Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1722 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1722 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 7226-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FLORIO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO
LOMBARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO ROMANELLO POMES;

controricorrente

avverso la sentenza n. 132/2010 della COMM.TRIB.REGJ”
e’ 44fitt
de—elt,tt, depositata il 14/12/2010;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

VITTORIO SCARLINI.

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza del 2
novembre 2010, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la
decisione della locale Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il
ricorso di Nicola Florio contro l’avviso di diniego del rimborso di euro 7.528,14
che gli erano stati trattenuti dalla Cassa di previdenza del personale degli istituti
bancari, a titolo di Irpef, sui rendimenti delle somme che lo stesso aveva versato

Entrambi i giudici del merito avevano ritenuta fondata la pretesa del
contribuente deducendo la legittimità del rimborso dal fatto che l’ente
previdenziale aveva già versato sulle medesime somme, a cadenza annuale, le
relative imposte.
2 – Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso e
Nicola Florio ha depositato controricorso.
2 – 1 – Il ricorso dell’Agenzia delle entrate articola due motivi.
Premette che il contribuente, ed i giudici del merito, avevano confuso la
tassazione gravante sui rendimenti del capitale maturati durante la gestione
delle somme versate dagli iscritti alla Cassa di previdenza, con la tassazione del
capitale e degli interessi liquidati agli iscritti al momento della cessazione del
rapporto di lavoro.
2 – 1 – 1 – Nel primo motivo lamenta la violazione di legge nella quale era
incorsa la Commissione quando aveva affermato che, alle somme versate dalla
Cassa al proprio iscritto a titolo di previdenza integrativa, fosse applicabile la
risalente normativa mentre, al contrario, doveva farsi riferimento a quella
vigente al momento della sua corresponsione.
E tale normativa, come affermato dalla Cassazione, con la sentenza n.
22794 del 2010, aveva superato la previgente disciplina dovendosi pertanto
sottoporre l’intera somma percepita, a titolo di capitale e di interessi, al regime
della tassazione separata.
2 – 1 – 2 – Nel secondo, subordinato, motivo denuncia la violazione di legge
qualora si dovesse ritenere applicabile la normativa vigente al momento del
versamento dei contributi poichè anche tale normativa non esenterebbe da
tassazione la somma versata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
2 – 2 – Nel proprio controricorso il contribuente sostiene l’infondatezza delle
argomentazioni spese nel proprio ricorso dall’Agenzia delle entrate lamentando
innanzitutto la disparità di trattamento con altri casi in cui l’Agenzia aveva deciso
di non coltivare le sue pretese.

1

alla Cassa, nel corso degli anni di servizio, come previdenza integrativa.

La normativa precedente (anteriore alla legge 08/08/1995 n. 335, che
doveva applicarsi nel caso di specie essendosi il Florio iscritto alla Cassa in data
antecedente) – in tema di tassazione di somme percepite a titolo di previdenza
integrativa – aveva previsto che, sull’importo corrispondente ai contributi versati,
dovesse applicarsi l’aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto, mentre
sul rendimento conseguente all’investimento di tali somme, nulla fosse dovuto in
quanto la tassazione era già stata assolta con la ritenuta applicata alla Casa al
momento del pagamento del rendimento.

solo per le prestazioni che sarebbero maturate a partire dal 2001. Da quel
momento l’intera somma, senza più distinzione fra capitale e rendita, era
soggetta a tassazione separata. Nel contempo però la nuova normativa aveva
confermato il sistema “binario”, laddove aveva disposto che alle prestazioni
maturate in epoca antecedente si applicava la vecchia normativa.
La giurisprudenza della Cassazione, in tema di imposizione sulle somme
percepite a titolo di previdenza integrativa, aveva confermato tale
interpretazione (da ultimo Sezioni unite n. 13642/2011).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso promosso dall’Agenzia delle entrate è fondato.
1 – Come hanno ricordato gli ultimi arresti di questa Sezione Quinta (si veda
in particolare la sentenza n. 21423 del 08/06/2017) la questione delle imposte
gravanti sulle somme corrisposte, alla cessazione del rapporto lavorativo, a titolo
di previdenza integrativa, è stata risolta dalle Sezioni unite con la sentenza n.
13642 del 22/06/2011, che ha affermato i seguenti principi: «in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a
capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette
al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31
dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di
cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per
quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme
provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50
%, prevista dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi
maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di

2

Con il d.lgs. n. 47/2000 si era affermato che il nuovo regime sarebbe valso

tassazione separata di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e
art. 17».
2 – La Commissione regionale aveva, invece, erroneamente ritenuto che
nessuna aliquota andasse applicata ai rendimenti dei contributi versati perchè
già versata negli anni dall’istituto previdenziale.
La sentenza va pertanto cassata ed il giudice del rinvio dovrà valutare
l’impugnato diniego di rimborso alla luce dei principi di diritto fissati dalla
ricordata pronuncia delle Sezioni unite, tenendo conto dei diversi regime di

legge 26/09/1985 n. 482 (citato dalle Sezioni unite) obbligava le imprese di
assicurazioni ad operare la ritenuta fiscale prevista sulle somme da versare
all’assicurato, alla cessazione del rapporto di lavoro, anche a titolo di rendimento
sul capitale versato. Come, del resto, era avvenuto nel caso di specie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia
anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2017.

tassazione, incombenti comunque sul beneficiario. Tanto è vero che l’art. 6 della

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