Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17219 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 11/08/2011), n.17219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22337/2005 proposto da:

E.G. (OMISSIS), E.R.

(OMISSIS), QUALI EREDI DI U.V. E, OCCORRENDO, ANCHE

DI E.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA

103, presso lo studio dell’avvocato D’AMBROSIO ROMANA, rappresentati

e difesi dall’avvocato VITALE Vincenzo;

– ricorrenti -_

contro

M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato MAGNO PIETRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONTE Augusto;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 29/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con altro di citazione del 19/1/1993 U.V. conveniva davanti al Pretore di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla, M. N. per sentirlo condannare alla ricostruzione del muro che segnava il confine tra I fondi di rispettiva proprietà e al risarcimento de danno per l. 1.200.000.

Il M. si costituiva per opporsi alle attoree domande;

sosteneva di avere demolito il muretto su richiesta della stessa U.V. e del suo coniuge E.C.; chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di L. 1.000.000 che gli stessi si erano impegnati a pagargli per l’opera di demolizione.

Con sentenza del 4/6/2001 il Giudice di Pace di Francavilla (al quale la causa era stata rimessa per competenza)in parziale accoglimento della domanda ordinava al M. la ricostruzione del muro.

Il M. proponeva appello chiedendo il rigetto della domanda attrice e l’accoglimento della riconvenzionale per rimborso spese.

Si costituivano in giudizio R. e E.G., qua i eredi di U.V., chiedendo il rigetto dell’appello e, con appello incidentale, la condanna di controparte alle spese del primo grado.

Il Tribunale di Brindisi con sentenza del 29/4/2005 in accoglimento dell’appello, rigettava le domande proposte dall’attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del M., condannava gli appellati a pagare al M. la somma di Euro 258,22 pari al 50%, delle spese di demolizione del muro che l’ E., anche per la U., si era impegnato a corrispondere al M..

Il Tribunale riteneva decisive le testimonianze di C. e Ca., riscontrate da quelle di P. e del padre del M., perchè, oltre che reciprocamente riscontrate, provenienti da soggetti indifferenti (ad eccezione del padre del M.) e maggiormente attendibili rispetto a quelle provenienti dall’attrice;

alla luce di tali testimonianze riteneva provato che E.C., marito di U.V., aveva specificamente autorizzato il M. all’abbattimento del muro e che il predetto E. per il suo rapporto di coniugio con U.V. e per il fatto che si occupava del fondo, non aveva agito motu proprio ma con il consenso e in rappresentanza della moglie.

Avverso tale sentenza propongono ricorso E.R. e G. sulla base di cinque motivi; resiste con controricorso M.N..

I ricorrenti hanno depositato memoria nella quale, tra l’altro eccepiscono l’inammissibilità del controricorso per tardità in quanto notificato oltre i 20 giorni dal deposito del ricorso, nonchè ulteriore memoria difensiva per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di inammissibilità del controricorso perchè tardivamente notificato è infondata.

Il ricorso è stato notificato il 9/9/2005 e pertanto, tenuto conto della sospensione feriale, il termine per il deposito in cancelleria scadeva dopo il decorso dei venti giorni dal 16 settembre e, dunque, il 6 ottobre 2005; nei successivi venti giorni, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., doveva essere notificato il controricorso che risulta notificato il 25/10/2005 e pertanto tempestivamente.

2. Con il primo motivo i ricorrenti censurano violazione di norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa (artt. 183, 359 c.p.c., artt. 24, 111 Cost.) perchè il giudice del merito ha ritenuto che E. C. avrebbe agito in rappresentanza della moglie U. senza che, tale situazione fosse dedotta da alcuna delle parti.

3. Il motivo è infondato perchè risulta (dalla stessa esposizione in fatto del ricorso) che sin dal primo atto introduttivo il M. aveva dedotto un comune agire della U. e dell’ E., nel sollecitarlo alla demolizione del muro, tanto che proprio nei confronti della U. era proposta la domanda riconvenzionale per il pagamento della somma pattuita quale compenso per la demolizione del muro (pari al 50% del costo della demolizione); risulta inoltre dalla sentenza che era l’ E. ad occuparsi del fondo del coniuge, così che, in presenza di una circostanze che deponevano per una agire comunè dei due coniugi, doveva essere ben presente all’attrice, convenuta in riconvenzionale proprio in relazione a tali accordi, la necessita di contestare l’assunto affermando una autonoma e non condivisa iniziativa del marito.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 99 (principio della domanda), art. 101 (contraddittorio) art. 112 corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) del codice di rito.

Si sostiene che il giudice di appello avrebbe violato i principio della domanda avendo ritenuto l’ E. avrebbe autorizzato il M. alla demolizione dei muro in rappresentanza del coniuge U. così pronunciando extra petitum in quanto il rapporto di rappresentanza non sarebbe mai stato dedotto.

5. Anche questo motivo è infondato.

La domanda era proposta contro la U. e pertanto era evidente che il M. intendeva attribuirle la veste di soggetto per conto del quale aveva agito l’ E. che egli, significativamente, non aveva ritenuto di citare in giudizio (salvo verificare il problema della spendita del nome del rappresentato, sul quale v. infra); anche le difese svolte in grado di appello dal M. e riportate del motivo di ricorso non circoscrivono l’ambito della domanda alla responsabilità esclusiva dell’ E. (tale assunto, d’altra, parte, si porrebbe in incomprensibile contrasto con la domanda rivolta contro la sola U.), ma laddove si assume che l’ E., con il suo comportamento aveva -ingenerato nei confinanti la convinzione che “…avesse tutte le facoltà del proprietario” si allude ad una delega di poteri gestori e decisionali e, in ogni caso, la questione attiene al potere del giudice del merito di interpretazione della domanda, insindacabile se non sotto il profilo del vizio della motivazione.

6. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 782 c.c. (forma della donazione), art. 1229 c.c. (nullità delle clausole di esonero da responsabilità), art. 1350 c.c. obbligo di forma scritta per determinati atti), art. 1372 c.c. (efficacia del contratto) art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale del debitore), 1388 (contratto concluso del rappresentante), art. 1392 c.c. (forma della procura) art. 2729 c.c. presunzioni semplici) art. 2697 c.c. (onere della prova), art. 1343 c.c. (causa illecita), artt. 115 e 116 c.p.c. (rispettivamente, disponibilità e valutazione delle prove); deducono inoltre il vizio di omessa e illogica motivazione.

Nel motivo, nel quale viene richiamata una pluralità eterogenea di norme sostanziali e processuali che sarebbero state violate, insieme al vizio di motivazione, in sostanza si torna a contestare la decisione impugnata sotto il profilo del difetto di prova del conferimento di una autorizzazione data dalla U. al marito E. affinchè incaricasse il M. della demolizione del muro dietro compenso; da ciò conseguirebbe la violazione delle norme in materia di disponibilità e valutazione delle prove (violazione che, invece, è del tutto insussistente in quanto il giudice di appello ha giudicato sulla base delle prove testimoniali raccolte e offerte dalla parti) e delle regole in materia di presunzioni semplici e conseguirebbe inoltre il vizio di motivazione.

Sotto altro profilo, sempre nello stesso motivo, si assume la violazione di alcune norme del codice civile (sopra richiamate) in materia di autonomia contrattuale, di causa del contratto, di forma del contratto e di limiti di efficacia del contratto, sotto il profilo che all’accordo per la demolizione del muro era rimasta estranea la U. e quindi tale accordo non era a lei opponibile, che il contratto, in quanto diretto a demolire una proprietà sarebbe stato addirittura nocivo e quindi nullo e che sarebbe stato altresì nullo per mancanza del requisito di forma in quanto avrebbe previsto la donazione delle pietre ricavate dalla demolizione, per la quale sarebbe stato necessario l’atto pubblico.

7. Il motivo infondato.

Sotto il primo profilo (prova del conferimento del potere) è infondato perchè si risolve in una inammissibile censura di merito sulla valutazione del giudice di appello delle prove raccolte che non è deducibile in sede di legittimità se la motivazione non è nè insufficiente, nè contraddittoria nè illogica.

Il giudice di appello ha valutato le testimonianze di C. e Ca., riscontrate da quelle di P. e del padre del M., perchè, oltre che reciprocamente riscontrate, provenienti da soggetti indifferenti (ad eccezione del padre del M.) e maggiormente attendibili rispetto a quelle provenienti dall’attrice;

alla luce di tali testimonianze ha ritenuto provato che E. C., marito di U.V., aveva specificamente autorizzato il M. all’abbattimento del muro e che il predetto E. per il suo rapporto di coniugio con U.V. e per il fatto che si occupava del fondo, non aveva agito motu proprio ma con il consenso e in rappresentanza della moglie. in sostanza il giudice di appello, avendo ritenuto pienamente provato che l’ E. avesse dato incarico al M. di demolire il muro dietro compenso, ha ritenuto che fosse provato il previo accordo con la proprietaria e l’agire in forza di un mandato con rappresentanza per il fatto che l’ E. aveva ricevuto dalla proprietaria l’incarico di occuparsi del fondo e per il fatto che la proprietaria era altresì sua moglie.

Occorre premettere che un’ipotetica mancanza di contemplatici domini sarebbe del tutto irrilevante ai fini di una riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria della U. (e per essa dei suoi eredi); infatti, avendo il giudice di appello ritenuto ampiamente provato che fu il marito della U., con il consenso di questa, a chiedere la demolizione del muro, la stessa U. non può reclamare danni per un’attività compiuta con il suo accordo. La spendita del nome rileva unicamente ai fini della r i convenzionale per il pagamento della somma di L. 500.000 (Euro 258,22) pattuita dall’ E. (quale rappresentante della U., secondo il giudice di appello) a titolo di concorso nelle spese della demolizione.

Sul punto la motivazione del giudice di secondo grado, pur sintetica non è tuttavia insufficiente in quanto raccorda l’elemento costituito dal rapporto di coniugio con la circostanza, ritenuta provata, per la quale il marito gestiva la proprietà della moglie così da esserne e apparirne il rappresentante per tutto quanto atteneva alla gestione del fondo.

Pertanto la decisione impugnata appare conforme ai principio per il quale in tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige – nel caso in cui l’atto da porre in essere non richiede una forma solenne – l’uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente (v. Cass. 31/3/2011 n. 7510).

La censura di violazione di norme del codice civile sulla forma, la causa e gli effetti del contratto è altrettanto manifestamente infondata, posto che la demolizione di un muro non necessariamente costituisce un danno (nel ricorso viene trascritta la testimonianza di M.G., padre dell’odierno resistente, il quale ha riferito che E.C. aveva chiesto la demolizione del muro perchè impediva la raccolta delle olive) e sicuramente richiede un’attività di lavoro (nella specie il lavoro del M.) che legittimamente viene compensata; l’accordo per il quale dovessero essere rimosse le pietre ricavate dalla demolizione non costituisce certamente donazione non essendo ravvisabile lo spirito di liberalità e non è richiesta la forma scritta; nè è violata la norma (art. 1372 c.c.) che limita alle parti l’efficacia del contratto, essendo stato accertato che il M. agiva quale rappresentante della moglie, proprietaria.

8. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1388 e 1392 c.c. e il vizio di motivazione; assumono al riguardo che la rinuncia alla proprietà del muro comune e alle pietre che di cui era composto costituiva anche rinuncia al suolo e, trattandosi di rinuncia ad un diritto reale andava formalizzata con atto scritto e la procura per la demolizione del muro era nulla per mancanza del requisito della forma scritta; il giudice di appello non avrebbe motivato su tali contestazioni.

9. Il motivo, ancor prima che totalmente infondato (posto che l’incarico di demolire un muro di proprietà costituisce esercizio del diritto di proprietà e non implica alcuna rinuncia a diritti reali) è inammissibile per mancanza di autosufficienza non essendo indicato in quali termini e in quali fasi processuali sarebbe stata sollevata la relativa eccezione.

10. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione.

Si assume:

– che il giudice di appello senza alcuna motivazione avrebbe disatteso risultanze probatorie, non avrebbe considerato il mutamento della linea difensiva del M., l’inattendibilità dei suoi testi e certificazione medica che si assume esibita (della quale non vengono riportati gli estremi e l’esatto contenuto);

avrebbe genericamente affermato che altri testi avevano confermato le circostanze riferite dal teste C. e avrebbe così violato i principi in tema di disponibilità e valutazione delle prova, oltre ad avere insufficientemente motivato.

Nel ricorso si trascrivono l’interrogatorio formale e le prove testimoniali, quindi, si sottolineano contrasti tra alcune dichiarazioni; tra queste, la dichiarazione della C. che riferiva di avere appreso dall’ E., presente anche la U. e presente anche il proprio marito, P., che era stata data autorizzazione per l’abbattimento dei muro, mentre il P. (e in ciò consisterebbe il contrasto) dopo avere riferito che l’ E. gli aveva detto di avere ordinato al M. di demolire il muro, aveva dichiarato di averlo appreso dal M.; e,ancora, quella del Ca., che riferendosi al proprietario del muro riferisce che questi era un uomo di circa 65 anni, mentre l’ E. ne aveva 80, secondo quanto affermano i ricorrenti); si segnalano, poi, altre minori discrasie, per giungere alla conclusione che i testi dei M. erano inattendibili e il giudice di appello non ha valutato correttamente le emergenze probatorie.

11. La situazione probatoria, per quanto risulta dai ricorso e dalla sentenza impugnata era la seguente: l’ E., marito della U. aveva negato di avere autorizzato l’abbattimento del muro; E. R., figlio dell’attrice, aveva dichiarato di essere stato informato dal M. della sua intenzione di abbattere il muro e di essersi opposto.

C., Ca., M.G., padre del convenuto e P., quest’ultimo con qualche contraddizione interna alla sua deposizione, hanno reso dichiarazioni che secondo il giudice di appello confermavano la tesi del convenuto e, sulla base di queste dichiarazioni il giudice del merito ha deciso la causa.

Quanto alle pretese contraddizioni nell’interrogatorio termale del M., si deve immediatamente osservare che la deduzione è dei tutto irrilevante, posto che la decisione del giudice di appello non si fonda sulle dichiarazioni dei M., ma sulle dichiarazioni dei cesti.

Qaesta Corte ha ripetutamente affermato il principio per il quale il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciatale con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto a la formazione del proprio convincimento, mentre i vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 12/8/2004 n. 15693).

Tali principi sono stati anche successivamente ribaditi più volte e da ultimo da Cass. 18/3/2011 n. 6388 dove si precisa che l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito; e ancora da Cass. 6/4/2011 n. 7921 Ord. che riafferma che al giudice di merito resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, Tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Sulla base di tali consolidati principi e considerato, per quanto sopra riferito, che le censure dei ricorrenti si risolvono, in definitiva, nel contrapporre alla valutazione data dal giudice di appello delle prove testimoniali e dell’attendibilità dei testi una diversa valutazione e un diverso giudizio di inattendibilità dei testi sfavorevoli, si deve concludere che la censura di vizio di motivazione è inammissibile in questa sede di legittimità, mentre la censura di violazione delle norme in materia di disponibilità (art. 115 c.p.c.) e valutazione (art. 116 c.p.c.) delle prove è infondata in quanto il giudice di appello ha giudicato sul materiale probatorio offerto dalle parti e non ha violato le regole di valutazione delle prove e, in particolare, non ha violato le regole in materia di valore legale della prova il cui rispetto è importo, appunto, dall’art. 116 c.p.c..

12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettatele spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti E.R. ed E.G. a pagare ai controricorrente M.N. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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