Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17221 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6819/2017 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Monti

Parioli n. 48, presso lo studio dell’avvocato Marini Giuseppe,

rappresentato e difeso dagli avvocati De Pasquale Roberto,

Tortoroglio Massimo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco

Dapini n. 8, presso lo studio dell’avvocato Grande Nicoletta,

rappresentata e difesa dall’avvocato Caranzano Roberto, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1604/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Nel giudizio di separazione personale tra D.E. e A.M.L., la Corte di appello di Torino, con la sentenza depositata il 13/9/2016, confermato l’affido condiviso dei figli V. (n. il (OMISSIS)) ed E. (n. il (OMISSIS)) con collocazione presso la madre, ampliò i tempi di permanenza presso il padre durante le vacanze estive e revocò l’assegno di mantenimento previsto per la moglie, rigettando la domanda di D. di riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli, già fissato in Euro 550,00= per ciascuno, oltre adeguamento ISTAT e partecipazione al 50% alle spese straordinarie da corrispondere alla madre.

D. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, corroborato da memoria. A. ha replicato con controricorso; ha depositato quindi memoria con allegata la sentenza di divorzio della Corte di appello di Torino n. 801/2020 depositata il 10/8/2020, che aveva confermato la riduzione, già disposta dal Tribunale (in sede divorzile), dell’assegno per i figli ad Euro 350,00= mensili per ciascuno, sostenendo la mancanza di attualità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di carenza di attualità del ricorso sollevata da A., sul presupposto dell’avvenuta pronuncia della sentenza di divorzio. Va rammentato che, in tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass. n. 21087 del 03/11/2004), con l’effetto che quanto stabilito in sede divorzile è destinato avere ordinariamente decorrenza dalla domanda spiegata in quel giudizio, ma non potrà sortire effetti per l’arco temporale anteriore regolato dalle statuizioni adottate in sede di separazione giudiziale o consensuale e/o delle eventuali modifiche.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione per falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente sostiene che vi dovrebbe essere pari scansione temporale dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore e denuncia la messa in opera di condotte ostruzionistiche da parte della moglie; sollecita anche la collocazione ripartita a settimane alterne.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4, e l’omesso esame di fatti decisivi: la censura riguarda la conferma dell’assegno di mantenimento previsto per i figli.

Sostiene che il proprio reddito si è progressivamente ridotto nel corso degli anni e si duole che l’esborso economico a proprio carico sia stato contenuto esclusivamente mediante l’eliminazione dell’assegno di separazione della moglie. Si duole che sia stato considerato un incremento patrimoniale conseguente al decesso della madre, a suo dire, non provato.

3.1. I motivi vanno tutti respinti.

3.2. Quanto al primo, va rammentato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere (Cass. n. 19323 del 17/09/2020; Cass. n. 9764 del 08/04/2019). Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020).

La decisione impugnata risulta adottata in conformità a questi principi, giacchè ha ricalibrato il diritto di visita del padre, ampliandolo; al contrario, la richiesta di collocazione alternata dei ragazzi non risulta assistita dalla esplicazione del concreto interesse dei minori, considerato che i ragazzi sono oramai grandi, per cui può ragionevolmente presumersi che si stiano avviando a gestire in autonomia il rapporto con i genitori ed a conciliarlo con una vita personale di studio, relazioni ed amicizie in progressivo sviluppo, di cui la censura non si fa alcun carico.

3.3. Il secondo motivo sollecita una rivalutazione del merito in relazione a circostanze di fatto già esaminate dalla Corte torinese che, peraltro, ha evidenziato anche la tardività di molte delle relative deduzioni, formulate da D. nelle conclusionali e repliche, senza che sul punto il ricorrente prenda alcuna posizione con evidenti ricadute anche sulla specificità del motivo.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00=, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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