è noto che detta sospensione non opera in subiecta materia L. n. 742 del 1969, ex artt. 1 e 3 e art. 92 Ord. giud., avendo il S. contestato il diritto della ex Provincia di Roma di procedere esecutivamente nei suoi confronti e trattandosi, quindi, di opposizione all’esecuzione (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 12150/2016).

3.1 – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimi liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre le spese forfetarie in misura del 15%, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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