Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17226 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., E.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COPENAGHEN 10, presso lo studio dell’avvocato PAGLIA

GIANPAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato CECCOLI ARMANDO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALCUTTA 45, presso lo studio dell’avvocato D’AURIA ALBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’AVINO ARCANGELO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3308/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/06/2006 r.g.n. 6997/04 riunita al procedimento n.

6998/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato D’AVINO ARCANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 29 giugno 2006 e notificata il successivo 21 settembre, la Corte d’appello di Napoli, riuniti gli appelli, ha riformato integralmente le sentenze del giudice di primo grado, rigettando le domande svolte con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. da B.G. e da E.P., medici convenzionati per la medicina generale, nei confronti della ASL (OMISSIS) di Napoli, dirette ad ottenere la restituzione delle somme inizialmente loro erogate da tale Azienda nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 ottobre 2000 e successivamente trattenute in pretesa attuazione del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 che aveva reso esecutivo l’accordo nazionale per i medici convenzionati di medicina generale, stipulato il (OMISSIS) ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 e successive modificazioni e integrazioni.

In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto che l’accordo nazionale reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000 citato, disciplinando con decorrenza retroattiva, dal 1 gennaio 1999, il nuovo trattamento economico di tale categoria di medici nella pressoche’ generalita’ delle sue voci, senza prevedere la componente denominata “indennita’ di rischio e avviamento professionale” – considerata viceversa nel precedente accordo nazionale stipulato il (OMISSIS), modificato il 6 giugno successivo e reso esecutivo col D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 -, avesse sostituito integralmente il precedente trattamento, anche nelle componenti non prese in considerazione dal nuovo, escludendo pertanto la prorogatio, oltre la data del 31 dicembre 1998, della voce indicata.

I giudici d’appello hanno pertanto valutato come corretto il comportamento della ASL, la quale, nel 2001, in sede di liquidazione degli arretrati connessi alle nuove misure, composizione e decorrenza dei compensi per i medici convenzionati di medicina generale, aveva trattenuto ai dr. B. e E. quanto loro erogato dal 1 gennaio 1999 al giorno precedente la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 270 del 2000, per il titolo menzionato.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i due medici con un unico motivo.

Resiste alle domande la ASL Napoli (OMISSIS) con un proprio rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col ricorso, B.G. e E.P. deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 1 ottobre 2000, n. 270, art. 45 nonche’ degli artt. 11 e 15 disp. gen., l’errore dei presupposti di’ fatto, di diritto e di motivazione nonche’ la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Ricordando che gli accordi citati, resi esecutivi con decreti presidenziali, sono, in ragione di cio’, generalmente ritenuti non costituenti diretta disciplina dei rapporti in essi considerati, che proviene viceversa da tali decreti, ritenuti atti di normazione generale secondaria, soggetti quindi, tra l’altro, alle disposizioni di legge in generale in materia di successione e abrogazione delle leggi nel tempo, i ricorrenti escludono anzitutto che la successione al D.P.R. del 1996 di quello del 2000 possa farsi risalire al 31 dicembre 1997, data che l’art. 18 dell’accordo reso esecutivo col D.P.R. del 1996 indicava come di scadenza dello stesso.

La regola della irretroattivita’ di cui all’art. 11 preleggi e molteplici norme del D.P.R. n. 270 del 2000 sosterrebbero infatti sul piano giuridico e su quello logico tale esclusione.

Ne’ sarebbe sostenibile, come viceversa ritenuto dalla Corte territoriale, che il nuovo trattamento economico retroagisca nella sua interezza al 1 gennaio 1999, alla stregua delle disposizioni contenute nell’accordo che lo contiene, nel senso che questo avrebbe da tale data reso incompatibili e assorbito ogni diversa voce retributiva dei medici convenzionati di medicina generale.

Infatti, non tutto il trattamento economico, nella quota fissa e in quella variabile, sarebbe stato previsto dal secondo D.P.R. come decorrente dal 1 gennaio 1999, ma solo alcuni elementi dello stesso.

Ne deriverebbe che solo per tali componenti dovrebbe ritenersi abolita la corrispondente voce del precedente accordo nazionale dalla data suindicata.

Piu’ in generale, i ricorrenti ritengono maggiormente plausibile l’interpretazione degli atti normativi citati nel senso che il secondo ha sostituito il primo dalla data della sua entrata in vigore, salvo per cio’ che riguarda le sole voci per le quali e’ prevista la retroattivita’ dal 1 gennaio 1999 (tra le quali non rientrava quella relativa alla componente del compenso fisso denominata “indennita’ di rischio e avviamento professionale”), con conseguente abrogazione da tale data delle voci corrispondenti dell’accordo precedente.

Sarebbe invece arbitraria la conseguenza che la Corte territoriale pretende di trarre dalla disposta retroattivita’ di alcune delle voci del trattamento economico dei medici convenzionati, per concludere che l’intero compenso precedente, in tutte le sue componenti, sia stato sostituito dal nuovo dalla medesima data.

Infine sarebbe del tutto immotivata la considerazione indicata dalla Corte territoriale a conferma di tale conclusione, secondo cui il nuovo accordo a-vrebbe comunque apportato al trattamento economico dei medici un miglioramento rispetto al passato.

I ricorrenti concludono pertanto chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso e’ infondato.

La materia oggetto dello stesso e’ stata gia’ esaminata da questa Corte (cfr., ad es. la sentenza 4 maggio 2009 n. 10237), le cui conclusioni, in assenza di convincenti censure nuove, il collegio intende in questa sede confermare.

I ricorrenti sostanzialmente denunciano, come erronea, l’interpretazione data dalla Corte territoriale al contenuto degli accordi resi esecutivi con i decreti presidenziali citati, quanto alla persistenza o meno della voce “indennita’ di rischio e avviamento professionale” – prevista dal primo accordo quale componente della quota fissa del compenso stabilito per i medici convenzionati di medicina generale – oltre la data del 31 dicembre 1998 e fino alla data di entrata in vigore della nuova regolamentazione di tali compensi, operata dal secondo accordo.

Va al riguardo preliminarmente ribadito, in adesione alla giurisprudenza prevalente di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass. S.U. n. 12595/93 e sez. lav. nn. 7615/04, 7454/05, 9721/05, 4412/06, 10467/06, 12906/06, 19511/06, 12109/07, 6200/08), che gli accordi nazionali per l’uniforme trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art 8, comma 1, lett. h) e successive modificazioni e integrazioni, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, ma rappresentano unicamente la fase consensuale di un procedimento complesso che si conclude con un atto avente la forma di decreto presidenziale e il contenuto di atto di normazione secondaria, la cui interpretazione, da condurre pertanto secondo i criteri di cui all’art. 12 preleggi, puo’ essere censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, avanti questa Corte di legittimita’, che ha il potere di procedere alla diretta interpretazione delle relative disposizioni, che conosce d’ufficio (contra, isolata, Cass. n. 4941/03).

Consegue a quanto enunciato la constatazione che le censure di cui al ricorso, le quali investono sostanzialmente e nei termini indicati la interpretazione che la sentenza fornisce sul punto indicato degli accordi resi esecutivi coi D.P.R. del 1996 e del 2000, sono qualificabili come inerenti ad una pretesa violazione di legge, ex at. 360 c.p.c., n. 3.

Come gia’ rilevato dalla sentenza impugnata, emergono dalla lettura dei due decreti presidenziali che rendevano esecutivi i due successivi accordi nazionali per l’uniformita’ di trattamento dei medici esercenti la medicina generale in regime di convenzionamento col S.S.N., i seguenti dati:

– l’art. 18 dell’accordo contenuto nel D.P.R. n. 484 del 1996 dichiara che esso ha durata triennale e scadenza al 31 dicembre 1997, mentre nel corrispondente articolo dell’accordo reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000 la durata triennale e’ fatta scadere al 31 dicembre 2000;

– in ambedue gli accordi (art. 45) il trattamento economico dei medici convenzionati e’ articolato in due quote, una fissa ed una variabile e comprende, quanto alla quota fissa, nel primo accordo l’onorario professionale annuo, l’indennita’ di piena disponibilita’, il compenso aggiuntivo, l’indennita’ forfetaria a compenso del rischio e di avviamento professionale e il concorso spese per l’erogazione delle prestazioni di servizio; e nel secondo accordo l’onorario professionale, il compenso aggiuntivo e il concorso spese per l’erogazione delle prestazioni assistenziali, tutti e tre con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1999.

La quota variabile e’ invece prevista sia a livello nazionale che a quello regionale in relazione ad una serie di circostanze, legate a determinate modalita’ di organizzazione dello studio professionale del medico, all’eventuale esistenza di prestazioni aggiuntive richieste allo stesso o al raggiungimento di determinati risultati oppure alla realizzazione di determinati obiettivi.

Cio’ posto, devesi anzitutto ribadire, alla luce degli artt. 11, 12 e 15 disp. gen., la possibilita’ di derogare, anche in maniera implicita, al principio di irretroattivita’ della legge, salvo il limite delle norme penali o eccezionali (cfr., da ultimo Cass. 29 ottobre 2008 n. 26002 nonche’ la sentenza n. 10237/09, cit.).

In particolare, in caso di successione nel tempo di atti di normazione primaria o secondaria, e’ ipotizzarle una sostituzione retroattiva della nuova disciplina non solo nel caso in cui cio’ sia esplicitamente previsto dalla norma che succede ad altra di pari livello ma anche quando la nuova disciplina regoli retroattivamente l’intera materia o un intero autonomo segmento di materia regolato dalla disciplina anteriore (arg. art. 15 disp. gen).

Una siffatta possibilita’ di deroga esplicita o implicita al principio di irretroattivita’ della legge non e’ peraltro libera, ma incontra, secondo le precisazioni ripetutamente operate dalla Corte costituzionale, sia limiti interni legati alla ragionevolezza della relativa scelta, che limiti esterni, ispirati al rispetto di beni e interessi che ricevono una tutela legale sopraordinata (cfr., al riguardo, anche di recente, Corte Cost. 18 giugno 2007 n. 234).

Nel caso in esame, in una situazione in cui il precedente accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica era scaduto con 31 dicembre 1997 e il successivo era stato reso esecutivo a partire dal 1 novembre 2000 col D.P.R. 270 del 2000, quest’ultimo, ferma la regola della sostituzione, in generale, delle relative norme con l’entrata in vigore del secondo D.P.R., ha ragionevolmente ritenuto di porvi deroga, a tutela del diritto del lavoro generalmente inteso, facendo retroagire la parte dell’accordo relativa al nuovo trattamento economico nella quota fissa (determinata in misura progredente nel tempo) alla data del 1 gennaio 1999.

Una analoga scelta di retroattivita’ non e’ stata viceversa operata con riguardo alle competenze variabili, in quanto prevalentemente legate ad eventi estemporanei, eventuali, sovente considerati in funzione incentivante (e, in tale ottica, con discipline diverse nei due accordi successivi) e pertanto poco ragionevolmente valutabili retroattivamente sulla base di una norma posteriore.

Ma con tale scelta di parziale retroattivita’ deve ritenersi che il secondo complesso di norme, proprio perche’ relativo alla intera quota fissa del trattamento economico, che e’ l’unica certa e non legata a circostanze a ricorrenza meramente eventuale, abbia integralmente sostituito il primo dalla data indicata per la decorrenza del relativo trattamento, in ragione della sopravvenuta incompatibilita’ logica della permanenza, nel nuovo regime retrodatato, di qualche componente della quota fissa precedente.

Sulla razionalita’ in concreto di tale scelta, la sentenza impugnata ha efficacemente contrastato le deduzioni degli appellati, rilevando che il nuovo trattamento e’ comunque migliorativo rispetto al passato, con un accertamento che i ricorrenti censurano solo genericamente come insufficientemente motivato, senza esplicitare i termini del contrario assunto.

Infine, la ritenuta retroattivita’ non appare incidere su interessi tutelati dall’Ordinamento con norme sovraordinate, in particolare, in ragione della uniformita’ delle fonti regolatrici nel tempo del rapporto e comunque nella accertata assenza da parte dei ricorrenti di specifiche deduzioni relative ad eventuali decrementi retributivi conseguenti alle operazioni di conguaglio eseguite in applicazione del trattamento introdotto dal D.P.R. 270 del 2000 e pertanto senza neppure la possibilita’ di ipotizzare la violazione del principio di intangibilita’ di diritti soggettivi acquisiti.

Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso appare infondato e va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla ASL (OMISSIS) di Napoli le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 22,00 per spese ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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