Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17223 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 18/08/2020), n.17223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5090-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell’avvocato FABIO

VETRELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ENEA PIGRINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASERTANO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 892/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/02/2014 R.G.N. 7137/2010.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 14 febbraio 2014, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da S.A. avverso la sentenza di primo grado, che aveva revocato, in accoglimento dell’opposizione ad esso di A.S.L. Caserta, il decreto con il quale lo stesso Tribunale di S. Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento, in favore del predetto, medico convenzionato, delle quote mensili per gli assistiti dovutegli dal 1 gennaio 1995 al 31 maggio 1996, sulla base dell’accertamento dell’obbligo di iscrizione della medesima A.S.L. di 114 assistiti con pagamento delle relative spettanze per il periodo dal novembre 1993 al novembre 1994, contenuto nella sentenza del Pretore di Capua n. 213/98 in giudicato;

2. avverso tale sentenza, con atto notificato il 13 febbraio 2015 il medico convenzionato ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva la A.S.L. con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 115 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per erronea negazione del diritto di S.A. all’assegnazione, quale medico pediatra, delle quote assistiti relative ai bambini da zero a sei anni ancora assistiti da medici generici con riferimento al periodo da gennaio 1995 a maggio 1996, nonostante il giudicato formatosi sulla sentenza del Pretore di Capua n. 213/98, che aveva compiuto un tale accertamento per il periodo dal novembre 1993 al novembre 1994, sulla scorta delle note n. 4413 e n. 4414 recanti i conteggi delle somme dovutegli a titolo di indennità (per l’attribuzione di n. 60 e successivamente di n. 55 quote di assistiti, per la mancata revoca delle scelte effettuate in favore dei medici di medicina generale), depositate alle udienze del 1 luglio 1997 e del 19 maggio 1998, in epoca successiva al periodo gennaio 1995 – maggio 1996 (unico motivo);

2. il motivo è infondato;

2.1. il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (Cass. 7 aprile 2009, n. 8379);

2.2. l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è poi impedita dall’autonomia dei periodi: soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l’obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente; non già rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (Cass. 1 luglio 2015, n. 13498; Cass. 3 gennaio 2019, n. 37, entrambe a specifico riguardo del processo tributario in relazione all’autonomia dei periodi d’imposta, con individuazione degli elementi variabili, a titolo d’esempio, nella capacità contributiva, nelle spese deducibili e di quelli costitutivi della fattispecie nelle qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria);

2.3. nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato i suenunciati principi di diritto, non avendo ritenuto la ricorrenza tra i due giudizi (di opposizione a decreti ingiuntivi relativi a diversi periodi temporali, connotati dai suindicati elementi di variabilità) tra le stesse parti, pure in tesi relativi al medesimo rapporto giuridico e uno di essi definito con sentenza passata in giudicato, della comunanza di un punto fondamentale comune ad entrambe le cause: così che l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, precludesse il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche in presenza di finalità del successivo giudizio diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. 12 aprile 2010, n. 8650; Cass. 5 marzo 2013, n. 5478; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269; Cass. 10 maggio 2018, n. 11314). E ciò per avere essa accertato la dipendenza della pretesa del medico ricorrente da una prestazione originata “da un rapporto che si instaura, di volta in volta, per effetto del numero delle scelte tenuto conto delle modificazioni intervenute nel periodo preso in esame” (penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), comportante la necessità di un rinnovato accertamento periodo per periodo;

3. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;

4. il contributo unificato deve essere infine raddoppiato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

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