Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17223 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DEA S.A.S. di RIPA ANNAMARIA, (gia’ DEA S.n.c), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE N. 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO

RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BONAMICO FRANCO, DIRUTIGLIANO DIEGO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Societa’ di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1686/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/11/2006 R.G.N. 1541/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’ per delega RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La DEA sas di Ripa Annamaria chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Torino, pubblicata il 16 novembre 2006, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Torino aveva rigettato il suo ricorso nei confronti di INPS, S.C.CI. spa e Uniriscossioni spa.

La domanda aveva per oggetto l’opposizione alla cartella di pagamento di 12.266,74 Euro per omissioni contributive relative al periodo dicembre 2000 – gennaio 2001. La ricorrente sosteneva che era insussistente l’interposizione di manodopera di 9 socie della cooperativa GGM rilevata dall’Ispettorato del lavoro. Il ricorso e’ articolato in quattro motivi. L’INPS si e’ difeso con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Con il primo motivo si denunzia la violazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 E 3. Il quesito e’ il seguente: “vero che ai fini della valutazione della sussistenza della fattispecie di cui alla L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 occorre indagare sulla sussistenza in capo all’appaltatore dell’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’appalto, che ben puo’ anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei prestatori utilizzati nell’appalto nonche’ per l’assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio d’impresa”.

Ma la sentenza, all’esito di una valutazione puntuale ed analitica dei molteplici elementi acquisiti con l’istruttoria, e’ pervenuta alla conclusione che “le reali direttive provenissero dalla DEA e che tale soggetto era il soggetto che gestiva l’attivita’ della GGM”.

Pertanto, pur ammettendo che l’organizzazione dei mezzi possa risolversi nell’esercizio del potere direttivo ed organizzativo, nel caso in esame, secondo la valutazione della Corte sorretta da una motivazione priva di incoerenze logiche, anche questo elemento e’ carente.

Con il secondo motivo si censura la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

Tale fatto viene individuato nella presenza di preposti alla cooperativa impegnati in attivita’ estranee alla Dea.

La motivazione sul punto pero’ non puo’ dirsi mancante poiche’ essa e’ formulata a pag. 16 e 17 della sentenza. Gli argomenti peraltro non possono ritenersi ne’ carenti, ne’ contraddittori.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c., Il quesito e’ “vero che in applicazione dell’art. 2697 c.c., ai fini della valutazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 il materiale probatorio raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice del merito, il quale puo’ valutarne l’importanza, ma non puo’ attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all’opponente l’onere di fornire la prova della insussistenza dei fatti contestatigli”.

Anche questa censura non e’ condivisibile. La sentenza non si basa esclusivamente ed in modo vincolato sulle dichiarazioni rese agli ispettori, ne’ ha operato un ribaltamento dell’onere della prova.

Essa valuta, con la dovuta prudenza, la prova testimoniale svolta in giudizio, nel suo complesso, tenendo anche conto delle rettifiche fatte da alcuni testi alle dichiarazioni rese agli ispettori. Entro le coordinate correttamente tracciate dalla Corte di Torino, la valutazione di tale prova attiene al merito e non al giudizio di legittimita’.

Il quarto motivo denunzia la violazione dell’art. 1180 c.c., con riferimento alla parte della sentenza che ha rigettato la domanda subordinata di riduzione del debito, previa detrazione dei contributi versati all’INPS dai soci della cooperativa. Con il relativo quesito si chiede di verificare “se il pagamento puo’ risultare anche da un soggetto che non sia il datore di lavoro fittizio e senza che in alcun modo rilevi la consapevolezza dell’altruita’ del debito”.

Qualora i contributi previdenziali siano stati versati all’INPS da soci di una cooperativa e successivamente il giudice accerti l’interposizione fittizia della societa’ nel rapporto di lavoro subordinato, in realta’ svolto alle dipendenze di un altro soggetto, il suddetto versamento non estingue l’obbligo contributivo gravante su quest’ultimo. Infatti, questo rapporto obbligatorio e’ diverso, per i soggetti e per la causa, da quello erroneamente ritenuto dai lavoratori, i quali hanno diritto alla ripetizione dell’indebito.

Non e’ percio’ invocabile dal vero datore di lavoro l’art. 1180 c.c., che, disciplinando l’adempimento del terzo, si riferisce ad un unico rapporto di lavoro, estinto da persona diversa dal debitore.

Il ricorso pertanto e’ nel complesso infondato e deve essere rigettato. Le spese sostenute dall’intimato che ha svolto attivita’ difensiva devono essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’INPS, liquidandole in 12,00 Euro, nonche’ 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla spese per gli intimati che non hanno svolto attivita’ difensiva.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

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