Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17225 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 17/06/2021), n.17225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28764/2014 R.G. proposto da:

R.S. rappresentato e difeso dall’avv. Alessia Cascioli,

con domicilio eletto in Roma, via Farnese, n. 7, presso lo studio

del difensore;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Domenico ROSSI ed Antonio CIAVARELLA

dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio eletto in Roma, via Tempio

di Giove, n. 21, presso i difensori, nei locali della Avvocatura

Capitolina;

– controricorrente –

avverso la sentenza della C.T.R. Lazio sez. 14, n. 3586/14/14

depositata il 29 maggio 2014.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre

2020, dal Consigliere RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

R.S. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma Capitale nei confronti del sig. R.S., per il periodo d’imposta 2004, con il quale era stato richiesto il versamento di un importo complessivo di Euro 1815,29, a seguito di omesso pagamento dell’ICI, in relazione a un terreno edificabile sito in (OMISSIS) posseduto ai 50% (il restante 50% era di proprietà della moglie). Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva l’illegittimità dell’atto impugnato, sostenendo che il terreno edificabile, seppur oggetto, nell’anno 2006 di rivalutazione e frazionamento, avrebbe mantenuto inalterata la sua destinazione pertinenziale all’immobile principale e, di conseguenza, avrebbe conservato l’esenzione dall’ICI.

La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 90/48/13, rigettava il ricorso, sostenendo che il ricorrente non aveva manifestato nella dichiarazione ICI la propria volontà di destinare l’area in oggetto a pertinenza del fabbricato, per cui, correttamente, il Comune aveva proceduto all’accertamento.

Sull’appello del contribuente, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza

impugnata, ritenendo che non potesse essere accolta l’eccezione del contribuente relativa alla pertinenzialità del terreno all’immobile principale, pur in presenza di rivalutazione e frazionamento avvenuto nell’anno 2006.

Infatti, ai fini del calcolo dell’imposta ICI, doveva considerarsi parte integrante dei fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quell’area che ne costituiva pertinenza; ma ciò solo nei caso in cui fosse stata indicata dai contribuente interessato nella dichiarazione ICI iniziale o nella denuncia di variazione annuale.

Nel caso in esame, il contribuente, pur avendone l’obbligo e l’interesse, aveva omesso di indicare, mediante la denuncia di variazione annuale, che il terreno, oggetto dell’avviso di accertamento 2004, costituiva pertinenza del fabbricato. Tale omissione lasciava presumere la volontà lasciare il terreno nella condizione di area fabbricabile. Con la conseguenza che tale terreno doveva essere assoggettato a ICI.

Ricorreva innanzi a questa Corte R.S. che eccepiva:

1) Violazione del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Commissione non aveva preso in considerazione la circostanza che la dichiarazione ICI era stata presentata dai coniugi R.S. ed O.I. nel 1993 (l’immobile era loro pervenuto nel 1987). All’epoca il terreno faceva parte di un’unica particella ((OMISSIS)) nella quale insistevano, come si evinceva dalla documentazione fotografica, sia l’immobile principale che i due box in ferro. La dichiarazione ICI iniziale, presentata nell’anno 1993, aveva riguardato l’intera particella n. (OMISSIS), risultando il terreno privo di una autonoma identificazione catastale e descritto come “bene comune non censibile (corte)” era stato definito anche catastalmente come pertinenza. Peraltro, dal 1993 al 2003 non era stato mai notificato alcun avviso di accertamento ICI relativo all’area pertinenziale o alle unità immobiliari insistenti sulla stessa.

Faceva, altresì, presente che per l’anno 2004 l’esponente non era tenuto a fare alcuna dichiarazione ICI posto che dal 1993 al 2004 non era intervenuta alcuna variazione, dal momento che il frazionamento era avvenuto nel 2006 e non poteva certo esplicare i suoi effetti per l’anno 2004. In base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, secondo cui “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in commercio all’1 gennaio dell’anno di imposizione…”, il frazionamento del terreno era del tutto irrilevante, non potendo applicarsi retroattivamente all’anno 2006.

Sul punto, il Comune di Roma non aveva mosso concrete eccezioni. Richiamava l’orientamento della S.C. secondo cui ai fini ICI non avevano rilevanza la distinta iscrizione in catasto, nè il regime di edificabilità ovvero lo strumento urbanistico, in quanto il discrimine si fondava sulla qualità del bene accessorio e sul criterio fattuale, costituito dalla destinazione concreta ed effettiva della pertinenza al servizio ed ornamento della cosa principale (Cass.15739 dei 2007). II contribuente aveva peraltro, anche con produzione di materiale fotografico, provato la destinazione dei terreno, dalla data del suo acquisto, a servizio dell’immobile principale. Di ciò avevano dato atto, nel giudizio promosso dal coniuge per la medesima annualità, per la residua quota del 50%, le sentenze n. 442/35/14 e 2414/2814 della CTR di Roma.

Si costituiva con controricorso il Comune di Roma che, preliminarmente eccepiva 1) l’inammissibilità del ricorso per violazione del c.d. principio dell’autosufficienza; 2) inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2; 3) inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti del giudizio in cassazione.

Nel merito insisteva nell’affermare che il contribuente non aveva indicato nella dichiarazione ICI il carattere pertinenziale del terreno, per cui l’omessa denuncia doveva essere considerata quale affermazione negativa della volontà di costituire il vincolo pertinenziale.

Diritto

RITENUTO

che:

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dal resistente. Con riferimento alla carenza di autosufficienza, va rilevata la evidente genericità della censura, ove si fa riferimento all’assenza di nor, meglio individuati “elementi in grado di assicurare al ricorso la necessaria autonomia”. Per quanto attiene all’inammissibilità connessa al fatto che il provvedimento impugnato avrebbe deciso le questioni di diritto in modo non conforme alla giurisprudenza (tali da non consentire un mutamento di orientamento della giurisprudenza stessa) la censura non ha pregio. La questione dedotta tende appunto a consentire una diversa interpretazione della questione prospettata e non vi è ragione di ritenere che ciò debba determinare l’inammissibilità del motivo.

Passando all’esame del proposto ricorso, lo stesso deve essere accolto. La sentenza impugnata si è soffermata sulla circostanza che il contribuente, pur avendone l’obbligo, aveva omesso di indicare, mediante la denuncia di variazione annuale, che il terreno, oggetto dell’avviso di accertamento del 2004, avrebbe costituito una pertinenza del fabbricato. Con la conseguenza che, per tale circostanza, doveva essere assoggettato ad ICI.

Ad avviso di questa Corte, non può, infatti, negarsi rilievo al dato temporale, ossia alla circostanza che, per il periodo d’imposta 2004, si faccia riferimento a rivalutazione e frazionamento intervenuti nell’anno 2006 e, quindi, in epoca ampiamente successiva all’anno di imposta per il quale era intervenuto l’accertamento.

E ciò prescindendo dalla circostanza che il giudice di merito non abbia valutato la prova offerta dal contribuente in ordine alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio ed ornamento di un’altra, in applicazione dell’art. 817 c.c., essendosi esclusivamente intrattenuto sulla ricorrenza di una circostanza del tutto irrilevante, ossia sul rilievo dell’assenza della dichiarazione ICI.

In tal senso e sotto altro profilo, non va taciuto come l’interpretazione assunta in sede di merito, appaia del tutto erronea, atteso che, come in più occasioni affermato da questa Corte, ciò che rileva non è la dichiarazione ICI, in quanto il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, che prevede l’obbligo di effettuare la dichiarazione Ici in caso di modificazione degli elementi dichiarati precedentemente, non risulta rilevante.

Infatti, questa Corte (Cass. n. 27573/2018), con orientamento del tutto condivisibile, ha ritenuto che ciò a cui deve farsi riferimento è il criterio oggettivo e fattuale, ossia la destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio ed ornamento di un’altra in applicazione dell’art. 817 c.c. (non essendo prevista una nozione tributaria di pertinenza) e quello soggettivo consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà, senza che rilevi la “graffatura” catastale che ha esclusivo rilievo formale, sicchè anche in tale ipotesi rimane a carico del contribuente l’onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti. (Cass.18470/16).

Tanto giustifica l’accoglimento del ricorso. Le spese dei giudizi di merito sì compensano in considerazione del dispiegarsi delle vicende processuali e quelle di questo giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il Comune resistente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, liquidate in Euro L000, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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