Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17229 del 12/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17229 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 18606-2007 proposto da:
MIGLIORE SABATINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CRESCENZIO 19,

preso

PIERMARINI ALESSANDRO,

lo studio de11’avvQco
rapprésentato

u difuso

dall’avvocato SGAMBATO CLAUDIO giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2013
514

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 12/07/2013

- controricorrente sul ricorso 18608-2007 proposto da:

MIGLIORE SABATINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato
PIERMARINI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente –

avverso le sentenze n. 69/2006, n. 70/2006 della
COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositate il 12/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità dei ricorsi in subordine rigetto.

dall’avvocato SGAMBATO CLAUDIO giusta delega a

Svolgimento del processo
Con separati ricorsi proposti dinanzi alla CTP di Caserta Migliore Sabatino deduceva l’illegittimità
dell’awiso di accertamento ILOR n. RE 52000741 nonché dell’avviso di accertamento IRPEF n. RE
51007422, relativi all’anno di imposta 1996 ed emessi, a seguito di pvc della Guardia di Finanza,
dall’Agenzia delle Entrate di Caserta nei confronti (il primo) della “società di fatto dei fratelli
Migliore Sabatino e Luigi”, e, il secondo, nei confronti di Migliore Sabatino e Migliore Luigi per
reddito di partecipazione in qualità di soci della presunta società di fatto; in particolare sosteneva
qualsiasi riscontro obiettivo.
Con sentenze 84/07/2004 e 82/07/2004 l’adita CTP riteneva insussistente la società di fatto, e,
rigettando nel resto i ricorsi, attribuiva interamente al ricorrente il reddito accertato.
Awerso dette sentenze proponeva separati appelli Migliore Sabatino e si doleva che il Giudice di
prime cure, pur in assenza della società di fatto, non avesse dichiarato illegittimi gli awisi di
accertamento in questione, in quanto emessi nei confronti di soggetto inesistente; l’Agenzia delle
Entrate proponeva appello incidentale, ribadendo l’esistenza della società di fatto.
Con sentenze 70/41/06 e 69/41/06, depositate il 12-5-2006, la CTR di Napoli rigettava l’appello.
In motivazione la CTR riteneva gli elementi addotti dall’Ufficio non sufficienti a provare l’esistenza
della società di fatto, e dichiarava integralmente valido l’accertamento a carico di Migliore
Sabatino; a tale riguardo evidenziava che siffatto accertamento, emesso dall’Ufficio sulla
presunzione dell’esistenza della società di fatto con il fratello Luigi, non modificava il destinatario
dell’imposizione, in quanto l’atto propedeutico, rappresentato dal pvc, risultava essere stato
regolarmente notificato allo stesso nella qualità di responsabile, e, trattandosi, nel caso in esame,
di una paventata forma societaria anomala, gli atti conservavano in pieno la loro efficacia con
attribuzione giuridica e di fatto a carico del soggetto che li aveva prodotti.
Awerso dette sentenze Migliore Sabatino proponeva distinti ricorsi per Cassazione (giudizio R.G.N.
18608/07 e 18606/07), affidati ad un solo motivo, cui resisteva l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la riunione del
giudizio R.G.N. 18608/07 al giudizio R.G.N. 18606/07.
Con unico articolato motivo in entrambi i ricorsi Migliore Sabatino, deducendo —ex art. 360,
comma 1 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 42, commi 1 e 2, DPR 600/1973,
riteneva, in primo luogo, non potesse considerarsi valido nei confronti di esso Migliore Sabatino
(quale titolare di ditta individuale) un awiso di accertamento notificatogli non in proprio ( e
dunque quale titolare della ditta) ma nella qualità di socio di una società di fatto creata Nd’uffició
dall’Agenzia delle Entrate, e successivamente dichiarata inesistente (vizio soggettivo); al riguardo
sosteneva che a nulla rilevava che il p.v.c. era stato notificato a Migliore Sabatino in pro, i fr‘a esa
l’autonomia e la distinzione tra p.v.c ed accertamento; affermava, inoltre, che l’. 4,1.o

che la predetta società era stata creata “d’ufficio” dalla Guardia di Finanza, in mancanza di

accertamento notificato al Migliore Sabatino atteneva ad un reddito di partecipazione in società,
sicchè, venendo meno il presupposto soggettivo dell’esistenza della società di fatto e
mantenendosi in piedi l’impresa individuale, il reddito da imputarsi a Migliore Sabatino, quale
appunto titolare dell’omonima ditta individuale, era da considerarsi reddito da impresa
individuale, e quindi certamente un reddito di natura diversa rispetto al reddito di partecipazione
in società (vizio oggettivo).
Contrariamente a quanto evidenziato dall’Agenzia in controricorso, siffatto motivo è , in primo
legge- un solo motivo di impugnazione, sia pur articolato sotto il profilo sia del vizio soggettivo sia
del vizio oggettivo dell’impugnato accertamento.
Nel merito, il motivo è infondato.
Per condiviso principio di questa S.C., infatti, “allorché l’accertamento ai fini IRPEF ed ILOR nei
confronti dei pretesi soci sia fondato sull’esistenza di una società di fatto, l’eventuale
annullamento dell’accertamento, per l’insussistenza della società stessa, non determina
l’automatico annullamento dell’accertamento in questione, dovendo il giudice accertare se le
operazioni economiche ascritte alla società ritenuta inesistente siano state compiute dai soci
singolarmente od anche solo da alcuno di essi. Infatti, dal coordinato disposto dell’art. 5 del d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 e degli artt. 1 e 2 del. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 discende che, in
ipotesi di società di fatto tra due o più soggetti, l’ILOR fa carico alla società e l’IRPEF (o l’IRPEG, se
uno dei soci di fatto è una società regolare) al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili. Pertanto, allorché sia accertata l’esistenza di una società di fatto, i soci
sono soggetti passivi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, unicamente
dell’imposta sui redditi, in quanto è la società il soggetto passivo dell’ILOR; mentre, quando sia
accertata l’inesistenza della società di fatto, il soggetto passivo di entrambe le imposte per il
reddito prodotto dall’attività economica ascritta (in origine) alla società, risultata inesistente, va
individuato nella persona cui sia riconducibile quell’attività; ed invero, la mancanza, nella società
di fatto, di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito,
già nella contestazione dell’Ufficio, individualmente ad ogni ipotizzato socio l’awenuto
svolgimento di quell’attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza
dell’assunzione “ex lege”, da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le
imposte” (Cass. 12765/2011); di conseguenza, “in ipotesi di accertamento fondato sull’esistenza
di una società di fatto, l’eventuale annullamento dell’accertamento in capo alla stessa per la sua
insussistenza, non determina l’automatico annullamento dell’accertamento fiscale in capo ai
pretesi soci, dovendo il giudice comunque accertare se le operazioni economiche ascritte alla
società ritenuta inesistente siano state comunque compiute dai soci singolarmente e/o solo da
alcuni di essi” (v. cit. sentenza, in motivazione).
Nel caso di specie, pertanto, dovendosi (per quanto sopra precisato) comunque ritenere riferito,
sin dalla contestazione dell’Ufficio, individualmente all’ipotizzato socio Migliore Sabatino
l’awenuto svolgimento dell’attività economica produttiva di reddito, è da ritenere irrilevan

e

luogo, ammissibile, avendo il ricorrente dedotto —con riferimento alla denunciata violazione di

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DR.
N. 13 I T/. 2dj..

A.

N. 5

MATER “11131;IAN.IA

la notificazione degli accertamenti sia avvenuta nei confronti del contribuente quale socio della
società di fatto anzichè in proprio, quale imprenditore individuale.
Correttamente, pertanto, la CTR, sia pure per ragioni diverse da quelle su evidenziate, pur avendo
annullato (in conformità alla decisione di primo grado) l’accertamento in capo alla società di fatto
per la sua insussistenza, ha poi proceduto all’esame degli avvisi di accertamento a carico di
Migliore Sabatino, ritenendo siffatti accertamenti legittimi per ragioni di merito, non oggetto di
specifico gravame.

diverse motivazioni sopra evidenziate, delle impugnate sentenze.
In considerazione dell’affermazione, da parte della S.C., del predetto principio di diritto in epoca
successiva alla proposizione dei presenti ricorsi, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
interamente compensate tra le parti i compensi e le spese di lite relativi al presente giudizio di
legittimità.
P. Q. M.
La Corte, riunito il giudizio R.G.N. 18608/07 al giudizio R.G.N. 18606/07, rigetta i ricorsi;
dichiara interamente compensate tra le parti i compensi e le spese di lite relativi al presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della sez. tributaria in data 13-2-2013.

In conclusione, pertanto, i ricorsi, come riuniti, vanno rigettati, con conferma, sia pure per le

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