Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17219 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 22/07/2010), n.17219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

e sul ricorso n. 24793/2006 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

21, presso lo studio dell’avvocato TERRACCIANO LAURA, rappresentato e

difeso dall’avvocato D’ERRICO MARCO, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 447/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 24/03/2006 R.G.N. 406/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

Udito l’Avvocato CRISTINA GERARDIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Campobasso, accogliendo in parte l’appello di F.F., ufficiale giudiziario inquadrato nella (OMISSIS) qualifica funzionale e successivamente, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, nella posizione economica (OMISSIS), ha rigettato la domanda di superiore inquadramento nella posizione economica (OMISSIS) ed ha riconosciuto all’appellante il diritto alle differenze di retribuzione dovute dal 1 luglio 1998, per l’esercizio di mansioni proprie di detta superiore posizione economica, corrispondente all’(OMISSIS) qualifica funzionale del sistema precedente, in quanto ufficiale giudiziario dirigente dell’ufficio UNEP del Tribunale di Larino.

In sintesi e per cio’ che interessa, la Corte territoriale, facendo richiamo al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 ha escluso anzitutto che lo svolgimento delle mansioni superiori proprie della posizione economica (OMISSIS) desse al F. il diritto al relativo inquadramento.

Premesso poi che secondo la previsione della nuova pianta organica dell’Ufficio Unep approvata con D.M. 6 aprile 2001 erano state assegnate a detto ufficio 2 figure apicali con qualifica (OMISSIS), la Corte di merito ha ritenuto che il F., svolgendo funzioni di coordinamento, di sorveglianza e di direzione del personale dell’ufficio, la cui pianta organica prevedeva 12 unita’, avesse svolto compiti eccedenti quelli della qualifica di inquadramento, e propri di quella immediatamente superiore, senza che in contrario potesse valorizzarsi la presunta assenza di rilevanza esterna dell’ufficio di preposizione, attesa la mancanza di uffici sovraordinati a quello cui era addetto il F., alla cui diretta responsabilita’ dovevano ricondursi tutti gli atti dell’ufficio stesso.

In sostanza, secondo la Corte territoriale, la preposizione ad una unita’ organica UNEP, benche’ priva della notevole complessita’ e rilevanza, richieste per l’attribuzione della posizione economica (OMISSIS), dava diritto al F. alle differenze retributive in relazione alla posizione economica (OMISSIS).

Il Ministero della Giustizia chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso.

F.F. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 6 ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6; del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; del DPCM 31 gennaio 1997; del D.M. 23 aprile 1997; del D.P.R. n. 44 del 1990; del CCNL 16 febbraio 1999;

del CCI 5 aprile 2000.

Il motivo puo’, per l’essenziale, esser riassunto come segue.

La sentenza e’ censurata sotto il profilo della contraddittorieta’, avendo affermato da un lato che la pianta organica dell’ufficio NEP di Larino stabilita con D.M. del 6 aprile 2001 prevedeva due figure apicali di posizione economica (OMISSIS), ed avendo riconosciuto dall’altro le differenze retributive dal 1 luglio 1978, ossia da un’epoca anteriore alla nuova determinazione dell’organico.

La sentenza e’ poi censurata, in sintesi, per aver ritenuto che il F. abbia svolto mansioni superiori corrispondenti a quelle proprie della posizione economica (OMISSIS), equivalente alla precedente (OMISSIS) qualifica funzionale, benche’ la dotazione organica dell’ufficio, sino alle modifiche intervenute a seguito del menzionato decreto ministeriale non prevedesse la figura professionale del funzionario UNEP, (OMISSIS) qualifica, ritenuta evidentemente non necessaria dall’Amministrazione, secondo le proprie determinazioni di natura organizzativa, di carattere pubblicistico.

In ogni caso, neppure dalla data del piu’ volte citato D.M. 6 aprile 2001 spettano differenze retributive, poiche’ le nuove dotazioni organiche sono state predisposte all’esclusivo fine dell’espletamento le procedure interne di selezione, prevista dal contratto collettivo.

La sentenza ha, inoltre, trascurato di considerare che l’ufficiale giudiziario dirigente, la cui nomina e’ necessaria in base al D.P.R. n. 1229 del 1958, artt. 47 e 48 negli uffici ai quali siano addetti due o piu’ ufficiali giudiziari, non costituisce qualifica autonoma ma si caratterizza solo funzionalmente per l’attivita’ di direzione e coordinamento e disciplina del lavoro sulla base delle previsioni a D.P.R. n. 1229 del 1959, sicche’ la posizione di ufficiale giudiziario dirigente non attribuisce all’interessato la qualita’ di un superiore gerarchico ma quella di un coordinatore dei servizi.

D’altra parte lo stesso contratto collettivo 16 febbraio 1999 inquadra nella posizione economica (OMISSIS) i lavoratori che coordinano o dirigono unita’ senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza, e emanano direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il contratto collettivo integrativo 5 aprile 2000 conferma poi l’inquadramento nella posizione economica (OMISSIS) degli ufficiali giudiziari che svolgono attivita’ di direzione di unq unita’ organica nell’ambito dell’ufficio NEP ovvero di quest’ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni non sia necessaria o opportuna e la sentenza non ha tenuto presente che le funzioni del F. sono perfettamente sussumibili nella suddetta declaratoria.

Il motivo e’ fondato nei termini che seguono.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la figura dell’ufficiale giudiziario “dirigente” – appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti nell’organizzazione dell’amministrazione della giustizia (fin dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante la disciplina dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) – non individua una qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attivita’ interna di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed e’ stata anch’essa interessata dalla disciplina del nuovo assetto dei profili funzionali intervenuto per effetto della L. 11 luglio 1980, n. 312, con conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle qualifiche identificate successivamente dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non puo’ dirsi incisa dal sopravvenuto D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di nuova istituzione), con l’effetto che i dirigenti degli uffici NEP gia’ inquadrati nella (OMISSIS) qualifica funzionale si sarebbero trovati a svolgere compiti, a “rilevanza esterna”, ascritti alla (OMISSIS) qualifica funzionale (con correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova disciplina introdotta per effetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili direttivi inquadrati nella categoria (OMISSIS), e’ divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti normativi e a quelli amministrativi, con l’effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i “dirigenti”) sono da ritenersi compresi nell’area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilita’ stabilite dal suddetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3. (Cass. 13718 del 2006 che in base a tale principio ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza che era incorsa in errore di diritto avendo ritenuto che la dirigenza di ufficio NEP desse luogo allo svolgimento di mansioni superiori all’inquadramento riconosciuto dall’amministrazione fino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo, nonche’ in vizio della motivazione nella parte in cui si era considerato che le mansioni superiori fossero state esercitate sulla base delle clausole del detto contratto; conf. Cass. 255 del 2009).

E’ stato altresi’ puntualizzato, in argomento, che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’attribuzione di una nuova classificazione contrattuale corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella specie, per il personale dirigente dell’ufficio NEP) presuppone che l’amministrazione abbia preventivamente individuato – con atto di macroorganizzazione di portata generale – i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che, in mancanza, possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro. (Cass. n. 27018 del 2008, che nella specie, relativa alla richiesta di inquadramento superiore di ufficiale giudiziario dirigente presso la Corte d’appello di Firenze, ha escluso ogni automatismo per il riconoscimento delle qualifica (OMISSIS)), atteso che, pur essendo previsti gia’ dal D.P.R. n. 44 del 1990 distinti profili professionali per gli ufficiali giudiziari, tra cui anche quello di funzionario, l’istituzione dell’ottava qualifica funzionale era rimasta inefficace perche’ non accompagnata da una specifica previsione di pianta organica).

Va quindi affermato il principio secondo cui deve escludersi che in assenza di una determinazione dell’Amministrazione sull’organico del singolo ufficio, espressa mediante un atto soggetto alla disciplina pubblicistica (v. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6) dal quale emerga la presenza in esso della figura professionale dell’ufficiale giudiziario posizione economica (OMISSIS), possano essere individuate mansioni superiori corrispondenti alla posizione anzidetta.

La sentenza impugnata non si e’ attenuta a tale principio, dal momento che ha attribuito al F. il diritto a differenze retributive dal 1 luglio 1998, e pertanto senza alcuna considerazione della struttura dell’organico dell’ufficio, tanto che il richiamo al successivo D.M. 6 aprile 2001 viene effettuato non per fondare sulla base di esso un parziale accoglimento della domanda ma per ricavarne conferma della riconducibilita’ a mansioni superiori di quelle esercitate da tempo anteriore.

Con il ricorso incidentale la sentenza viene censurata per non aver riconosciuto alla F. e diritto all’inquadramento nella (OMISSIS) qualifica funzionale e successivamente nella posizione economica (OMISSIS) o (OMISSIS).

Il ricorso incidentale e’ infondato.

La statuizione negativa adottata dalla Corte territoriale e’ pienamente conforme alla esplicita previsione contrattuale del contratto di comparto – applicabile, come gia’ detto, senza alcun dubbio anche alla categoria degli ufficiali giudiziari – il quale attribuisce ai dipendenti gia’ inquadrati nella settima qualifica funzionale la posizione economica (OMISSIS) e non offre alcun elemento per derogare a tale inquadramento nel caso in cui la qualifica di provenienza costituisca, per la categoria interessata, la massima qualifica ottenibile nel sistema precedente.

In conclusione, va accolto il ricorso del Ministero e va rigettato il ricorso incidentale del F.. La sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con rigetto della domanda. La peculiarita’ della questione rende opportuna la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

 

 

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