Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17219 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 16/06/2021), n.17219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 31270/2018 r.g. proposto da:

M.A. S.R.L. (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del

presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante

pro tempore C.M., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Valerio Moretti

e Marco Moretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Roma, alla via Flaminia n. 135;

– ricorrente –

contro

MERCATONE UNO SERVICES S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (cod.

fisc. (OMISSIS)), in persona dei commissari straordinari Avv.

C.S., Dott. S.E. e Dott. T.V.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al

controricorso, dall’Avvocato Marco Dalla Verità, con cui

elettivamente domicilia in Roma, alla via di Ripetta n. 142, presso

lo studio dell’Avvocato Stanislao Chimenti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI BOLOGNA depositato il giorno

03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del

giorno 25/03/2021, dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avv. V. Moretti, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avv. G. Femia, che ha chiesto

rigettarsi l’avverso ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 7 aprile 2015, la Mercatone Uno Services s.p.a. fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999, e successivamente, con sentenza 10 aprile 2015, n. 69, il Tribunale di Bologna ne dichiarò lo stato di insolvenza, contestualmente disponendo procedersi all’accertamento del passivo ed assegnando ai creditori il termine per le proprie richieste di insinuazione.

1.1. M.A. s.r.l., deducendo di aver stipulato, in qualità di locatrice, con la predetta società, un contratto di locazione (con scadenza 31 dicembre 2015 e tacitamente rinnovabile) avente ad oggetto l’impianto fotovoltaico ivi specificamente indicato, nonchè, in qualità di incaricata, un contratto riguardante l’assistenza nella gestione di tali impianti commissionatale dalla medesima Mercatone Uno Services s.p.a., e rappresentando che quest’ultima, dal settembre 2014, non le aveva più regolarmente corrisposto i dovuti canoni locatizi e, fin dall’inizio del descritto rapporto di assistenza, nemmeno i compensi spettantile, formulò la propria domanda di ammissione al passivo della suddetta procedura. In particolare, nel dare atto di essere, a propria volta, debitrice verso Mercatone Uno Services s.p.a. per cessioni a proprio favore di contributi del Gestore Servizi Energetici s.p.a. e per servizi amministrativi dalla prima forniti in suo favore, ed invocando il riconoscimento della relativa compensazione, quantificò il proprio residuo credito in complessivi Euro 86.657,08, di cui chiese l’ammissione, in via principale, in prededuzione L. Fall., ex art. 111, pur dando atto che parte di quell’importo era maturata prima dell’aperura della procedura di amministrazione straordinaria. Formulò, inoltre, nelle conclusioni dell’istanza L. Fall., ex art. 93, un’articolata richiesta, in via subordinata, per il caso di mancato riconoscimento della compensazione, in cui l’ammontare lordo di quest’ultima (Euro 221.643,88) venne suddiviso fra prededuzione, privilegio ex art. 2764 c.c., e chirografo.

1.1.1. Il giudice delegato, condividendo il progetto di stato passivo rassegnato dai commissari straordinari, riconobbe la compensazione come richiesta dall’istante e, quindi, pronunciando sulla domanda dalla stessa proposta in via principale, ammise: i) in prededuzione, la complessiva somma di Euro 40.684,61, per crediti post apertura della procedura de qua; ii) in chirografo, l’importo totale di Euro 42.589,73, per crediti ante apertura di quest’ultima. Negò, invece, l’ammissione quanto ad Euro 3.382,74.

1.2. Decidendo, poi, sull’opposizione della M.A. s.r.l., il Tribunale di Bologna, con decreto del 3 ottobre 2018, n. 3269, l’ha accolta solo parzialmente e, per l’effetto, ha collocato in prededuzione pure la somma di Euro 17.926,24, già insinuata al chirografo, confermando, nel resto, la statuizione del giudice delegato.

1.2.1. In particolare, quel tribunale, da un lato, ha preso atto dell’adesione della procedura alla richiesta di collocazione in prededuzione (anzichè in chirografo) dell’importo di Euro 17.926,24; dall’altro, e con riguardo ai crediti maturati da M.A. s.r.l. anteriormente all’ammissione di Mercatone Uno Services s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria, non ha riconosciuto il beneficio della prededuzione invocato L. Fall., ex art. 74, nè il privilegio ex art. 2764 c.c.: il primo, perchè ha disatteso “la prospettazione della ricorrente, che vorrebbe riconosciuta la continuità L. Fall., ex art. 74, e, di conseguenza, la prededuzione su tutti i crediti ante e post A.S.” ed ha giudicato inapplicabile “alla fattispecie la L. Fall., art. 74, che si riferisce ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, quale non è il contratto di locazione o il contratto di manutenzione degli impianti fotovoltaici”; il secondo, atteso che “la ricorrente non ha indicato i beni su cui esercitare il privilegio a norma della L. Fall., art. 93, e, soprattutto, il bene immobile de quo (impianto fotovoltaico) è ontologicamente inidoneo a fornire frutti e non consta di altri beni atti “a fornire l’immobile o a coltivare il fondo” sui quali esercitare la prelazione”.

2. Avverso questo decreto M.A. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla Mercatone Uno Services s.p.a. in amministrazione straordinaria. Entrambe le parti hanno depositato pure memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Vizio della pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. Fall., artt. 74 e 80, nonchè del D.Lgs. 8 giugno 1999, n. 270, artt. 50 e 51, in punto di non prededucibilità dei canoni di locazione per gli impianti fotovoltaici”. Si assume, in sintesi, che: i) la L. Fall., art. 74, come novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, rappresenterebbe il “nuovo paradigma dei contratti di durata” e sancirebbe “un principio di carattere generale valido (…) per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica” e, dunque, anche per il contratto di locazione, con la conseguenza che i crediti del locatore per i canoni scaduti prima del fallimento “assumono, a seguito del subingresso del curatore nel rapporto negoziale, il titolo di crediti nei riguardi della massa e, quindi, prededucibili”. La regola prevista da tale norma varrebbe anche nell’amministrazione straordinaria, giacchè la relativa disciplina richiama le norme della legge fallimentare sui rapporti giuridici pendenti, tra cui anche la L. Fall., art. 74; il) in caso di amministrazione straordinaria, il subentro del commissario nei contratti in corso alla data di apertura della procedura potrebbe avvenire “anche in maniera implicita” e comunque, nella specifica fattispecie in esame, l'”evento subentro risulta incontestabilmente avvenuto ed è oggetto di espresso accertamento giudiziale”; iii) infine, la decisione del tribunale bolognese sarebbe erronea laddove ha escluso l’applicabilità della L. Fall., art. 74, ritenendo, invece, applicabile la L. Fall., art. 80, in quanto tali norme disciplinerebbero “aspetti diversi di un rapporto contrattuale che abbia una parte divenuta insolvente”, e l’applicabilità della prima delle due norme appena richiamate sarebbe dovuta anche in considerazione delle peculiari caratteristiche dei contratti di locazione di cui si discute;

II) “Vizio della pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 2764 c.c., in punto di non riconoscimento del privilegio ai canoni di locazione per utilizzo di impianti fotovoltaici”. Si deduce che il decreto impugnato è “contrario a precedenti consolidati di questa Ecc.ma Corte di Cassazione” laddove esclude il privilegio perchè “la ricorrente non ha indicato i beni su cui esercitare il privilegio a norma della L. Fall., art. 93”, posto che la M.A. s.r.l. aveva specificamente indicato, fin dalla domanda L. Fall., ex art. 93, il singolo impianto fotovoltaico oggetto del contratto di locazione da cui derivano (parte de) i propri crediti. Inoltre, non sarebbe corretto ritenere che l’impianto fotovoltaico “è ontologicamente inidoneo a fornire frutti e non consta di altri beni atti “a fornire l’immobile o a coltivare il fondo””, in quanto tra i beni a servizio dello stesso, sui quali potrebbe essere fatto valere il privilegio de quo, andrebbero annoverati “gli immobili sui quali gli impianti insistono, i beni mobili presenti all’interno di tali immobili e i beni ed altri impianti che consentono ai predetti impianti fotovoltaici di operare”.

2. Il primo motivo è infondato in relazione a tutti i profili in cui è sviluppato.

2.1. Giova premettere che, alla stregua della L. Fall., art. 74, nel testo, qui applicabile ratione temporis, successivo alle riforme apportategli con i decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 (essendo pacifico, tra le parti in causa, che l’amministrazione straordinaria della Mercatone Uno Services s.p.a. si è aperta dopo – nell’aprile 2015 – l’entrata in vigore di quei decreti), “se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati”. E’, dunque, innegabile un allargamento dell’ambito operativo della predetta disposizione rispetto alla sua precedente formulazione (“nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dell’art. 72, commi 2, 3 e 4. Tuttavia il curatore (e così il commissario: L. n. 270 del 1999, art. 51. Ndr) che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute”) riferita non a tutti ma soltanto a due specifiche tipologie di contratti ad esecuzione continuata o periodica: la somministrazione e la vendita a consegne ripartite, entrambe aventi ad oggetto prestazioni di consegna di cose e non prestazioni di servizi.

2.2. In realtà, però, anche la nuova formulazione della norma qui applicabile, benchè riguardi il subentro “in un contratto ad esecuzione continuata o periodica”, ha mantenuto inalterato il riferimento al pagamento integrale del “prezzo” riferito alle “consegne già avvenute o dei servizi già erogati”. Se ne deve, allora, ragionevolmente dedurre che, pur essendosi voluto ampliare il perimetro applicativo dell’articolo in esame, lo stesso non può essere fatto coincidere con quello della totalità dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, potendosi, invece, opinare che, oggi, la norma contempli, expressis verbis, tutte le possibili ipotesi di contratti di durata che si concretino in una pluralità di prestazioni che debbano eseguirsi o lungo un determinato arco di tempo oppure a cadenze sistematiche, così consacrando formalmente un principio già ampiamente invalso nel diritto vivente e condiviso tanto dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Trovano, pertanto, ivi cittadinanza, a titolo meramente esemplificativo, le somministrazioni di consumo e di uso, la subfornitura industriale prevista dalla L. n. 192 del 1998, e, comunque, tutti i contratti della medesima natura di quelli oggetto della disciplina in esame che non siano specificamente disciplinati da altra previsione (come, appunto, per quanto qui di specifico interesse, la locazione di immobili).

2.2.1. La medesima norma, inoltre, contemplando la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura concorsuale, e ciò in deroga al principio generale di cui all’art. 2741 c.c., secondo il quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità come di carattere eccezionale e, quindi, inutilizzabile oltre i casi in essa considerati (cfr. Cass. n. 396 del 2001, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 4303 del 2012, e, in motivazione, la più recente Cass. n. 18179 del 2019).

2.3. All’applicabilità della L. Fall., art. 74, all’ipotesi di contratto di locazione osta, poi, il rilievo che quest’ultimo non rientra tra i rapporti negoziali che si considerano sospesi all’atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono in costanza di tale procedura concorsuale e dai quali il curatore può recedere (cfr. L. Fall., art. 80), a differenza dei contratti che, giusta la L. Fall., art. 72, (nel testo novellato dai D.Lgs. n. 5 del 2006, e D.Lgs. n. 169 del 2007), sono sospesi al momento della dichiarazione predetta.

2.3.1. Questa conclusione è resa palese dalla differente formulazione delle due norme (appunto la L. Fall., artt. 72 ed 80). La L. Fall., art. 72, regola la possibilità di scioglimento, che è una facoltà attribuita al curatore per sterilizzare ex tunc gli effetti della sussistenza, all’atto della dichiarazione di fallimento, di un contratto a prestazioni corrispettive parzialmente ineseguito del quale il curatore non intende avvalersi (cfr. Cass. n. 17405 del 2009), contratto che deve ritenersi medio tempore sospeso (“se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito (…) l’esecuzione del contratto (…) rimane sospesa”) e che diviene definitivamente inopponibile alla massa per effetto della dichiarazione di scioglimento (“fino a quando il curatore (…) dichiara di (…) sciogliersi dal medesimo”).

2.3.2. Il tenore della L. Fall., art. 80, è, invece, opposto. Invero, alla stregua dei suoi commi 1 e 2, “il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d’immobili e il curatore subentra nel contratto. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento”: da ciò derivandone, come corollario, che lo stesso prosegua; giusta il comma 3, invece, “in caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati…”: anche in questo caso, quindi, presupposto logico è la prosecuzione del rapporto. La continuazione è resa evidente dal fatto che lo strumento attribuito al curatore per non sottostare alla protrazione degli effetti della prosecuzione del contratto è il diritto di recesso, atto unilaterale recettizio che produce effetto, ove fallito sia il conduttore, dalla sua comunicazione (e non dalla precedente dichiarazione di fallimento) oppure, se il fallimento colpisca il locatore, con la diversa modalità temporale di cui al riportato comma 2, del descritto articolo. L’irretroattività in entrambi i casi è, del resto, confermata dal fatto che l’indennizzo dovuto alla controparte per effetto del recesso è credito prededucibile ex lege (“il credito per l’indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’art. 111, n. 1, con il privilegio di cui all’art. 2764 c.c.”), a comprova che il credito, in quanto prededucibile, sorge in costanza di fallimento e, quindi, consegue al verificarsi degli effetti del recesso in pendenza di detta procedura concorsuale e non retroattiva mente.

2.4. Infine, merita di essere rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito (cfr. Cass. n. 22274 del 2017) che la L. Fall., art. 74, oggi invocato dalla M.A. s.r.l. a sostegno della pretesa prededucibilità del proprio credito (cfr. pag. 12-14 del ricorso), nello stabilire che il curatore che subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente anche il prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati, non costituisce attuazione concreta di un principio generale attinente alla natura del contratto, ma detta una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione in tutti gli altri casi di continuazione del rapporto, nel corso di procedure concorsuali, cui tale disciplina non sia espressamente estesa.

2.4.1. Infatti, nei contratti di durata, quale quello di locazione immobiliare – in cui all’unità sinallagmatica della fase genetica corrisponde la continuità della fase esecutiva – ogni atto di prestazione e controprestazione, pur non estinguendo il vincolo negoziale, non costituisce adempimento parziale, ma adempimento pieno delle obbligazioni che da esso sorgono: il subentro del curatore nel contratto, pertanto, non impedirebbe di per sè di operare una distinzione – che è preclusa unicamente dalla norma in esame – fra i crediti del locatore aventi natura concorsuale perchè sorti in data anteriore al fallimento e quelli aventi natura prededucibile perchè sorti in data posteriore.

2.5. E’ utile rimarcare, poi, – in relazione agli ulteriori profili argomentativi della censura in esame (cfr. pag. 14 e ss. del ricorso) – che, stante la continuazione dell’attività della impresa, nelle procedure a vocazione conservativa di quest’ultima (nelle quali rientra l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) opera la regola generale della prosecuzione dei rapporti (ad eccezione di quelli specificamente indicati) ove il curatore non esprima la volontà di sospenderli oppure di sciogliersi da essi, e ciò, all’evidenza, in quanto la continuazione di quell’attività potrebbe rivelarsi del tutto inefficace, in assenza di relazioni contrattuali, per la sopravvivenza dell’azienda. Peraltro, è espressamente stabilito che i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono considerati crediti della massa e vanno soddisfatti in prededuzione (D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20). Vige, quindi, un principio di sostanziale “continuità” della realtà operativa, cui risulta strumentale la prosecuzione ope legis dei contratti in corso, soluzione questa di segno opposto rispetto a quella prescelta per il fallimento, dove l’attuale L. Fall., art. 72, generalizza, invece, una situazione di sospensione dei rapporti pendenti, in considerazione della cessazione dell’attività di impresa, con conseguente inutilità della prosecuzione di rapporti a questa funzionali, essendo poi dettata una regolamentazione puntuale di una varietà di figure negoziali mediante svariate discipline concepite ad hoc.

2.6. Ne deriva che, dalla pure prospettata prosecuzione dell’ufficio commissariale della controricorrente nei contratti in questione, comunque non consegue il riconoscimento della prededuzione per i crediti anteriori all’apertura della procedura concorsuale L. Fall., ex art. 74, giacchè, come ampiamente già argomentatosi, la relativa disciplina non è applicabile al contratto di locazione.

2.7. Quanto, poi, al rilievo della M.A. s.r.l. secondo cui (cfr. pag. 21 del ricorso) “il contratto in questione non è, in realtà, un ordinario contratto di locazione” ma, sottintenderebbe “in realtà un sostanziale contratto con il quale il conduttore si procura energia elettrica”, lo stesso deve considerarsi inammissibile, posto che della corrispondente allegazione fattuale non vi è traccia nel provvedimento impugnato.

2.7.1. Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del precedente grado, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 7981 del 2007; Cass. n. 16632 del 2010), sicchè, in quest’ottica, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità, di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta innanzi al giudice di merito (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000): onere rimasto, nella specie, inadempiuto.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Come si è già detto, il tribunale felsineo ha disatteso la richiesta della M.A. s.r.l. di riconoscimento del privilegio ex art. 2764 c.c., sul duplice presupposto che la stessa “non ha indicato i beni su cui esercitare il privilegio a norma della L. Fall., art. 93, e, soprattutto, il bene immobile de quo (impianto fotovoltaico) è ontologicamente inidoneo a fornire frutti e non consta di altri beni atti “a fornire l’immobile o a coltivare il fondo” sui quali esercitare la prelazione” (cfr. pag. 3 del decreto impugnato).

3.2. La prima di tali affermazioni è pienamente in linea con il dettato della L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4, (nel testo, qui applicabile ratione temporis, novellato dai decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007), secondo cui il ricorso con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo deve contenere “l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”, altresì ricordandosi che il successivo comma 4, del medesimo articolo prevede che, se tale requisito è omesso o del tutto incerto, “il credito è considerato chirografario”. Il tenore testuale delle predette disposizioni non lascia spazio ad una diversa interpretazione: non vi è dubbio, pertanto, che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide ed intende ribadire, ove il creditore che abbia chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato debba essere ammesso al chirografo (cfr. Cass. n. 11656 del 2016, nonchè in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 7287 del 2013 e, da ultimo, Cass. n. 33008 del 2019).

3.3. La M.A. s.r.l., peraltro, nemmeno ha riprodotto, nel suo odierno ricorso, lo specifico tenore, su questo punto, della propria domanda L. Fall., ex art. 93, rivelandosi, così, in parte qua, la censura priva di autosufficienza.

3.3.1. Del resto, la sua affermazione secondo cui, in quella domanda, aveva non solo “allegato il contratto di locazione dell’impianto fotovoltaico ben distinto e descritto analiticamente, ma, nelle conclusioni, ha espressamente chiesto al Tribunale di Bologna di accertare e dichiarare, in via principale, “l’avvenuta parziale estinzione per compensazione (…) del debito della Mercatone Uno Service s.p.a. derivante dal contratto di locazione dell’Impianto Fotovoltaico di (OMISSIS), nei confronti della M.A. (..) e di essere ammessa al passivo come segue (…) e, in via subordinata, “di essere ammessa al passivo come segue: (…), B) In sede privilegiata ex art. 2764 c.c., per la somma di (..), a titolo di canoni non versati (…)” (cfr. pag. 23 del ricorso), si riduce, sostanzialmente, alla mera indicazione dell’impianto fotovoltaico oggetto del contratto di locazione da cui derivano (parte de) i propri crediti, la quale non integra affatto la “descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita” richiesta dalla norma suddetta (e, d’altronde, è ovvio che il privilegio non possa cadere sugli impianti fotovoltaici, che non sono di proprietà di Mercatone Uno Services s.p.a.).

3.3.2. Infine, l’assunto secondo cui il privilegio de quo potrebbe essere fatto valere su “gli immobili sul quale l’impianto insiste, i beni mobili presenti all’interno di tale immobile e i beni ed altri impianti che consentono ai predetti impianti fotovoltaici di operare” (cfr. pag. 24 del ricorso), oltre ad essere evidentemente tardivo e, quindi, inammissibile, oblitera, comunque, che, in relazione a quei beni così genericamente indicati dalla ricorrente, il necessario accertamento, evidentemente fattuale, circa la loro destinazione a fornire l’immobile (impianto fotovoltaico) in modo stabile, non precario e non occasionale, così da instaurare, con l’immobile stesso, un vincolo di funzionalità e di inerenza economica, sarebbe spettato (ove la corrispondente circostanza fosse stata ivi adeguatamente prospettata: di tanto, però, la già riscontrata carenza di autosufficienza della doglianza non consente di avere alcuna certezza) al giudice di merito, rivelandosi incompatibile con la struttura propria del giudizio di legittimità.

4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con compensazione integrale tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 92 c.p.c., stante la novità della questione affrontata con il primo motivo.

4.1. Da ultimo, deve darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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