Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17228 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 17/06/2021), n.17228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8560-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 33, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE SANTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CORVINO;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO – AGENZIA DELLE

ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 596/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni emessa nei confronti di C.A., titolare di una impresa individuale nel campo del commercio all’ingrosso di calzature ed accessori. In particolare l’agenzia delle Entrate accertava una maggiore pretesa fiscale ai fini delle imposte dirette ed iva, irap, per effetto di ricavi determinati sulla base di studi di settore, oltre applicazione delle relative sanzioni.

Esperito negativamente il tentativo di definizione per adesione, l’intimato proponeva rituale impugnazione dell’atto contestando in toto l’accertamento.

La Ctp di Salerno in parziale accoglimento del ricorso riduceva la percentuale di ricarico, da applicare tenendo conto delle circostanze dedotte dal contribuente.

Proponeva appello il contribuente che censurava la decisione di primo grado che non aveva colto l’illegittimità dell’accertamento emesso. La CTR della Campania, pur confermando in sostanza l’impianto della motivazione di primo grado, riduceva la percentuale di ricarico al 4o% come peraltro aveva proposto il contribuente in sede di accertamento per adesione.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente C.A., che si affidava a 2 motivi così sintetizzabili:

i) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Mancanza dei requisiti di gravità precisione e concordanza degli indizi.

2) Violazione e falsa applicazione, e art. 360 c.p.c. n. 3, dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D. Mancata referibilità alla situazione particolare del contribuente.

Si costituiva con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato infondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si duole che la maggiore pretesa fiscale fosse stata individuata in automatico a seguito della sola discordanza tra quanto dichiarato e gli studi di settore.

Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata visto che nel caso non vi è stato un cd. accertamento standardizzato, mediante la semplice applicazione dello studio di settore, bensì a seguito di valutazioni di dati economici ed in particolare dell’antieconomicità della gestione. Nella sentenza impugnata il giudice ha dato atto che il reddito dichiarato non era congruo (appena di 4676,00 in relazione al costo del venduto), che il ricarico applicato non solo differiva per difetto a quello medio delle imprese analoghe ma era anche di gran lunga inferiore a quello applicato dallo stesso imprenditore in anni precedenti, e che gli indicatori economici non erano coerenti, sicchè nel caso gli studi di settore erano stati utilizzati quale riprova e cioè quale ulteriore elemento indiziario di conferma della inattendibilità della dichiarazione fiscale. Nel caso quindi il giudice ha dato atto che le circostanze dedotte dal contribuente non erano in grado di inficiare le presunzioni acclarate. Pertanto, le doglianze si risolvono in censure motivazionali che non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, avendo solo il potere di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. Il secondo motivo appare inammissibile in quanto sostanzialmente si duole che il giudice non abbia contestualizzato gli standards applicati alla realtà economica del contribuente.

Anche tale motivo deve ritenersi infondato in quanto non si confronta con la motivazione, che per niente ha ritenuto- che la semplice differenza tra quanto emergesse dagli studi di settore e quello dichiarato fosse sufficiente per sorreggere giuridicamente l’accertamento, come si è già detto. Invero il fatto stesso che il giudice di appello abbia proceduto alla nuova determinazione della pretesa riducendo ulteriormente la percentuale di ricarico, implica che non si sia adagiato su quanto richiesto dal Fisco, ma abbia adattato il giudizio al caso concreto, ed in ultima analisi alle difese del contribuente che sebbene non in grado di inficiare l’accertamento, erano comunque in grado di determinarne la riduzione, e ciò in applicazione del consolidato principio “secondo il quale il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva dell’accertamento dell’ufficio, con la conseguenza che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formale), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti dei petita delle parti “(da ultimo sent. 27560 del 2018).

Dal rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in Euro 3100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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