Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17227 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO

32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FANTINI FEDERICA,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 23/03/2007 R.G.N. 182/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Campobasso, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di D.L.M., intesa ad ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ai sensi della L. n. 297 del 1982, il pagamento del credito per t.f.r., maturato nei confronti di C.G., datore di lavoro insolvente.

Ha rilevato, in particolare, la Corte territoriale che – come gia’ ritenuto dal primo giudice – quando l’impresa datrice di lavoro sia soggetta a fallimento (come lo era la ditta del C.) l’intervento del Fondo presuppone l’accertamento dello stato di insolvenza (e del credito) secondo le disposizioni della legge fallimentare; e tale presupposto difettava nel caso di specie, poiche’ l’istanza di fallimento -inoltrata dal lavoratore dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del t.f.r. ed aver attivato, sulla base di tale provvedimento, una procedura esecutiva individuale – era stata respinta per essere stata presentata dopo il decorso del termine massimo di un anno dalla cessazione dell’attivita’ imprenditoriale.

Avverso tale sentenza D.L.M. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato con successiva memoria. L’Istituto ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, sostiene che, in base a tale norma, la garanzia deve operare, in favore dei dipendenti da imprese soggette a fallimento, anche in assenza della procedura concorsuale, quando il relativo esperimento non sia stato possibile per il decorso di un anno dalla cessazione dell’attivita’ imprenditoriale e il lavoratore abbia attivato una procedura esecutiva individuale conclusasi infruttuosamente.

2. Il motivo e’ fondato.

2.1. La Direttiva CE n. 987 del 1980 prevede l’intervento del Fondo di garanzia quando sia stata chiesta l’apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l’autorita’ competente abbia deciso l’apertura di detto procedimento, ovvero abbia constatato la chiusura definitiva dell’impresa e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento (art. 2, paragr. l). Gia’ la direttiva quindi da rilievo ad ipotesi – seppure non perfettamente coincidenti con quelle previste dalla norma della legge fallimentare italiana che ha operato nella specie — di non apertura della procedura concorsuale dipendenti non dall’inesistenza dell’insolvenza ma da valutazioni legislative correlate alla mancanza di un’esigenza attuale di apertura della procedura stessa. Non e’ ravvisabile quindi una finalita’ della direttiva contraria alla valorizzazione da parte del diritto italiano di una situazione di insolvenza in cui l’apertura del fallimento sia preclusa dal decorso del tempo dalla cessazione dell’impresa.

Deve poi tenersi presente l’art. 2, paragr. 4, secondo cui “La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati alle situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1 previste dal diritto nazionale”.

2.2. La L. n. 297 del 1982, all’art. 2, ha previsto il pagamento del t.f.r. da parte dell’INPS quando l’impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.

2.3. Questa Corte ha recentemente ritenuto con le sentenze n. 7466 del 2007 e n. 1178 del 2009 che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva consente, secondo una ragionevole interpretazione, l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” va quindi interpretata nel senso che l’azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive (ad esempio, piccolo imprenditore) vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (ad esempio, trattandosi di ditta individuale cessata da oltre un anno); cioe’, l’imprenditore “non piu’” assoggettabile a fallimento va considerato come imprenditore non soggetto alla legge fallimentare.

2.4. A tale interpretazione il Collegio intende dare continuita’ nei seguenti termini.

Si rileva, da un lato, che la stessa, come si e’ visto sub 2.1., non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla direttiva, ma anche trova piena giustificazione nella facolta’ data dalla direttiva ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalita’ e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali.

Si osserva, poi, che la medesima interpretazione esclude quella situazione di non copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro sia astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non puo’ essere dichiarato per il decorso del tempo, mentre il lavoratore abbia intrapreso un’esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr.

Cass. n. 11379 del 2008). Questo risultato e’ coerente con la finalita’ del Legislatore del 1982, che, mediante l’istituzione di un Fondo di garanzia affidato all’ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarita’ della disciplina del t.f.r. – in cui il sistema degli accantonamenti fa si’ che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro – con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalita’ garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficolta’ procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).

2.5. Il principio da affermare, quindi, e’ che, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest’ultimo, se e’ assoggettabile a fallimento, ma in concreto non puo’ essere dichiarato fallito per avere cessato l’attivita’ di impresa da oltre un anno, va considerato “non soggetto” a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell’art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore puo’ conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva.

2.6. In base a tale principio, deve concludersi che la decisione della Corte territoriale e’ giuridicamente errata, per aver disconosciuto il diritto del lavoratore di ottenere la tutela del Fondo di garanzia sul solo rilievo che costui non aveva adempiuto all’onere di attivare tempestivamente la procedura fallimentare.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto con cassazione della sentenza impugnata. La causa va, tuttavia, rinviata ad altro giudice, rendendosi necessario accertare non soltanto l’entita’ della somma di cui il ricorrente e’ creditore a titolo di TFR, ma, altresi’, se possano trovare ingresso (in quanto effettivamente e ritualmente formulate nel giudizio di merito) le contestazioni che l’INPS sostiene di aver svolto a proposito delle modalita’ della esecuzione forzata individuale, inidonea, secondo l’Istituto, a dimostrare la insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.

4. Al giudice di rinvio, indicato come in dispositivo, e’ demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA