Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1722 del 23/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.23/01/2017),  n. 1722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 27290-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO MASCOLO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SOLDI Anna

Maria che chiede visto l’art. 380 ter c.p.c., che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, indichi quale giudice competente

a conoscere della controversia il Tribunale di Torre Annunziata;

avverso l’ordinanza n. R.G. 2293/2015 del TRIBUNALE di TORRE

ANNUNZIATA del 7/10/2015, depositata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFALELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. C.A. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro F.D. avverso l’ordinanza del 12 ottobre 2015, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata Napoli Nord, investito da essa ricorrente di un’opposizione a precetto con citazione notificata nell’aprile del 2015, nella quale si sollevavano contestazioni sia in ordine ai requisiti formali del precetto stesso, sia in ordine alla quantificazione della somma precettata, ha declinato la competenza in accoglimento dell’eccezione dell’opposto a favore del Giudice di Pace di Torre Annunziata, mostrando di qualificare l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ancorchè previamente scrivendo che “nel caso di specie si tratta di una opposizione all’esecuzione in quanto si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, prema che l’esecuzione sia iniziata”.

p.2. L’intimato no ha svolto attività difensiva.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380 – ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Il ricorrente ha fondato l’istanza di regolamento di competenza sull’assunto che l’opposizione da lui introdotta sarebbe stata un’opposizione agli atti esecutivi e che, pertanto, si sarebbe configurata la competenza per materia del Tribunale adito.

p.2. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, dopo avere correttamente rilevato (evocando, ex multis, Cass. nn. 25232 del 2014, 18040 del 2007 e 2591 del 2006) che questa Corte, in sede di statuizione sulla competenza nel regolamento di competenza, deve provvedere senza essere ristretta nella sua decisione dai motivi del ricorso, ha correttamente evidenziato che in realtà l’opposizione presentava sia profili riconducibili all’art. 615 c.p.c., sa profili riconducibili all’art. 617 c.p.c..

Ne ha tratto la conseguenza che la causa sarebbe di competenza del Tribunale per attrazione esercitata dalla sua competenza per ragioni di materia sull’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., su quella relativa all’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., riguardo alla quale ratione valoris sarebbe competente nel merito il giudice di pace.

p.3. L’assunto circa il duplice oggetto dell’opposizione è corretto: effettivamente nella citazione in opposizione erano state dedotte contestazioni riguardo alla regolarità formale del precetto, in quanto non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo nella sua integralità, e contestazioni riguardo a parte della somma precettata. Mentre la prima era riconducibile all’art. 617 c.p.c., la seconda integrava opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza, viene in considerazione il principio di diritto secondo cui: “Poichè la norma dell’art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell’art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell’esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all’esecuzione, di competenza per valore – quanto al merito – di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell’ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate.” (così Cass. n. 16355 del 2010; nello stesso senso: Cass. (ord.) n. 9988 del 2011; (ord.) n. 17843 de 2014; (ord.) n. 22782 del 2015).

L’applicazione del ricordato principio di diritto impone di dichiarare la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, davanti al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di cui all’art. 50 c.p.c., decorrente dalla comunicazione del deposito della presente.

Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c.. Condanna parte resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro novecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA