Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17227 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/07/2017, (ud. 16/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26161/2013 proposto da:

C.A. ((OMISSIS)), C.D. ((OMISSIS)),

C.D.S. ((OMISSIS)), C.G. ((OMISSIS)), quali successori

ex art. 110 cod. proc. civ. dell’attore Ca.Gi.,

elettivamente domiciliati in Roma, Largo di Torre Argentina, 11,

presso lo studio dell’avvocato Andrea Lazzaretti che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Giuseppe Cantoro;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Sanità ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce depositata il 29

maggio 2013.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

letto il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Pepe Alessandro, che ha concluso

chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

letta la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato

rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale del

luogo che aveva, a sua volta, rigettato – ritenendola prescritta –

la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero della

Salute da Ca.Gi. e proseguita, dopo la sua morte, dagli

eredi C.G., A., D. e D.S., concernente

il danno derivante dalla contrazione di epatite HCV in seguito ad

alcune emotrasfusioni.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che il primo motivo – con il quale si deduce la violazione dell’art. 2947 cod. civ. in quanto, in relazione ad ulteriori ed autonomi fatti lesivi (la perdita di funzionalità anche del fegato trapiantato, evento dal quale è derivata infine la morte del congiunto), il termine prescrizionale sarebbe dovuto decorrere ex novo – è infondato, in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 4 ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901; v. pure Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 31/03/2016, Rv. 639256; Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629132);

in particolare, quanto agli eventi lesivi ulteriori, la prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a questi ultimi decorre dalla loro verificazione solo nel caso in cui gli stessi siano causalmente autonomi dal fatto colposo (l’emotrasfusione) che ha prodotto le prime lesioni, dovendosi altrimenti ritenere che, pur non costituendo il mero sviluppo o aggravamento del danno già insorto, costituiscano comunque l’epilogo della medesima malattia già in essere, con la conseguenza che la prescrizione inizia a decorrere dalla conoscenza di quest’ultima, salva la possibilità di modificare l’entità del danno richiesto in considerazione degli ulteriori danni prodottisi nel corso del giudizio;

infatti, non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finchè non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 16819 del 10/11/2003, Rv. 567988; Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 18/04/2013, Rv. 626117);

in conclusione, i “nuovi” eventi lesivi sono in realtà danni eziologicamente riconducibili alla malattia contratta a seguito dell’emotrasfusione e non costituiscono autonomi illeciti aquiliani, ma ulteriori evoluzioni ed esiti dell’originario fatto illecito, rispetto al quale la domanda è stata tardivamente proposta;

il secondo motivo è infondato, in quanto è corretto il rilievo che l’evento morte ha determinato un danno nuovo in capo ai congiunti e gli stessi, agendo iure proprio, hanno proposto una domanda nuova, come tale inammissibile;

la proposizione della domanda iure proprio in corso di giudizio non può neppure essere considerata alla stregua di un intervento autonomo (rispetto al quale non si porrebbero limiti di ammissibilità fino alla precisazione delle conclusioni), non essendovi alterità fra la parte attrice (gli eredi del defunto che proseguono il giudizio) e la parte interveniente (gli stessi eredi, che però agiscono iure proprio);

la domanda iure proprio, pertanto, andava proposta in separata sede, sebbene la proposizione della domanda nel corso di questo giudizio sia valsa non solo a determinare l’interruzione istantanea della prescrizione (decennale, ai sensi del dall’art. 2947 c.c., comma 3), ma ad impedirne il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 2945 c.c., comma 2), giacchè l’unica eccezione a tale ulteriore effetto, di natura sospensiva, è costituita dall’estinzione del processo dovuta a comportamento inattivo della stessa parte (Sez. U, Sentenza n. 1516 del 27/01/2016, Rv. 638433);

il terzo motivo è inammissibile, in quanto concernente la contraddittorietà della motivazione, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non prevede più come motivo di ricorso per cassazione, per le sentenze pubblicate a far data dall’11 settembre 2012;

in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori di legge e alle eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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