Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17220 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 11/08/2011), n.17220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31322/2005 proposto da:

P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio

dell’avvocato CASANOVA Stefania, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PESCIAROLI PIETRO;

– ricorrente –

contro

C.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. ARBIB PASCUCCI 64, presso lo studio

dell’avvocato ULERI TIZLANA, rappresentato e difeso dall’avvocato

TRASARTI Giuseppe;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4550/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositala il 21/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Casanova Stefania difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento dei ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24/9/1992 C.E. esponeva di essere promittente venditore di un lotto di terreno edificabile in Comune di Capodimonte di Viterbo e lamentando l’inadempienza del promissario acquirente P.A., chiedeva risolversi il preliminare con ritenzione della somma versata in conto prezzo da controparte, oltre al risarcimento danni.

Il P. resisteva opponendo l’inadempimento di parte attrice e in via riconvenzionale chiedeva sentenza dichiarativa del trasferimento del bene con riduzione del prezzo da rapportarsi alla cubatura effettivamente realizzabile, inferiore a quella promessa; in subordine, ove non riconosciuta l’efficacia traslativa della pattuizione chiedeva sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, previa riduzione dei prezzo rapportata alla minori volumetria realizzabile.

Con sentenza del 29/5/2000 il Tribunale di Viterbo dichiarava la assoluta indeterminatezza e la non determinabilità dell’oggetto del contratto, che dichiarava risolto disponendo la restituzione dell’acconto versato dal P..

Il P. proponeva appello al quale resisteva il C. che proponeva appello incidentale. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 29/4/2004 rigettava l’appello del P. e l’appello incidentale del C. rilevando:

– che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che la mancata indicazione dei dati catastali del terreno oggetto della vendita e dei suoi confini non ne consentisse l’identificazione, non essendo sufficiente l’unico elemento rappresentato dall’indicazione della volumetria edificabile;

– che a tale determinante carenza negoziale non poteva porsi rimedio con le indicazioni del Comune, soggetto estraneo al contratto e privo di poteri di interpretazione e integrazione del testo contrattuale;

che non poteva neppure interpretarsi la volontà negoziale in quanto rimasta inespressa;

– che, infatti, per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la volontà delle parti deve rivestire la forma scritta per tutti gli elementi essenziali , così che la determinabilità dell’oggetto deve risultare dallo stesso atto scritto e non aliunde, rendendosi pertanto inapplicabile il criterio del comportamento complessivo dei contraenti.

Il P. propone ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo nel quale sono cumulativamente dedotti vizi di motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di legge.

Resiste con controricorso C.E.; il Prosperino ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 n. 3, 1346, 1418, 1361, 1363, 1367 c.c., e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

li ricorrente premette in fatto che nel contratto oggetto del contendere si stabiliva: “io sottoscritto C.E. vendo a P.A. il lotto confinante a lui stesso di mc. 1700 al prezzo di L. 140.000.000 di cui L. 35.000.000 come acconto. Il saldo alla stipula dell’atto notarile da fare entro il 15/4/1992. Il possesso avverrà all’atto notarile, Mi impegno a firmare il progetto prima dell’atto.” Ciò premesso il ricorrente afferma:

a) che l’oggetto del contratto era determinato o de terminabile e, quindi, sussistevano i requisiti dell’art. 1325 c.c., n. 3 e art. 1346 c.c.; le parti per individuare il terreno compravenduto si erano riferite alle rispettive proprietà ben presenti nella propria sfera di conoscenza;

b; che le parti, conoscendo i propri diritti dominicali, si erano determinate al trasferimento dell’immobile nella piena consapevolezza di ciò che trasferivano;

ci che non è stato tenuto in considerazione il comportamento complessivo dei contraenti;

di che l’oggetto del contratto risultava dalla coordinata interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre;

c) che non era stato applicato il principio di cui all’art. 1367 c.c., per il quale, nei casi dubbi deve essere privilegiata l’interpretazione che consenta la conservazione del contratto.

2. Occorre premettere che l’oggetto, quale elemento essenziale della vendita, non è solo quello diretto, costituito dal diritto che viene trasferito, ma anche quello mediato, costituito dalla cosa su cui cade tale diritto, sicchè, ai fini del requisito della determinatezza o determinabilita dell’oggetto, è necessaria l’indicazione precisa, sia del diritto, sia della cosa, o dei criteri di identificazione della stessa.

In ordine al requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto questa Corte ha più volte ribadito il principio (che qui viene riaffermato) secondo il quale per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l’oggetto di esso deve essere almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall’atto stesso e non aliunde con la conseguenza che, in questi casi, per la determinazione dell’oggetto non può applicarsi il capoverso dell’art. 1362 cod. civ. (secondo cui l’intenzione dei contraenti può esser desumibile anche dal loro comportamento complessivo, posteriore alla conclusione del contratto), nè l’art. 1371 cod. civ., norma di chiusura rispetto alle predette norme (v. ex plurimis, Cass. 21/6/1999 n. 6214; Cass. 4/6/2002 n. 8080; Cass. 30/6/2008 n. 17906).

Tale conclusione discende non solo dal principio della irrilevanza delle condizioni soggettive dei contraenti non manifestate verso l’esterno (il codice civile, infatti, in materia di manifestazione della volontà negoziale, non ha recepito la c.d. teoria della volontà), ma, altresì, dalla regola che impone il predetto requisito formale e che si estende a tutte le pattuizioni delle parti ed a tutti gli elementi del contratto.

3. Sulla base degli esposti e consolidati principi risulta di tutta evidenza la radicale irrilevanza e infondatezza degli argomenti di cui ai precedenti punti a), b) e c), che muovono dall’erroneo presupposto per il quale il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto avrebbe una valenza puramente soggettiva, sostanziandosi nella mera consapevolezza dei contraenti in ordine all’individuazione del bene materiale oggetto del negozio.

L’argomento di cui al punto d) (mancata applicazione del criterio ermeneutico per il quale le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre) si risolve in una mera affermazione priva di sostanza: non si indicano le clausole che dovrebbero reciprocamente integrarsi e, d’altra parte, non sembra neppure che esistano altre clausole, posto che il testo contrattuale per come trascritto dal ricorrente si compone di una sola pattuizione per la quale si vende un lotto del quale non si conoscono l’ubicazione, la superficie, i confini (salvo uno per via de riferimento al confinante P.) e i dati identificativi catastali.

L’argomento di cui al punto e) non è pertinente al caso concreto, considerato che non v’è un dubbio sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, ma, ai contrario, la certezza che l’oggetto è radicalmente indeterminato e non determinabile ex actis.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei sovra esposti principi e ha congruamente motivato in merito alla indeterminatezza e non determinabilità dell’oggetto del contratto perchè l’immobile non era identificato nè con i dati costatali nè con i confini.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente P. A. a pagare al controricorrente C.E. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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