Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17221 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 11/08/2011), n.17221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30493/2005 proposto da:

L.P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato D’ALESSIO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FIACCAVENTO Mario;

– ricorrente –

contro

A.S. (OMISSIS), Z.A.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 980/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.P.G., con atto di citazione del 25 ottobre 1999, conveniva, in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa, i coniugi S.A. e Z.A., chiedendo che venisse risolto il contratto preliminare, stipulato il 24 luglio 1998, con il quale L.P. aveva promesso di vendere ai convenuti una villetta unifamiliare con annesso terreno di mq 800, sito in territorio di (OMISSIS), per inadempimento dei promissari acquirenti. Chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti pari a L. 71.586.000.

Si costituivano i coniugi A. – Z., che contestavano la domanda attrice, chiedendone il rigetto perchè del tutto infondata.

Con altro atto di citazione del 27 dicembre 1999, L.P. G. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Siracusa (sezione staccata di Avola) per la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice unico della predetta sezione distaccata, il 26 novembre 1999 su istanza dei coniugi A. e Z., con il quale gli veniva intimato di restituire ai predetti coniugi la somma di L. 78.000.000 per i vari acconti versati sul prezzo della i promessa vendita di cui si è detto in precedenza. Con tale opposizione L.P. chiedeva, non solo la revoca del decreto, ma anche la compensazione tra il credito da risarcimento danni e il debito da restituzione prezzo.

In questo secondo giudizio si costituivano i coniugi A. – Z., i quali chiedevano il rigetto dell’opposizione perchè infondata.

Entrambi i giudizi venivano riunitile il Tribunale di Siracusa, sez. staccata di Avola, con sentenza n. 18 del 2002 rigettava sia la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita sia l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal predetto L.P..

Proponeva appello L.P.G., censurando con diversi motivi la sentenza del Tribunale, e ribadendo la propria richiesta di risoluzione del contratto preliminare per inottemperanza dei promittenti acquirenti, alla diffida ad adempiere, o, comunque, per grave inadempimento dei medesimi alle obbligazioni assunte.

Si costituivano i coniugi A. e Z., i quali contestavano la fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell’appello e chiedevano il rigetto dello stesso.

La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 980 del 2004 rigettava l’appello. A sostegno di questa decisione, la Corte catanese osservava: a) che la data ultima per la stipula del contratto definitivo di vendita era stato prorogata al 30 marzo 1999 e tale termine integrava, per volontà contrattuale delle parti, gli estremi di un termine essenziale b) che allo scadere del termine del 30 marzo 1999 il contratto preliminare si era risolto di diritto; c) che alla risoluzione di diritto del contratto consegue correttamente la restituzione da parte del promittente venditore degli acconti ricevuti sul prezzo di vendita e della somma costituente caparra confirmatoria; d) che la caparra confirmatoria i andava restituita considerato che entrambe le parti in causa dovevano considerarsi inadempienti, e non era consentito ritenere che solo il L.P. fosse il contraente non inadempiente.

La cassazione della sentenza n. 980 del 2004 della Corte di Appello di Catania è stata chiesta da L.P.G. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. I coniugi A. e Z. non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo L.P.G. lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1456 e 1457 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa ed insufficiente motivazione: art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Avrebbe errato la Corte di appello di Catania, secondo il ricorrente, nell’aver qualificato come essenziale il termine contrattuale di adempimento. La Corte territoriale avrebbe valorizzato: a) la terminologia utilizzata, b) l’irrilevanza della concordata facoltà di proroga; ma non avrebbe considerato:

a) che il carattere essenziale del termine non può desumersi da formule di stile quale è quella riportata dal contratto preliminare laddove si afferma “entro e non oltre” b) che la facoltà concordata di proroga del termine di adempimento costituisce un importante elemento presuntivo rivelatore della natura meramente ordinatoria del termine stesso, cioè, tale da escludere che l’adempimento tardivo sia privo di interesse per il creditore.

1.1.- Questa censura ha ragione di essere perchè la sentenza impugnata non chiarisce in modo adeguato e convincente le ragioni poste a fondamento della decisione adottata. In particolare, la Corte territoriale ha finito con raffermare l’essenzialità del termine per la stipula del contratto definitivo, senza però tener conto della “comune intenzione delle parti”, così, come ricostruibile in ragione, non solo delle espressioni usate nel contratto preliminare, ma, anche del comportamento delle parti successivo alla stipulazione di quel contratto.

a) Vero è che il patto, con il quale i contraenti qualificano “essenziale” un termine non abbisogna nè di forma speciale, nè di una formula sacramentale, tuttavia, l’essenzialità del termine non si presume ed esso, proprio per le conseguenze che comporta sul piano operativo, deve essere individuato in modo preciso. Proprio per questo l’essenzialità del termine non può essere desunto dalle sole espressioni (linguistiche) usate dalle parti e ancor meno da clausole che hanno un significato ampio e generico qual è la clausola “tutti i termini del presente contratto (del contratto preliminare) sono da ritenersi essenziali”, e la clausola “entro e non oltre”. In verità, quelle clausole possono indicare quanto si afferma (cioè l’essenzialità del termine) solo nell’ipotesi in cui siano confermate dal comportamento delle parti, anche successivo, alla stipulazione del contratto cui ci si riferisce.

1.2.- A ben vedere, la Corte territoriale ha ritenuto che entrambi i termini stabiliti dalle parti per la stipula del contratto definitivo di vendita, quello di cui al contratto preliminare che risponde al 30 gennaio 1999, e quello stabilito successivamente, di comune accordo, in sostituzione del precedente, che risponde alla data del 30 marzo 1999, integrassero, entrambi, gli estremi di un termine essenziale.

Secondo la Corte territoriale, l’essenzialità del primo termine era stata espressamente convenuta dalle parti, considerato che le esse dichiaravano che tutti i termini indicati nel preliminare dovevano ritenersi termini essenziali. L’essenzialità del secondo termine discendeva, invece, dalla letteralità della clausola “entro e non oltre” il 30 marzo 1999.

a) Epperò, la Corte territoriale non ha valutato l’interazione tra le clausole del contratto preliminare, perchè le parti, pur dichiarando che tutti i termini indicati nel preliminare dovevano ritenersi essenziali, hanno previsto anche e contemporaneamente la facoltà delle stesse parti, di comune accordo, di rinnovare il contenuto del contratto. Era opportuno, dunque, accertare, tenendo conto del comportamento complessivo delle parti anche successivo alla stipula del preliminare, se la seconda clausola relativa alla facoltà di modificare il contenuto del contratto non avesse privato del carattere dell’essenzialità il termine indicato per la stipula del contratto definitivo. Se, insomma il comportamento successivo delle parti non avesse chiarito che le stesse parti con quella espressione avevano inteso semplicemente confermare che il contratto ha forza di legge; ma non anche che il termine di stipula del contatto definitivo fosse essenziale, cioè, che lo scadere del termine indicato avrebbe, definitivamente, compromesso di soddisfare l’utilità economica che il contratto definitivo di vendita avrebbe assicurato ad una o ad entrambi le parti.

b) La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il comportamento del promittente venditore, (attuale ricorrente), evidenziato dalla stessa, e successivo alla stipula del contratto preliminare che, sembra, deponga per la non essenzialità del termine. La diffida ad adempiere del promettente venditore, del 13 luglio 1999, cui fa riferimento la stessa Corte territoriale, infatti evidenzia, quale che sia la valenza che si vuole attribuire a quell’atto di diffida, che il promittente venditore non riteneva essenziale nessuno dei termini stabiliti per la stipula del contratto definitivo. Anzi il suo comportamento era nel senso che avrebbe potuto ottenere la stessa utilità riconducibile alla stipula del contratto definitivo, anche successivamente allo scadere del termine indicato.

c) A ben vedere, la fissazione di un nuovo termine di per sè, senza ulteriori elementi, evidenzia la specifica intenzione di entrambe le parti di non ritenere essenziale il termine che hanno modificato. La non essenzialità del termine sarebbe riconducibile, pertanto, anche alla volontà dei promissori acquirenti perchè la rideterminazione del nuovo termine starebbe a dimostrare che il soddisfacimento del loro interesse (stipulare il contratto definitivo di i compravendita) non era venuto meno con lo scadere del termine e, ancor di più, che quel loro interesse, nonostante lo scadere del termine, poteva (e doveva) essere soddisfatto. Non solo, ma il comportamento dei promissarii acquirenti emerso in giudizio, presenta aspetti che, non sembra siano stati valutati dalla Corte territoriale, in tutte le loro implicazioni. Così appare opportuno rileggere, contestualizzandolo, il comportamento dei promissori acquirenti in ordine alla richiesta di restituzione di quanto versato, quale acconto sul prezzo definitivo, considerato che quella richiesta risale a diversi, mesi dopo lo scadere del termine e alcuni mesi dopo la diffida ad adempiere, e, comunque, dopo la domanda giudiziale con la quale L.P. chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dei promissari acquirenti. Così come era opportuno cogliere le implicazioni, in ordine alla essenzialità o non del termine, riconducibili alla raccomandata del 17 giugno 1999 dei promissari acquirenti, laddove gli stessi dichiaravano di essere disponibili a trattare la rideterminazione e l’adeguamento delle condizioni del compromesso oggetto del giudizio.

1.3.- Inoltre, gli elementi, che secondo la Corte territoriale starebbero ad indicare l’essenzialità del nuovo termine concordato, quello del 30 marzo 1999, cioè: a) l’indicazione “entro e non oltre” riferita alla nuova data : concordata dalle parti per la stipula del definitivo (entro e non oltre il 30 marzo 1999) e b) l’affermazione di L.P. riportata nella missiva del 20 maggio 1999, che la data di stipula era definitivamente scaduta il 30 marzo 1999, non sono di per sè sufficienti ad acclarare il fine indicato, nè a rendere una motivazione sufficientemente chiara e univoca.

a) La letteralità della clausola non è sufficiente, invero, ad acclarare l’essenzialità del termine. Come ha affermato questa Corte in altra occasione il carattere essenziale del termine non può desumersi dalla mera locuzione di stile “entro e non oltre” che lo abbia accompagnato, perchè tale indicazione vale di per sè soltanto a fissare una data e non è significativa della improrogabilità di detto termine, la quale va accertata, invece, anche alla stregua di specifiche ed inequivoche espressioni dell’oggetto del contratto, la cui utilità economica perseguita dalle parti andrebbe perduta a causa dell’inutile decorso del termine pattuito (Cass. 28 ottobre 2004 n. 20867, Cass. 18 giugno 1999 n. 6086, Cass. 17 aprile 2002 n. 5509, Cass. 27 ottobre 2003 n. 16096).

b) L’affermazione di L.P. considerata in ragione del comportamento complessivo dello stesso, (si consideri pure la successiva diffida ad adempiere), ha più il senso di una precisazione che il voler qualificare un termine che per i propri interessi non è stato mai essenziale. Per altro, la sentenza impugnata, pur precisando che la diffida ad adempiere era stata posta in essere dopo lo scadere del termine di cui si dice, non chiarisce se il promittente venditore abbia in modo costante espresso prima della scadenza del primo termine e/o prima della scadenza del secondo termine la propria disponibilità ad adempiere, anche nella considerazione che la diffida ad adempiere cui fa riferimento la Corte territoriale indica un promettente venditore che, nonostante il termine fissato per la stipula dell’atto definitivo, fosse scaduto, ha manifestato l’intento di adempiere.

c) anche il comportamento dei promissari acquirenti sembra deponesse per la non essenzialità di questo ulteriore termine per quelle stesse ragioni di cui si è, già detto.

1.4- Insomma, la Corte territoriale ha omesso – epperò non avrebbe dovuto omettere – di considerare il comportamento di entrambe le parti, nella loro interlocuzione, e, soprattutto, ha omesso di ricostruire la loro comune intenzione nel senso che la ricostruzione della comune intenzione delle parti (così come vuole l’art. 1362 cod. civ., laddove, nel disciplinare l’interpretazione del contratto, specifica che per ricostruire la comune intenzione della parti bisogna tener conto, non solo del senso letterale delle parole, ma anche del comportamento complessivo, anteriore e successivo alla stipula del contratto) avrebbe richiesto di valutare il senso e la valenza del primo termine, anche alla luce della fissazione del nuovo termine, considerato che il preliminare non conteneva una chiara ed esplicita affermazione dell’essenzialità del termine, ma si limitava ad affermare in modo generico che tutti i termini del contratto preliminare, e non solo il termine relativo alla stipula del contratto definitivo, dovevano considerarsi essenziali. Tuttavia, quella essenzialità veniva mitigata dalla previsione della facoltà delle parti a rinnovare, di comune accordo, il contenuto del contratto e dunque anche il termine per la stipula del contratto definitivo. Sicchè, senza l’accertamento di ulteriori elementi, l’essenzialità del termine per la stipula del contratto definitivo diventava imprecisa e non identificabile con certezza.

2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsai applicazione di norme di diritto: artt. 1453 e 1457 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Erroneamente, secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Catania avrebbe statuito che la decorrenza del termine per la stipula andava imputata ad entrambe le parti, con la conseguenza che l’inadempimento era riconducibile ad entrambi i contraenti. Specifica il ricorrente, che nella fattispecie in esame non può ritenersi sussistente alcun inadempimento da parte del promittente venditore (attuale ricorrente, sig. L.P.) per la decisiva considerazione che la prestazione dedotta in contratto a carico di L.P. era esigibile esclusivamente in sede di rogito, considerato che l’obbligazione nascente a carico del promittente venditore è semplicemente quella di prestare il consenso in sede di stipula del contratto definitivo. D’altra parte, ritiene il ricorrente, la volontà di adempimento da parte del promittente venditore non deve rivestire necessariamente forme particolari essendo sufficiente che manifesti il suo serio proposito di stipulare il contratto definitivo di vendita. Lo stesso invito formale avanti il Notaio costituisce solamente uno dei tanti modi possibili di manifestazione della seria volontà di adempiere. Nel caso in esame, il comportamento anteatto tenuto dal sig. L.P. (promittente venditore) e la documentazione versata in atti conclamerebbe, secondo sempre il ricorrente, indiscutibilmente la seria, costante e ferma intenzione da parte dello stesso promittente venditore di procedere alla stipula dell’atto pubblico di trasferimento.

2.1.- Anche questa censura merita di essere accolta per le ragioni di cui si dirà.

2.2.- Intanto, in questa sede appare opportuno evidenziare che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui entrambi le parti dovevano essere considerati inadempienti, dato che la decorrenza del termine essenziale della stipula doveva essere imputata ad entrambi le parti contrattuali, trova giustificazione in se stessa, e non, come avrebbe dovuto essere nei comportamenti mantenuti dalle parti così come evidenziati dalla documentazione versata in atti. La Corte territoriale, in verità, non chiarisce se le parti abbiano compiuto atti o mantenuto comportamenti coerenti con il loro specifico obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita.

2.3.- In verità, ove le parti avessero, entrambi, perduto interesse alla stipula dell’atto definitivo avrebbero potuto risolvere il contratto preliminare per mutuo dissenso, nonostante questo avrebbe richiesto la forma scritta. Se ciò non è avvenuto significa che una delle due parti era disponibile ed aveva interesse a stipulare il contratto definitivo di compravendita. La Corte territoriale, dunque, anche per questa considerazione, avrebbe dovuto accertare se una delle due parti aveva posto in essere comportamenti che, comunque, manifestavano una chiara intenzione di stipulare il contratto definitivo e considerare questa parte non inadempiente.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1453, 1454, 1458 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Motivazione contraddittoria ed insufficiente, art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte di Appello di Catania avrebbe motivato in maniera del tutto carente, secondo il ricorrente, anche in punto di giudizio di comparazione in i ordine al comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto. Secondo il ricorrente, ove, come nel caso in esame, una parte giustifica il proprio inadempimento con l’inadempimento dell’altra parte, il giudice dovrebbe procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti al fine di stabilire se l’inadempimento o la prospettiva di inadempimento di una parte giustifica il rifiuto di esecuzione della prestazione dovuta dall’altra. Lo scopo ultimo di, tale valutazione comparativa unitaria sarebbe quello di stabilire la sussistenza dell’inadempimento determinante. Ove la Corte territoriale – sostiene il ricorrente – avesse effettuato una valutazione comparativa, avrebbe escluso qualsiasi inadempimento a carico del promittente venditore.

3.1.- Anche questo motivo che in parte rimane assorbito dagli altri due motivi precedenti, appare fondato, in quanto, essendo mancata qualsiasi i motivazione in ordine all’inadempimento dell’uno e dell’altro contraente, la sentenza è altresì priva di supporto motivazionale in punto di valutazione, comparativa dei reciproci dedotti inadempimenti imposta dall’art. 1453 c.c.. In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra Corte di Appello che dovrà compiere i suindicati accertamenti, attenendosi ai principi sopra enunciati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Messina, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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