Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17224 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F., sia in proprio che nella qualita’ di legale

rappresentante della FARMACIA FERRARA snc di Marianna e Flavia

Ferrara, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15,

presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO ELENA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCHESE PASQUALE, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 429/2005 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata

il 04/11/2005 R.G.N. 305/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.F. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Sciacca, pubblicata il 4 novembre 2005, che ha rigettato l’opposizione contro le ordinanze – ingiunzioni emesse dall’ispettorato del lavoro di Agrigento nei suoi confronti, in qualita’ di rappresentante legale della “Farmacia Ferrara snc di Marianna e Flavia Ferrara”, corrente in Sambuca di Sicilia.

Il ricorso e’ articolato in quattro motivi. L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva. La ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza.

Con il primo motivo si denunzia: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa pronuncia sulla sollevata incompetenza ex art. 38 c.p.c. circa la chiesta riunione di procedimenti ex art. 33, 34 e 40 c.p.c. e circa la sospensione necessaria del procedimento ex art. 295 c.p.c..

Il motivo e’ infondato. Quello prospettato non e’ un vizio di motivazione, ma eventualmente una omissione di pronuncia. Non si riportano i passaggi specifici degli atti in cui le questioni sarebbero state sottoposte al giudice. Peraltro la asserita questione di competenza e’ stata decisa dal giudice motivando sulla manifesta infondatezza della eccezione di illegittimita’ costituzionale posta nei confronti della disciplina della competenza. La richiesta di riunione era stata formulata sostanzialmente senza argomentazione e non necessitava di una decisione esplicita e specifica. La richiesta di sospensione e’ richiamata in violazione del criterio di autosufficienza del ricorso.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn.- 3 e 5 degli artt. 2697 e 2729 c.c., e dell’art. 116 c.p.c. della L. n. 689 del 1981, art. 23. Si sostiene che era stata chiesta la prova con la teste D.P. e che il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile ed influente la testimonianza, ma tuttavia non l’avrebbe ammessa. Si sostiene poi che il Tribunale avrebbe violato il principio per cui le dichiarazioni rese dagli ispettori del lavoro non costituiscono prova ma semplici indizi. Con riferimento ai verbali degli ispettori, la valutazione del giudice e’ conforme alla giurisprudenza di legittimita’, in quanto il Tribunale ha affermato che le dichiarazioni rese dalla contitolare della farmacia, dal dipendente della societa’ e da altra persona, costituiscono non prove in se’, ma solo elementi di prova, da valutare e vagliare alla luce della loro coerenza e credibilita’ intrinseca e dei riscontri con altri elementi di prova. Ha pertanto valutato tali dichiarazioni, nelle loro interconnessioni e in riferimento agli altri elementi di prova, spiegando il perche’ riteneva piu’ convincenti quelle, convergenti, dei primi due e non anche quella della terza. Tale valutazione e’ immune da vizi logici e, per il resto, non valutabile in sede di legittimita’. La motivazione e’ pienamente idonea a giustificare la scelta processuale censurata dalla ricorrente.

Con il terzo motivo si denunzia “vizio della motivazione ed errore su fatto controverso e decisivo”, perche’ il giudice, nel ritenere non fondata l’eccezione di illegittimita’ costituzionale della L. n. 689 del 1981, artt. 22, 22 bis e 35 nella parte in cui attribuiscono al giudice ordinario e non al giudice del lavoro la competenza a decidere sulle cause di opposizione ad ordinanze ingiunzioni in cui sia necessario indagare sulla esistenza o meno del rapporto di lavoro, ha motivato affermando “nel caso in esame l’esistenza del rapporto non e’ neppure contestata”, il che secondo la ricorrente non sarebbe vero perche’ la contestazione e’ proprio sulla non esistenza di rapporto lavorativo in nero nel periodo 11 gennaio 1999 – 19 aprile 1999. Analogamente dicasi – si aggiunge – per l’altra motivazione secondo cui non vi sarebbe questione di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c.. Anche tale questione e’ stata posta e non affrontata.

Con il quarto motivo viene riproposta la questione di legittimita’ costituzionale, per violazione degli artt. 23 (riserva di legge), 24 (diritto di difesa) e 25 (giudice naturale) Cost., della L. n. 689 del 1981, artt. 22, 22 bis e 35 nella parte in cui attribuiscono al giudice ordinario e non al giudice del lavoro la competenza a decidere sulle cause di opposizione ad ordinanze ingiunzioni in cui, pur non discutendosi di omesso o parziale versamento di contributi, sia necessario indagare sulla esistenza o meno del rapporto di lavoro.

I due motivi, da esaminare insieme perche’ connessi, non sono ammissibili poiche’:

– il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) puo’ essere denunciato in Cassazione con riguardo all’accertamento ed alla valutazione dei fatti, operati dal giudice di merito, e non con riguardo ad una questione di legittimita’ costituzionale, che e’ questione di diritto e che questa Corte, ove non la ritenga manifestamente l infondata, puo’ sollevare d’ufficio, quali che siano i difetti formali in cui sia incorso il giudice di merito nella sua argomentazione;

– la distinzione tra controversie di lavoro e altre controversie civili da luogo ad una diversita’ di rito e non ad una questione di competenza (Cass., 10 gennaio 1977, n. 4840; Cass., 9 agosto 2004, n. 15391);

– come nella specie il Tribunale ha osservato con rilievo che assorbe tutti gli altri, sulla sussistenza effettiva del rapporto di lavoro non era possibile decidere con efficacia di giudicato giacche’ nel processo non era parte, ne’ litisconsorte necessario, il prestatore di lavoro;

– cio’ posto, la ricorrente non dice quale pregiudizio al suo diritto di difesa sia derivato dal rito seguito nel caso concreto dal Tribunale, ne’ quale attinenza abbiano al caso di specie i principi della riserva di legge e del giudice naturale.

Il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese poiche’ l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

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