Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17228 del 12/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 12/08/2011), n.17228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ZEROCOULD SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

GALGANI GIUSI, MEOGROSSI LUCA, giusta procura a margine dell’atto di

citazione;

– ricorrente –

contro

BASE3 SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2010 del TRIBUNALE di L’AQUILA del

16.2.2010, depositata l’1/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. BASILE

Tommaso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore Consigliere Adelaide Amendola Letti gli atti depositati OSSERVA:

1 Zerocould s.r.l., gestore di servizi internet, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di L’Aquila, Base 3 s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 908.393,20, a titolo di risarcimento danni. Ha esposto che Base 3, in violazione degli impegni contrattualmente assunti nei suoi confronti, le aveva fornito apparecchiature non nuove e mal funzionanti.

Nella comparsa di risposta la società convenuta ha eccepito, in limine litis, l’incompetenza per territorio del giudice adito, in forza di clausola contrattuale di deroga della competenza.

2 Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 1 marzo 2010, si è dichiarato territorialmente incompetente a decidere la controversia, per essere competente il Tribunale di Trento, innanzi al quale ha rimesso le parti. Nella stessa pronuncia il giudice adito ha inoltre condannato parte attrice a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 13.775,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per diritti, ed Euro 10.725,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Avverso tale decisione Zerocould s.r.l. ha proposto regolamento di competenza affidato a tre motivi. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva.

3 Col primo motivo la ricorrente denuncia malgoverno dell’art. 2719 cod. civ. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto generico e privo di pregio il disconoscimento, operato in sede di udienza di prima comparizione, dei documenti prodotti in copia fotostatica dalla convenuta.

Col secondo mezzo deduce violazione dell’art. 2719 cod. civ., degli aertt. 214 e 215 cod. proc. civ. Sostiene che il disconoscimento effettuato nella memoria depositata ex art. 183 c.p.c., comma 6, non poteva essere ritenuto tardivo, e ciò tanto più che il termine ultimo entro il quale esso andava formulato era l’udienza di precisazione delle conclusioni, di talchè nessuna rilevanza poteva avere che le contestazioni fossero state anticipate e articolate nella memoria di replica. Con riferimento a entrambe le esposte censure, assume poi che, avendo Base 3 ben compreso che oggetto delle eccezioni era il contratto del 12 giugno 2006 e non avendo mai eccepito la pretesa tardività del disconoscimento, eventuali decadenze non potevano essere rilevate d’ufficio.

Col terzo mezzo, infine, Zerocould s.r.l. impugna la condanna alle spese, in ragione dell’abnormità dell’importo a tale titolo liquidato.

3 A prescindere dalle problematiche connesse alla verifica della tempestività del proposto mezzo, non rinvenendosi in atti il biglietto di cancelleria contenente l’attestazione della data di comunicazione della sentenza impugnata, l’istanza di regolamento di competenza, alla quale sono propriamente dedicati i primi due motivi di ricorso, appare destinata al rigetto per le ragioni che seguono.

Costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in forza del comb. disp. Dell’art. 2719 cod. civ. e degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto; e che, conseguentemente, la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all’originale ai sensi dell’art. 215 c.p.c., n. 2, se la parte comparsa contro la quale la scrittura stessa è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (confr. Cass. civ., 13 agosto 2004, n. 15856).

4 L’applicazione degli esposti principi al caso di specie impone di ritenere generica e lacunosa la deduzione con la quale la società attrice, nel corso della prima udienza di comparizione – momento processuale immediatamente successivo alla produzione delle copie, come tale destinato alla consumazione di ogni contestazione in punto di conformità delle stesse agli originali – si è limitata a eccepire che i documenti versati in atti dalla controparte erano in copia, chiaramente eludendo proprio la regola della non equivoca negazione della genuinità delle copie. Ne deriva che non può evidentemente l’impugnante giovarsi del disconoscimento effettuato nella memoria in data 6 maggio 2008, e cioè nel secondo dei termini assegnati dall’istruttore, ex art. 183 c.p.c., comma 6, trattandosi di atto che sotto nessun profilo si presta a essere tecnicamente qualificato come prima risposta successiva alla produzione.

A ciò aggiungasi che, se è pur vero che la tardività del disconoscimento di una scrittura privata non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che tale scrittura abbia prodotto (confr. Cass. civ., 24 giugno 2003, n. 9994; Cass. civ. 1 febbraio 2002, n. 1300), dagli atti di causa, direttamente esaminati da questa Corte in applicazione del principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale, emerge che nella memoria del 5 giugno 2008, e cioè nell’atto immediatamente successivo allo scritto con il quale la controparte aveva formalmente disconosciute le copie, Base 3 ebbe specificamente a contestare la tempestività del disconoscimento.

Deve conseguentemente negarsi che, nel giudizio di merito, Zerocould s.r.l., al fine di neutralizzare l’eccezione di incompetenza per territorio in forza di clausola contrattuale di deroga, abbia ritualmente ed efficacemente disconosciuto la conformità agli originali della documentazione prodotta in copia dalla controparte.

5 Pure infondato è il terzo motivo di ricorso. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla Suprema Corte anche della decisione sul capo concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la relative pronuncia, nè la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario – ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo oppure qualora sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare la relativa statuizione – in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita;

dall’altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicchè la rimessione alla Corte di cassazione della questione di competenza, mediante l’istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese (confr. Cass. civ., 14 ottobre 2005, n. 19958; Cass. civ., 9 maggio 2007, n. 10636).

5.1 La censura in ogni caso non ha pregio.

E invero, a prescindere dai profili di inammissibilità del motivo derivanti dal mancato assolvimento dell’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. civ., 7 agosto 2009, n. 18086; Cass. civ. 21 ottobre 2009, n. 22287), non ha fondamento l’assunto secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese, non poteva farsi riferimento allo scaglione tariffario del valore dichiarato nell’atto introduttivo del giudizio.

Premesso che il ricorrente neppure indica a quali criteri avrebbe dovuto attenersi il decidente, in luogo di quelli adottati, questa Corte ha già condivisibilmente statuito che il giudice che definisce il giudizio con sentenza di incompetenza è tenuto a provvedere in ordine alle spese e che, ai fini della loro liquidazione, il valore della controversia si desume dalla domanda (confr. Cass. civ., 26 luglio 2001, n. 10215).

Ne deriva che il ricorso appare destinato al rigetto”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, anche tenuto presente che neppure sono state presentate memorie, per replicare alla stessa. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2011

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