Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17225 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/08/2011), n.17225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31466/2005 proposto da:

L.P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA AMERIGO CAPPONI 16 SC SIN INT 7, presso lo studio

dell’avvocato CERMIGNANI Carlo, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BARONE GUGLIELMO, BARONE GAETANO;

– ricorrente –

contro

C.C. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAVORRANO

12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato DIMARTINO Giuseppe;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 768/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 23.4.1999 A.G., + ALTRI OMESSI convenivano in giudizio, innanzi al pretore di Ragusa, L.P.F., titolare dell’omonima impresa edile, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi costruttivi dell’immobile in (OMISSIS), dallo stesso costruito e successivamente alienato agli attori.

Si costituiva il convenuto eccependo, fra l’altro, ex art. 1669 c.c., l’avvenuta decadenza dalla denuncia dei vizi nonchè la prescrizione dell’azione, atteso che dalla denuncia del 1.7.1996, alla data della notifica della citazione, erano decorsi quasi tre anni.

Con sentenza 29,11.2002 il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda;

condannando il L.P. al pagamento, a titolo risarcitorio per i vizi di costruzione riscontrati, la somma di Euro 19.685,00 oltre interessi legali e rimborso delle spese processuali.

Avverso tale decisione il L.P. proponeva appello cui resistevano gli appellati.

Con sentenza 15.6.2005 la Corte di appello di Catania rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Tale sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione dal L. P., sulla base di due motivi. Resistevano con controricorso tutti i convenuti in grado di appello. I ricorrenti ed i resistenti depositavano memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente lamenta:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 1495 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa valutazione e motivazione, ex art. 116 c.p.c., degli elementi di prova acquisiti su un punto decisivo della controversia, laddove la Corte di merito aveva fatto decorrere il termine annuale di prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni del committente o dei suoi aventi causa, nei confronti dell’appaltatore, anzichè dalla mera denuncia dei vizi, come previsto dall’art. 1669 c.c., comma 2, dal momento della apprezzabile conoscenza dei vizi, momento rilevante per il diverso termine di decadenza stabilito per le denuncia; peraltro, nella specie, l’assoluta identità tra quanto denunciato nel luglio 1996 e quanto dedotto con la citazione dell’aprile del 1996, comportava la decorrenza del termine di prescrizione dalla prima data, non rilevando, inoltre, la seconda successiva denuncia di cui alla missiva del 24.11.1998, recapitata allorchè il preteso diritto risarcitorio si era già prescritto;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; insufficiente valutazione e motivazione, ex art. 116 c.p.c., degli elementi di prova acquisiti su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.p., n. 5;

in particolare, i giudici di appello, in difetto di una specifica deduzione da parte degli attori e della prova sugli stessi gravante, avevano erroneamente rilevato, di ufficio, che la denuncia del luglio 1996 non era accompagnata dalla contezza dei vizi e del nesso eziologico con i danni ed avevano, quindi, fatto decorrere il temine di prescrizione dalla data della racc. 24.11.98, inviata dai controricorrenti dopo che avevano avuto contezza, a mezzo di accertamento tecnico del 23.11.98, della gravità dei vizi e del loro collegamento causale con l’esecuzione dell’opera;

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

Quanto alla prima censura, con corretta e logica motivazione il giudice di appello ha evidenziato in relazione al disposto dell’art. 1495 c.c., che occorre la conoscenza idonea dei vizi ai fini della decorrenza del doppio termine decadenziale e prescrizionale.

Al riguardo la Suprema Corte ha più volte ribadito che il termine di un anno per la denuncia di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale e che il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, ai sensi dell’art. 1667 c.c., comma 3, decorre dalla scoperta dei vizi, da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto adeguata conoscenza degli stessi (Cf. Cass. n. 2460/2008; n. n. 18402/2009), da ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo a seguito del disposto accertamento peritale, come avvenuto nella specie.

Uniformandosi a tali principi la Corte territoriale ha evidenziato che gli appellati, solo dopo la perizia effettuata da un ingegnere da loro incaricato “ebbero contezza della entità e gravità dei vizi e, immediatamente, con raccomandata del 24.11.98, invitarono la ditta L.P. a risarcire i loro danni”.

L’accertamento del momento nel quale detta conoscenza è stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato, peraltro, al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori diritto( Cass. n. 81/2000; n. 10106/92).

E’ del pari infondata la seconda censura, avendo i giudici di appello, valutata la tempestività della denuncia sulla base del tenore della C.T.U espletata in primo grado, non specificatamente contestata dal ricorrente, disattesa l’eccezione dell’appellante L. P. relativa alla prescrizione dell’azione correlata alla prima denunzia dei vizi risalente al 1.7.1996; avendo, invece, ritenuto che la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, decadenziale e prescrizionale, doveva ritenersi conseguita, in assenza di elementi contrari anteriori, (da provarsi dal L. P.), solo all’atto dell’acquisizione degli accertamenti tecnici espletati.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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