Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17227 del 18/08/2020
Cassazione civile sez. lav., 18/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 18/08/2020), n.17227
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24048-2014 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA MAGARAGGIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2082/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 22/07/2014 R.G.N. 2008/2011.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato il gravame proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva parzialmente accolto, nei limiti della prescrizione, la domanda con cui F.C., quale ex dipendente della base USAFE di (OMISSIS), aveva chiesto il ricalcolo, tenendosi conto anche dell’indennità integrativa speciale, del beneficio di cui al D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5 inerente l’incremento del 125 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo proprio della posizione giuridica di assunzione presso lo Stato per il personale proveniente da organismi militari operanti sul territorio italiano nell’ambito della Comunità Atlantica;
il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo resistito dal F. con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di ricorso il Ministero adduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il riferimento nel testo della norma ad una percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in godimento al momento dell’assunzione del personale di cui alla L. n. 98 del 1971 ed alla L. n. 596 del 1979 alle dipendenze dello Stato indica chiaramente che il beneficio doveva essere determinato in relazione allo stipendio tabellare alla data dell’assunzione in servizio presso il Ministero;
pertanto, essendo stato il F. assunto in epoca anteriore (2.12.2002) rispetto all’inglobamento dell’I.I.S. nello stipendio tabellare, avvenuto con l’art. 20, comma 3, c.c.n.l. 2002/2005 comparto Ministeri (sottoscritto il 16.1.2003 con decorrenza dal 1.1.2003), il nuovo meccanismo introdotto con tale decorrenza non poteva influire sulla quantificazione del beneficio invocato, da calcolarsi al momento dell’assunzione prendendo a base esclusivamente lo stipendio tabellare a tale data;
il motivo è fondato, avendo questa Corte ripetutamente ritenuto, con sentenze alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che “in materia di computo del beneficio previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5 assume rilievo lo stipendio tabellare in godimento al momento dell’assunzione alle dipendenze dello Stato, sicchè va esclusa l’inclusione dell’indennità integrativa speciale, nella relativa base di calcolo, per il personale assunto in epoca anteriore all’inglobamento di tale indennità nel suddetto emolumento, disposto dall’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 2002/2005 comparto Ministeri solo a decorrere dal 1 gennaio 2003; nè sorgono dubbi di contrasto con l’art. 36 Cost., che richiede proporzionalità e adeguatezza della retribuzione nella sua globalità e non delle singole componenti” (Cass. 8 aprile 2016, n. 6962, poi seguita da Cass. 6524/2016, 24513/2016, 20809/2016, 25439/2016, 248035/2016, 17608/2017, 13/2018, 14/2018, 16438/2018);
il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento ed è incontestato che il controricorrente sia transitato al Ministero della Giustizia il 2.12.2002 in epoca anteriore all’inglobamento di tale indennità nel suddetto emolumento, disposto dall’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 1 gennaio 2003;
sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto, sicchè la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, la causa può essere decisa nel merito con rigetto integrale dell’originaria domanda;
il diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimità rispetto a quello seguito nelle fasi del merito induce a compensare tra le parti le spese di primo e secondo grado, mentre esse seguono la regola generale della soccombenza per quanto attiene al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il F. al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020