Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17229 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato BINI

ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI VITERBO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5666/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 9.3.2010,

depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore Consigliere Adelaide Amendola Letti gli atti depositati OSSERVA:

1 M.M. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’Azienda unità Sanitaria di Viterbo, chiedendo il ristoro dei danni subiti da PharmaGIC s.r.l., del cui credito egli si era reso cessionario, per effetto del tardivo pagamento – effettuato o spontaneamente dalla debitrice o a seguito della emanazione, su iniziativa della cedente società, di decreti ingiuntivi non opposti – delle somme alla stessa dovute a titolo di corrispettivo per forniture di materiale sanitario. Con sentenza depositata il 15 marzo 2010 il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Viterbo, innanzi al quale ha rimesso le parti.

2 M.M. ha proposto regolamento di competenza con atto notificato il 26 aprile 2010 all’AUSL di Viterbo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

3 Il regolamento è affidato a due motivi.

Col primo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 20 e 38 cod. proc. civ. per avere il giudice di merito accolto l’eccezione di incompetenza per territorio opposta dall’Azienda benchè essa fosse palesemente incompleta, avendo il convenuto contestato la competenza del giudice adito soltanto sotto il profilo del luogo in cui era stata eseguita l’obbligazione e in cui era avvenuto il pagamento, senza considerare quello in cui i relativi contratti, pur menzionati nell’atto introduttivo del giudizio, erano stati stipulati.

Col secondo motivo il ricorrente sostiene che l’eccezione di incompetenza doveva in ogni caso essere rigettata, avendo egli chiesto il risarcimento del danno per inesatto adempimento dei crediti portati dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma, innanzi al quale si era quindi radicata la competenza anche in ordine al ristoro dei pregiudizi subiti dal creditore ex art. 1224 cod. civ. Aggiunge che, essendo stati i provvedimenti monitori emessi da quel giudice e non avendo la ASL proposto avverso gli stessi opposizione, era ormai coperta da giudicato l’identificazione in Roma del luogo in cui era sorta l’obbligazione.

4 Il primo motivo di ricorso appare fondato, restando in tale giudizio assorbito l’esame del secondo.

Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di competenza territoriale derogabile, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la contestazione da parte del convenuto della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente, necessaria indicazione del giudice competente, deve essere svolta con riferimento a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili in base ai criteri la comparsa di risposta facoltativi di collegamento previsti negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. sez. unite, 29 ottobre 2007, n. 22639; Cass. Civ. 22 novembre 2007, n. 24277).

5 Venendo al caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta è gravemente lacunosa per le ragioni che seguono.

Nella comparsa di risposta (riportata a pag. 3 del regolamento), la convenuta ASL si è limitata a sostenere che l’obbligazione dedotta in giudizio era stata eseguita a Viterbo e che il pagamento era avvenuto a mezzo Tesoriere a Viterbo, senza nulla dedurre, dunque, nè in ordine ai due fori generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., nè in ordine al luogo in cui erano sorte le obbligazioni, e cioè, al luogo di conclusione dei contratti dai quali esse erano derivate.

In proposito non appaiono condivisibili i (peraltro non troppo chiari) rilievi svolti dal giudice a quo in punto di mancanza di riscontri, sia in linea deduttiva ed assertiva, sia in linea di dimostrazione documentale o probatoria, della natura, del tempo e della forma dell’atto costitutivo del rapporto.

Così argomentando il decidente mostra invero di confondere l’onere, posto a carico dell’attore, di enucleare compiutamente in citazione i fatti posti a base della domanda, con quello, posto a carico del convenuto e già innanzi esplicitato, di svolgere l’eccezione di incompetenza per territorio con riferimento a tutti i singoli profili di competenza ipotizzatali in base ai criteri facoltativi di collegamento previsti negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. Ne deriva che l’eccezione, in quanto incompleta, deve aversi per non proposta”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, anche tenuto presente che neppure sono state presentate memorie, per replicare alla stessa.

Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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