Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17225 del 11/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17225 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 337-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
GIULIANI ROSA;
– intimata –

Data pubblicazione: 11/07/2013

avverso la sentenza n. 6422/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 21.12.2010, depositata il 22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO
MATERA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 00337 sez. ML – ud. 23-05-2013
-2-

scritti.

r.g.n. 337/2012 Inps c/Giuliani Rosa
Oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione indennità di disoccupazione;
decadenza

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 maggio
2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

2

“Giuliani Rosa, operaia agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio
l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione dell’indennità
di disoccupazione per l’anno 2000 non calcolato, dall’INPS, ai sensi del D.Lgs.
n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra
quanto spettante e quanto percepito;

3. la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo giudice, accoglieva
la domanda;
4. avverso detta sentenza l’INPS ricorre con tre motivi;
5. la parte intimata non si è costituita;
6. la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 47, terzo comma,del d.p.r.
639/1970 e successive modifiche) e rileva che erroneamente la Corte territoriale
ha ritenuto inapplicabile la regola della decadenza alla richiesta di riliquidazione
di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente
previdenziale;
il motivo è manifestamente infondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo
dalla sentenza di questa Corte n. 7245/2012 che ha confermato quanto già
ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte, con la precedente sentenza n.
12720/2009, affermando il principio di diritto secondo cui: “La decadenza di cui
all’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 – come interpretato dall’art. 6 d.l. 29 marzo
1991 n. 103, convertito, con modificazioni, nella 1. 1° giugno 1991 n. 166 – non
può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta
ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in
sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un
importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto
previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della
normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la
pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria
8.

prescrizione decennale”;
l’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e
l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore che,
da ultimo, con l’art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98,
convertito in legge n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un
ultimo comma, del seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
1

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”,

9. con gli altri due motivi di ricorso l’Istituto ricorrente, lamentando violazione
degli artt. 18,co.18 del d.l. 98/2011 convertito in 1. 111/2011 e degli artt. 44,49 e
53 del CCNL operai agricoli e fiorovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6 comma
4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in legge n.402
del 1996, nonché in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi
10 e 11 legge 297/82, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da
prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la
voce denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per
avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura
di retribuzione differita;
10. i motivi sono manifestamente fondati, alla stregua di quanto deciso da ultimo
dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con
cui si è enunciato il seguente principio: «Confermandosi quanto già ritenuto
dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997
n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di
TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa
dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29
luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione
dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità
rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta
voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è
ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte

n.

dell’autonomia collettiva»;
l’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal
legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art.
1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per
il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo

2

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precisando al quarto comma che: “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d)
si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in
vigore del presente decreto”, depongono, in definitiva, per l’inapplicabilità
dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
citato art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di
prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente
previdenziale;

determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto
comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
12

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il secondo e terzo motivo del ricorso che va pertanto accolto, con la
conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel
merito e rigettarsi la domanda.

13. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha

P. Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda relativa all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma 11 23 maggio 2013

IL PRESIDENTE

definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella
materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

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