Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17221 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18004/2013 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7326/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo sugli appelli (principale e incidentale) proposti da P.A. e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, ha rigettato la domanda proposta dalla P. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati in successione con il Ministero in qualità di collaboratore scolastico ed il conseguente risarcimento dei danni. Ha ritenuto la Corte territoriale che nella stipula in questione non potesse ravvisarsi alcun abuso, essendo le tipologie di supplenze sorrette da ragioni oggettive di carattere temporaneo quale la necessità di espletamento del servizio scolastico nei casi di momentanea assenza del titolare (come esplicitato nella parte finale della sentenza si tratta di incarichi riconducibili a supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche di cui della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2);

– che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.A. affidato a tre motivi;

– che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che la P. ha depositato memorie illustrative;

– che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16, dell’art. 2 della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonchè del preambolo (commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lettera b, della clausola 2, punto 1), della clausola 5, punto 1, dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), artt. 10, 11, anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4. Premette che le supplenze disciplinate dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, sono volte a soddisfare esigenze permanenti sia nella ipotesi in cui attengano a vacanze sul cosiddetto organico di diritto, sia qualora si riferiscano a posti disponibili di fatto, atteso che solo i contratti a termine previsti dal comma 3 del richiamato art. 4 presuppongono una ragione effettivamente temporanea e transitoria, essendo per lo più stipulati nei casi di sostituzione di personale assente. Deduce che la normativa speciale, in quanto in insanabile contrasto con le previsioni del D.Lgs. n. 368 del 2001, è stata da quest’ultimo abrogata, in forza della norma di chiusura dettata dall’art. 11 dello stesso decreto. Aggiunge che il sistema del reclutamento del personale a termine della scuola viola la direttiva richiamata in rubrica, perchè consente la reiterazione del contratto a tempo determinato in assenza di ragioni oggettive, non potendosi ritenere tali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e senza porre alcun limite al numero dei rinnovi o alla durata massima dei contratti;

– che con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, anche in relazione al considerando n. 16, dell’art. 2, della Direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonchè del preambolo (commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali), della clausola 1, lettera B) della clausola 2 punto 1, della clausola 5, punto 1, dell’accordo Quadro Ces – Unice – Ceep sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE nonchè al D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), artt. 10, 11. Sostiene che, una volta accertata la illegittimità della reiterazione, dovrebbe essere disposta la trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, in quanto il personale da immettere definitivamente nei ruoli del Ministero viene individuato sulla base della posizione rivestita nelle graduatorie permanenti, utilizzate anche per il conferimento delle supplenze annuali. Nell’ambito scolastico, quindi, alla pronuncia di conversione non risulta ostativo il principio costituzionale del pubblico concorso, giacchè il reclutamento, anche nella sua forma ordinaria, prescinde da quest’ultimo. Aggiunge che la giurisprudenza della Corte di Giustizia è chiara nell’affermare che l’abuso può essere represso e sanzionato anche attraverso una misura diversa dalla conversione, purchè quest’ultima sia effettiva, dissuasiva ed equivalente. Il risarcimento del danno, pertanto, deve essere congruo e deve avere anche una finalità sanzionatoria;

– che con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del diritto comunitario avuto riguardo alla direttiva 1999/70 CE e la violazione dell’obbligo internazionale derivante dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Asserisce che del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, sarebbe in contrasto con la citata direttiva 1999/70/CE;

– che parte ricorrente chiede anche darsi avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, alla procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE, formulata sulla dedotta contrarietà con la clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e della clausola 4 dello stesso accordo quadro, e sull’ipotizzato contrasto 3 del principio di uguaglianza e non discriminazione del diritto UE, del trattamento previsto nel nostro ordinamento rispettivamente per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione, in particolare nel Comparto Scuola;

– che i motivi (da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione) sono infondati ai sensi di quanto previsto dalla decisione di questa Corte n. 22557/2016, ai cui principi occorre uniformarsi;

– in particolare è stato affermato (punto 118.A della citata Cass. n. 22557/2016) che la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

– che è stato anche precisato (punto 119.8) che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 e art. 11 e in applicazione della direttiva 1999/70/CE è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 e art. 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi;

– che è stato rimarcato (punto 120.C) che, ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;

– che è stato, altresì, chiarito (punto 121. D) che nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109 e così anche (punto 122. E) nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali;

– che è stato evidenziato che qualora trattasi (punto 124. G) di ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;

– che è stato osservato che invece (punti 102 e 125. H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

– che va rilevato che nella fattispecie dedotta in giudizio non è configurabile comunque alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto emerge dalla combinata lettura della sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione che si è trattato esclusivamente di assunzioni a termine su posti di organico di fatto;

– che la parte ricorrente, d’altra parte, non ha mai dedotto nè allegato – se non con apodittica e generica affermazione – che vi sia stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio; neppure ha allegato circostanze concrete (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra) che consentissero di ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto disponibili;

– che nella citata decisione è stata altresì disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale per le ragioni illustrate ai punti da n. 105 a n. 116 che qui integralmente si richiamano;

– che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

– che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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