Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17228 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8247-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA

7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE TRIVENTO in persona del Sindaco e rappresentante legale p.t.

Sig. S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE FANI 98, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NICOLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO POTENTE giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 19/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 711 del 2011, accolse l’opposizione proposta dal Comune di Trivento, testualmente dichiarando “inammissibile l’esecuzione intrapresa” da G.A. nei suoi confronti. Cb in quanto il G. aveva effettuato un pignoramento presso il terzo tesoriere del Comune il 9 settembre 1998, in forza di precetto dell’importo di Lire 4.732.440, senza tuttavia rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14 conv. in L. n. 30 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis.

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 19.8.2014, respinse il gravame proposto dal G..

Questi ricorre ora per cassazione, affidandosi a 5 motivi. Resiste con controricorso il Comune di Trivento. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione di legge: art. 617 c.p.c., commi 1 e 2 all’epoca vigente; omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione ad art. 360, comma 1, nn. 3 e 5”, si afferma che la Corte d’appello non ha rilevato la intempestività dell’opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, perchè il termine di cinque giorni ex art. 617 c.p.c. in allora vigente per il deposito del ricorso in cancelleria non era stato rispettato.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione di legge: art. 492 c.p.c.; art. 547 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si sostiene che l’opposizione del Comune di Trivento non aveva ragion d’essere, perdè esso ricorrente aveva sì notificato il pignoramento, ma non l’aveva iscritto a ruolo. Pertanto, in assenza di udienza, di dichiarazione del terzo e di qualsiasi altra attività processuale, il pignoramento non poteva dirsi perfezionato e nessun interesse poteva coltivare l’ente al riguardo, non essendosi costituito alcun vincolo sulle somme pignorate.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione di legge: art. 112 c.p.c.; art. 1242 c.c. e art. 359 c.p.c. in relazione ad art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si afferma l’erroneità della decisione della Corte d’appello riguardo alla mancata pronuncia del Tribunale sull’eccezione di compensazione sollevata dal Comune, omessa perchè avanzata solo in subordine. Cb sia perdè la compensazione era stata chiesta in corso di causa anche dallo stesso G., sia perdè il Tribunale avrebbe dovuto dichiararla, trattandosi di mezzo estintivo dell’obbligazione.

1.4 – Con il quarto motivo (ancora al n. 3, graficamente), deducendo “violazione di legge: omesso esame ed omessa motivazione in ordine all’eccezione di compensazione legale dei reciproci crediti riproposta dal G. in appello: art. 1242 c.c., art. 112 c.p.c. in relazione ad art. 359 c.p.c., ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si afferma che la Corte del merito è incorsa nell’omesso esame dell’eccezione di compensazione riproposta in appello dallo stesso G..

1.4 – Con il quinto motivo (ancora al n. 4, graficamente), deducendo “omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; vizio di motivazione in relazione ad art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3”, si sostiene l’erroneità della decisione perchè la Corte non ha pronunciato la cessazione della materia del contendere a causa della eccezione di compensazione dei rispettivi crediti, peraltro confondendo la stessa domanda di cessazione della materia del contendere con la proposta di transazione dell’intero contenzioso, in virtù della Delib. G.M. n. 68 del 2010.

2.1 – Il primo motivoè inammissibile.

La Corte d’appello di Campobasso, nello scrutinare il primo motivo del gravame proposto dal G. (con cui si sosteneva che l’opposizione proposta dal Comune di Trivento andasse qualificata ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), l’ha chiaramente rigettato (v. sentenza impugnata, p. 2: “La censura è infondata”), implicitamente affermando – a contrario – che si trattasse di opposizione all’esecuzione, e cò in linea con l’insegnamento di questa Corte in relazione alla violazione del termine di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14 e ai mezzi offerti alla P.A. per opporvisi (v. Cass. n. 7360/2009; Cass. n. 4357/2010).

E’ vero che, dopo l’apodittica affermazione, la Corte molisana si dilunga (p. 3) nel confutare gli argomenti proposti dal G. riguardo alla questione della dedotta intempestività dell’opposizione agli atti esecutivi (che sarebbe stata) proposta dal Comune, ma si tratta con ogni evidenza di motivazioni ad abundantiam (“Pur ammesso che l’opposizione proposta…. configuri, non opposizione all’esecuzione, ma opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ebbene erra l’appellante…”), da considerarsi tamquam non essent perchè non rientranti nella sfera della decisione principale (ed assorbente) in concreto adottata (v. ex plurimis, Cass. n. 101/2017, Cass. n. 17004/2015).

Il motivo in esame è quindi doppiamente inammissibile: sia perchè difetta l’interesse a ricorrere, sia perchè, specularmente, nel censurare la decisione impugnata sul punto, il G. ha mostrato di non aver colto la ratio decidendi, che inequivocamente consisteva nel qualificare l’azione proposta dall’ente come opposizione sostanziale, ex art. 615 c.p.c..

3.1 – Anche il secondo motivo è inammissibile, ma per difetto di specificità della censura.

La Corte d’appello ha ritenuto che gà il solo fatto della notifica del pignoramento, anche a prescindere dalla sua mancata iscrizione a ruolo, giustificasse la proposizione dell’opposizione da parte del Comune. Il G., in proposito, si limita a richiamare in ricorso la risalente giurisprudenza sul pignoramento presso terzi quale fattispecie a formazione progressiva e sugli effetti della dichiarazione del terzo pignorato (Cass. n. 4970/1979), ma non spiega perchè la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini della legittimazione dell’ente alla proposizione dell’opposizione stessa, la mera notifica del pignoramento: noto essendo, al contrario, che il vincolo di indisponibilità sulle somme pignorate si determina, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., proprio per effetto della notifica stessa (v. Cass. n. 10654/2008).

Se poi tale spiegazione dovesse evincersi dalla mera contrapposizione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza richiamata dal G. rispetto a quanto affermato nella sentenza impugnata, come sembrerebbe essere intenzione del ricorrente, il motivo sarebbe comunque palesemente infondato, perchè è ovvio – per quanto detto – che l’interesse all’opposizione sorge già per effetto della notifica del pignoramento e che, semmai, avrebbe dovuto censurarsi l’operato del Pretore – G.E. per aver soltanto sospeso la procedura in data 21.9.1998 (v. ricorso, p. 5) e non anche averne dichiarato l’improcedibilità per la mancata iscrizione e ruolo. Ma si tratta di questione del tutto diversa, mai sollevata da alcuno nelle precedenti fasi del giudizio.

4.1 – Il terzo motivoè palesemente infondato.

La Corte molisana ha escluso che il Tribunale abbia errato nel non pronunciare sull’eccezione di compensazione sollevata dal Comune, proprio perchè svolta in subordine. In realtà una volta accolta l’opposizione, non restava altro da fare che dichiarare l’assorbimento dell’eccezione stessa, in conformità alla graduazione delle domande, come formulata dall’ente. Il fatto che il G. abbia a sua volta proposto in corso di causa l’eccezione di compensazione e che questa sia un mezzo estintivo delle reciproche obbligazioni, contrariamente all’assunto, non sposta i termini della questione.

5.1 – Il quarto motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto, il G. afferma di aver riproposto l’eccezione in appello, ma non indica in ricorso se e quando l’avrebbe fatto in primo grado: pertanto, egli non consente a questa Corte di verificare la tempestività dell’eccezione rispetto alle preclusioni di rito, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

Inoltre, la questione dell’esatta determinazione dei reciproci rapporti di dare/avere – sottesa alla formulazione dell’eccezione in discorso – restava comunque preclusa dall’accoglimento in rito (in primo grado) dell’opposizione spiegata dal Comune. Pertanto, la stessa eccezione del G., ove fosse stata tempestiva, sarebbe comunque rimasta assorbita anch’essa in primo grado; rè – ove non lo fosse stata – avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in appello, stante il divieto di cui all’art. 345 c.p.c.. In relazione a tale profilo, pertanto, difetta l’interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c..

6.1 – Anche il quinto motivoè inammissibile.

Infatti, il G. fa riferimento ad una pretesa cessata materia del contendere legata all’estinzione delle reciproche obbligazioni a seguito di compensazione, che però non poteva essere delibata, come detto nel paragrafo che precede. Inoltre, il ricorrente fa riferimento al testo di una Delib. di G.M., senza pelò indicare dove e quando essa sarebbe stata prodotta, e quindi in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

7.1 – In definitiva, il ricorso va rigettato perchè infondato. Le spese del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), pus:, darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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