Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17219 del 11/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17219 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 6452-2012 proposto da:
CAMETTI STEFANIA CMTSFN51S51H501W, D’AGNONE
ANNA DGNNNA54H43E716S, BERTINETTI MARINA
BRTMRN53C67H501Y, GRANATA LUISA GRNLSU49R42H501U,
BARTOLI PAOLA BRTPLA45M61H501E, PARODI PIA MARIA
PRDPMR42L56I138M, PORRO DANIELA PRRDNL58E63A124M,
GIUSTINI ORNELLA GSTRLL53H45H501Q, CASALI TIZIANA
CSLTZN52T6OH501I, AMICI ROBERTO MCARRT53H04H501X,
VARINI PAOLO VRNPLA45M27H501H, DE VINCENTIIS
SILVIA DVNSLV49L66H501Y, GUERRIERO LUCIANA
GRRLCN53H53A509S,

LICOCCIA

STEFANIA

“LCCSFN50T7OH501G,

CASTOLDI

GIUSTINA

CSTGTN50M51H501W, RENNA IDA RNNDIA52M51G942H,
NICASTRO GUIDICCIONI GIOVANNI NCSGNN58E05E506S,
SPAGNOLI NICOLA SPGNCL48E17H985I, ZALDINI MARIA

Data pubblicazione: 11/07/2013

RITA ZLDMRT47L57H501M, AMICARELLI FIORENZA
MCRFNZ51E70E885X, BONITO SIMONETTA
BNTSNT5SA56A509B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PANAMA 26, presso lo studio dell’avvocato PIERETTI MARIA
CRISTINA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

– ricorrenti contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in
persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 8907/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8/11/2010, depositata 1’01/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2012 n. 06452 sez. ML – ud. 20-05-2013
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ricorso;

Ric. 2012 n. 06452 sez. ML – ud. 20-05-2013
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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:
“Con sentenza n. 8907 del 2010, depositata il 10 marzo 2011, la Corte
d’Appello di Roma accoglieva l’appello proposto dal Ministero beni ed attività
culturali nei confronti dei lavoratori in ordine alla sentenza del 24 ottobre 2006
del Tribunale di Roma e rigettava la domanda degli stessi tutti dipendenti del
MIUR ed inquadrati nella posizione C3, ex 9^ qualifica funzionale, che
avevano chiesto l’equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello
attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento, parimenti inquadrato
nella posizione C3.
Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorre
Granata Luisa e altri, prospettando quattro motivi di ricorso indicati con la
seguente numerazione: I, II, III, V.
Resiste il MIUR con controricorso.
I ricorrenti, con i più motivi di ricorso lamentano, così ricapitolandosi in sintesi
con l’indicazione delle violazioni prospettate, l’esposizione articolata degli
stessi: violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, artt. 3 e 97 Cost, art. 25,
comma 4, d.lgs. n. 29 del 1993, dell’art. 13 e dell’allegato A del CCNL
16.02.1999 comparto ministeri, con riguardo alla declaratoria e posizione C3
(art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001), art. 39 CCNL del 16.02.1999, nella
parte in cui ha disapplicato l’art. 31 del CCNL 1994-97, vizio di motivazione,
assumendo che nel settore del pubblico impiego non e’ consentito un
trattamento economico ingiustificatamente differenziato a parità di mansioni
svolte.
La questione all’esame è già stata affrontata da questa Corte (Cass., sentenza
n. 22437 del 2011, n. 9313 del 2011, ord. n. 5504 del 2001, sentenza n. 11982
del 2010), che l’ha risolta in senso sfavorevole ai lavoratori, osservando che:
le qualifiche ad esaurimento indicate provengono dal riordino dei ruoli organici
delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato effettuato dal D.P.R. n.
748 del 1972 e, in particolare, dall’art. 60, comma 3, mentre il successivo art.
61 ne aveva definito il relativo trattamento economico;
la 9^ qualifica funzionale era stata invece istituita dal d.l. n. 9 del 1986, art. 2
convertito in legge n. 78 del 1986, con fissazione del relativo trattamento
economico iniziale in misura non superiore al 90% (e poi al 92% in base d.l. n.
413 del 1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione de ruolo ad
esaurimento;
il D.Lgs. n. 29 del 1993, l’art. 25, comma 4, nel sopprimere i ruoli ad
esaurimento, ha pero’ conservato le qualifiche al personale che le rivestiva,
descritto le funzioni attribuite a quest’ultimo in termini analoghi a quelle
relative al personale della 9^ qualifica e stabilito che il trattamento economico
e’ definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art. 45
mantenendo quindi, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle
mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia
quanto alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione
delle stesse e al trattamento economico attribuito, rispetto alla 9^ qualifica, in
coerenza con questa direttiva di fondo, la contrattazione collettiva ha inquadrato
i dipendenti dei due gruppi nella medesima qualifica C3, mantenendo tuttavia,
ancora nella tornata contrattuale del quadriennio normativo 1998/2001, biennio
economico 1998/1999, un trattamento economico differenziato, attraverso

l’attribuzione alle qualifiche dell’ex ruolo ad esaurimento di un incremento
retribuivo leggermente superiore a quello degli altri appartenenti alla qualifica
C3 tale trattamento differenziato trova pertanto la propria legittimazione nei
ricordato d.lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, e, comunque, la propria
giustificazione, oltre che nel carattere necessariamente temporaneo della
differenziazione, anche nella considerazione del diverso percorso professionale
dei due gruppi di dipendenti.
La coerenza giuridica delle suddette argomentazioni, sostanzialmente seguito
anche nella sentenza impugnata, non è incisa dalle argomentazioni dei
ricorrenti, che chiedono di rivisitare il suddetto orientamento.
Il ricorso appare manifestamente infondato in ragione del suddetto consolidato
orientamento giurisprudenziale”.
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni
che precedono. Pertanto rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese di giudizio che liquida in euro diecimila per compenso
professionale, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2013
Il Presidente

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