Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17227 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 17/06/2021), n.17227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18813-2016 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

DANIELA ANZIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GAETANO DE RUVO, FRANCESCA FERRAZZOLI, DARIO BOTTURA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Istituto Nazionale della Previdenza sociale articola un solo motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 448/16 della CTR Lombardia che confermava la sentenza della CTP di Milano n. 11809/8/14,di rigetto del ricorso dell’Istituto in ordine all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata in misura proporzionale alla sentenza n. 15093 /11, con la quale il Tribunale Civile di Milano aveva accolto la domanda proposta, ai sensi dell’art. 2932 c.c., da A.F., conduttore di unità immobiliare ubicata nello stabile di (OMISSIS) (di proprietà della SCIP srl e retrocessa all’INPS L. n. 14 del 2009, ex art. 43 bis), disponendo il trasferimento coattivo di detto immobile in favore dell’attore e subordinando l’effetto traslativo al previo pagamento del prezzo indicato in Euro 151.330,37. In particolare la CTR uniformandosi ad uno dei due contrapposti indirizzi giurisprudenziali di questa Corte in relazione alla tassazione della pronuncia ex art. 2932 c.c., affermava che “anche laddove l’effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il pagamento sono state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono, pertanto, divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali”.

L’Ufficio ha controdedotto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353,1355 e 2932 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 27,37 e 43. Non condividendo l’impostazione giuridica data dall’Ufficio in ordine alla natura della clausola relativa all’effettuazione del pagamento.

Il ricorso non è fondato.

Il collegio ritiene che occorra conformarsi alla decisione n. 21625/15 (cui hanno fatto seguito la n. 18006/16 e, da ultimo, la 27902 del 2018), che, prendendo posizione in ordine alle contrapposte tesi sviluppatesi in giurisprudenza, ha deciso ” di aderire all’indirizzo maggioritario, ispirato a finalità antielusiva del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, secondo il quale nelle sentenze produttive degli effetti di contratto non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 c.c., la condizione del pagamento del prezzo deve ritenersi non apposta in quanto meramente potestativa. Infatti è dirimente a tale proposito la considerazione che la controprestazione costituita dal pagamento del prezzo da parte dell’acquirente che ha agito ex art. 2932 c.c.. è già stata seriamente offerta nell’ambito di valutazioni di convenienza operate dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c., comma 2, e pertanto il pagamento del prezzo è circostanza che dipende in senso giuridico esclusivamente dalla volontà dell’acquirente che si è già manifestata in tal senso. Dunque in materia di imposta di registro, la sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è di per sè soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, in quanto è applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente (cfr., in tal senso, Cass. n. 16818 del 24/07/2014, Cass. n. 8544 del 11/04/2014, Cass. n. 6116 del 16/03/2011). Per le ragioni su esposte reputa il collegio di doversi discostare da due pronunciamenti della corte di legittimità (Cass. n. 9097 del 06/06/2012 e Cass. n. 18180 del 26/07/2013) secondo i quali “In tema di reddito di imposta di registro e di INVIM, la sentenza che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo è assoggettata a tributo solo al verificarsi di tale evento, atteso che in tale momento l’atto produce effetti traslativi, nè può ritenersi applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, secondo il quale non sono considerati sottoposti a condizione gli atti subordinati a condizione meramente potestativa, perchè questa ricorre quando l’evento futuro ed incerto consiste nel comportamento attivo od omissivo determinato da mero arbitrio della parte, dovendo invece qualificarsi come potestativa la condizione costituita da un atto di esercizio della volontà dipendente da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, incidano sulle sue scelte, come quando la decisione attenga al pagamento di un prezzo di notevole importo.”

Ne consegue che in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione, trovando applicazione il D.P.R. n. 13 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, nella specie dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente.

Alla luce del predetto precedente il ricorso non può essere accolto e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso,

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2300,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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