Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17220 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 22/07/2010), n.17220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COSTRUZIONI SANTESE S.N.C., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso

lo studio dell’avvocato DI GIACOMO GAETANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALIMBENE AGOSTINO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 344/2006 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 24/01/2006 r.g.n. 980/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 12.7.2005 – 24.1.2006 la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Salerno il 27.6.1995, condannava la societa’ Santese Costruzioni snc al pagamento in favore dell’INPS della somma di L. 17.026.000 oltre accessori e somme aggiuntive, a titolo di contributi omessi con recupero di sgravi indebitamente percepiti.

Osservava la corte territoriale che, in esito all’istruttoria, era emerso che la societa’ appellata aveva presentato domanda di regolarizzazione contributiva solo con riferimento ai contributi omessi (pari a L. 2.066.000), mentre nessuna prova risultava che la stessa avesse regolarizzato anche gli sgravi indebitamente operati (per L. 17.026.000).

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la societa’ Santese Costruzioni con un unico motivo.

Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la societa’ ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 105 del 1995, nonche’ vizio di motivazione.

Osserva, al riguardo, che il giudice di appello aveva formato il proprio convincimento senza prendere in considerazione le risultanze istruttorie, ed, in particolare, il secondo condono del 30.5.1995, che richiamava la “revoca degli sgravi fiscali”, e con il quale si erano sanate tutte le violazioni contestate. Il ricorso e’ infondato.

Per come si e’ esposto in narrativa, la corte territoriale ha accertato che, in esito al giudizio, era rimasta esclusa la prova che la societa’ ricorrente avesse regolarizzato anche gli sgravi indebitamente operati, sicche’, a fronte di tale accertamento, la stessa avrebbe dovuto documentare in seno al ricorso, per come imposto dalla regola della sua necessaria autosufficienza, gli asseriti contrastanti esiti dell’istruttoria, ed in particolare il difforme contento della domanda di regolarizzazione contributiva del 30.5.1995.

Dovendosi rammentare, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, che la parte che denuncia, in sede di legittimita’, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisivita’ dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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