Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17222 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 22/07/2010), n.17222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., A.C., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato

PELLICANO’ ANTONINO, che le rappresenta e difende, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 428/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 30/05/2006 r.g.n. 1591/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

Udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 marzo 2001 il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, nel condannare l’INPS al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle somme corrispondenti all’adeguamento della indennita’ di disoccupazione percepita nella misura di L. 800 giornaliere, per gli anni da ciascuno indicati, poneva a carico dell’Istituto spese del giudizio, liquidate in complessive L. 304.000, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello dei lavoratori in ordine alla liquidazione delle spese, procedeva ad una nuova determinazione; in particolare, rilevato che la liquidazione di onorari e diritti operata dal primo giudice risultava ictu oculi inferiore ai minimi, affermava che dovevano essere riconosciute le voci tariffarie indicate nelle note spese allegate, ma doveva operare la riduzione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, in considerazione della facile trattazione delle cause e dell’identita’ delle questioni trattate, si’ che i diritti e gli onorari dovevano essere attribuiti in misura inferiore al minino; pertanto, determinava l’importo delle spese, per ciascuna delle cause riunite, oltre che in Euro 5,16 per esborsi, in Euro 73,00 per diritti e di Euro 80,00 per onorari, a prescindere dal valore di ogni causa riunita.

Avverso la sentenza gli assicurati, in epigrafe specificati, propongono ricorso per cassazione deducendo cinque motivi, L’INPS ha depositato procura speciale ai propri difensori, che pero’ non hanno partecipato all’odierna discussione. Memoria dei ricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi tre motivi i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle norme relative alla liquidazione delle spese, in particolare con riferimento all’applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, nonche’ vizi di motivazione. Si assume che illegittimamente la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del richiamato art. 60, trattandosi di norma non piu’ in vigore perche’ sostituita dalla L. n. 794 del 1942, art. 4, che ha previsto il criterio della “facile trattazione” in luogo di quello della “particolare semplicita’” della causa e ha introdotto un preciso limite al potere del giudice di attribuire onorari inferiori al minimo di tariffa stabilendo che la riduzione puo’ essere operata (solo) “fino alla meta’ dei minimi”. Si aggiunge che, in ogni caso, ove si ritenga tuttora in vigore l’art. 60 cit., la sua applicazione da parte della Corte territoriale e’ stata palesemente errata, in quanto la riduzione e’ stata operata senza alcuna motivazione, pure richiesta dalla norma, tale non potendosi considerare la mera enunciazione del criterio legale, e comunque senza tenere conto che le questioni trattate erano “di difficile trattazione”, nonche’ in maniera onnicomprensiva, ossia su tutte le voci indicate in ciascuna nota spese (onorari, diritti e spese vive), laddove la stessa norma conferisce al giudice il potere di riduzione, al di sotto del minimo previsto dalle tabelle professionali, soltanto per la voce relativa agli onorari di avvocato. In ogni caso, secondo i ricorrenti, il giudice d’appello non ha correttamente applicato la medesima norma, da leggersi in correlazione con il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 4, non essendo ravvisabili nel caso di specie i presupposti fissati da tale ultima disposizione per la derogabilita’ della tariffa, cioe’, in particolare, la “manifesta sproporzione” fra l’attivita’ svolta dall’avvocato e gli onorari previsti in tabella e l’acquisizione del parere o della richiesta di parere del Consiglio dell’ordine.

Infine, si rileva un ulteriore profilo di illegittimita’ della decisione della Corte territoriale per avere attribuito a ciascuno degli appellanti – operata la riduzione ai sensi del citato art. 60 – le somme liquidate per diritti, onorari ed esborsi, in maniera forfettaria e globale ed a prescindere dal valore di ogni singola causa riunita, mentre, come si era specificamente dedotto nell’atto di appello, la liquidazione andava effettuata, secondo le rispettive note spese regolarmente allegate, per ciascuna causa.

Con il quarto motivo si lamenta violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 per il mancato rispetto da parte del giudice di primo grado dei minimi tariffari in sede di liquidazione delle spese giudiziali.

Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono altresi’ della parziale compensazione delle spese del giudizio d’appello.

L’esame dei primi tre motivi, riguardanti la liquidazione delle spese di primo grado, rivela la fondatezza di alcuni dei profili evidenziati dai ricorrenti, alla stregua dell’orientamento consolidato espresso da questa Corte in analoghe controversie (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27804 del 2008, e altre successive conformi).

Va premesso che il mancato rispetto dei minimi risulta dalla stessa sentenza impugnata, che proprio a tal fine ha fatto applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 (cfr. Cass. n. 18829 del 2007).

Quest’ultima disposizione, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, non puo’ ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicita’, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della meta’;

tale disposizione, invero, non sostituisce, ma integra, la previsione contenuta nell’art. 60, comma 5, cit., indicando il limite massimo della riduzione degli onorari (cfr., con riguardo al collegamento fra le due disposizioni, Cass. n. 27804 del 2008, cit.). Orbene, l’art. 60 in esame, nel disciplinare la liquidazione degli onorari, stabilisce che quando la causa risulta di facile trattazione il giudice puo’ attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve essere motivata. L’esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte l’affermazione di due principi, ognuno distintamente violato dalla sentenza qui impugnata.

Anzitutto, poiche’ la regola posta dalla disposizione in esame e’ limitativa del diritto della parte al rimborso delle spese processuali sostenute per l’affermazione del proprio diritto (cfr.

art. 24 Cost. e art. 91 c.p.c.), deve ritenersi che la facolta’ di scendere al di sotto dei minimi sia limitata alla sola voce, espressamente menzionata, dell’onorario (cfr., a superamento di un risalente indirizzo, Cass. n. 14070, n, 14311 n. 18829 del 2007). In secondo luogo, il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non puo’, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (cfr. Cass. n. 13478 del 2006, nonche’ le successive sopra citate), ovvero alla mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la identita’ delle questioni (cfr., in particolare, Cass. n. 14311 del 2007). Ne’ potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della disposizione, sopra richiamata, di cui alla L. n. 724 del 1942, art. 4, poiche’ questa, come s’e’ visto, integra la previsione di riduzione degli onorari contenuta nell’art. 60 in esame, e dunque presuppone che tale riduzione sia stata motivata (cfr. Cass. n. 27804 del 2008).

Va aggiunto, poi, che la sentenza impugnata e’ erronea anche per avere proceduto alla liquidazione delle spese – una volta operata la riduzione – in modo forfettario e globale, senza procedere alla necessaria determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite.

In relazione ai profili sopra evidenziati, dunque, la sentenza impugnata merita di essere censurata, restando cosi’ assorbiti il quarto motivo relativo in sostanza alla violazione dei minimi tariffari, e il quinto motivo, riguardante le spese del giudizio d’appello.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati. La decisione impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, che procedera’ a rideterminare le spese del giudizio di primo grado, attenendosi, per quanto concerne l’applicazione dell’art, 60 in esame, al seguente principio di diritto: “Il R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, – disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 -consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell’onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all’aggiunta dell’elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l’identita’ delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non puo’ superare il limite della meta’, ai sensi della L. n. 724 del 1942 cit., art. 4, in caso di riunione di cause, esime il giudice – una volta operata la riduzione – dall’obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite”.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei sensi di cui alla motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’appello di Catanzaro.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

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