Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17227 del 11/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17227 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CIARLANTINI FILOMENA, FRANCIA CLAUDIO, FRANCIA MASSIMO,
FRANCIA MIRELLA quali eredi di FRANCIA ALCE°
rappresentati e difesi, giusta delega in calce al
controricorso, dagli Avvocati Angelo Maccarone e
Gianfranco Testa, elettivamente domiciliati nello
studio del secondo in Roma,
CONTRORICORRENTI

Via Labicana,
AVVERSO

92

Data pubblicazione: 11/07/2013

la sentenza n.294/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39,
in data 17.02.2010, depositata il 04 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.

Udito, altresì, per la controricorrente, l’Avv. G.
Testa;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che non ha
mosso osservazioni alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11103/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l – E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.294/39/2010, pronunziata dalla CTR di Roma, Sezione
Staccata di Latina n. 39, del 17.02.2010, DEPOSITATA il
04 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello di
parte contribuente e riformato la decisione di primo
grado, riconoscendo e dichiarando illegittimo
l’accertamento impugnato.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 2003,
censura l’impugnata decisione, sulla base di due
motivi.
2

Antonino Di Blasi;

3 – I predetti eredi dell’originario contribuente,
giusto

controricorso,

hanno

chiesto

il

rigetto

dell’impugnazione, per inammissibilità od infondatezza
dei motivi.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità

Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dagli atti in esame, attiene
al reddito di partecipazione del socio Francia Alceo,
dante causa degli odierni contro ricorrenti, nella
società, allora di persone, “Francia ILC di Francia
Alceo e F.11i SAS” e, d’altronde, che al giudizio di
appello hanno partecipato solo i soci in epigrafe
indicati e non anche la predetta società e gli altri
soci. Ciò stante, in applicazione del principio
affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La
unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla
base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR
e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.60011973) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della
società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
3

dell’intero giudizio.

un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi

oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
4

(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad

può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la

pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai
richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre
che dell’impugnata sentenza,

di tutti gli atti

successivi alla costituzione in giudizio della
ricorrente nel giudizio di primo grado e della
decisione emessa a conclusione di tale fase
processuale, e la causa va rimessa alla CTP di Latina
perché, previa adozione dei provvedimenti sottesi ad
integrare il contraddittorio nei confronti degli altri
5

definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con

litisconsorti necessari, decida la causa nel merito;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi del principio applicato, le spese delle
fasi di merito e del presente giudizio di legittimità
vanno compensate;

P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la
nullità dell’impugnata sentenza, di quella di primo
grado e degli atti successivi alla costituzione nel
giudizio di primo grado della ricorrente; Dispone
rimettersi gli atti alla CTP di Latina perché, previa
adozione dei provvedimenti sottesi a consentire
l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la
causa nel merito.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

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